Diritto di accesso

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico garantisce la trasparenza dell’attività amministrativa e favorisce il diritto di accesso alla documentazione  stabilmente conservata dall’amministrazione comunale (Delibere di Giunta e Consiglio, Determine dirigenziali, ordinanze, regolamenti, programmi, avvisi pubblici, atti in genere, ecc.).
Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità previste dalle seguenti norme vigenti:

  • art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernenti “Norme generali sull’azione amministrativa”;
  • D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
  • (articoli 28/43) Regolamento comunale di “Disciplina dell’attività amministrativa, del procedimento e dell’accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni”

Il diritto di accesso si esercita attraverso la visione e la copia degli atti, fatto salvo il rimborso delle spese al Comune per l’esercizio di tale diritto.

Il cittadino interessato può formulare un’istanza verbale (accesso informale), oppure un’istanza scritta (accesso formale); da indirizzare all’Unità di Direzione che forma l’atto o che lo detiene stabilmente.

Nel caso in cui la richiesta è fatta in forma scritta, essa  può essere consegnata a mano o inviata per fax, a mezzo posta o in via telematica e deve contenere:

  • estremi del documento richiesto ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione;
  • specificazione dell’interesse connesso alla richiesta e, ove occorra, la comprova dello stesso;
  • estremi anagrafici del richiedente comprovati da copia fotostatica di documento di identità

La richiesta può essere inoltrata:

  • per posta ordinaria a: Comune di Potenza, Piazza Matteotti, 85100 Potenza – Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Matteotti, 85100 Potenza
  • per posta elettronica: urp@comune.potenza.it

Qualora la richiesta fosse presentata al’Ufficio Relazioni con il Pubblico, lo stesso fornirà la risposta al richiedente, con le seguenti modalità, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta, salvo proposta di differimento dell’accesso:

  • al momento della richiesta se il documento è conservato nell’archivio dell’URP;
  • entro il giorno successivo alla richiesta, se il numero delle copie richieste è cospicuo;
  • entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta se il documento deve essere richiesto alle singole Unità di Direzione.

Nel caso in cui l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o l’ufficio che detiene stabilmente l’atto richiesto, non possa fornire la risposta entro i 30 giorni previsti dalla legge, sarà inviata al richiedente apposita comunicazione, con le motivazioni del differimento dell’accesso.

Passati 30 giorni la richiesta di accesso è da ritenersi rifiutata, salvo comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione comunale con la quale si comunica il differimento della richiesta di accesso. A richiesta dell’interessato, il rifiuto per l’accesso deve essere motivato.
Sono sottratti all’accesso i documenti amministrativi previsti dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 33 del Regolamento comunale “Disciplina dell’attività amministrativa, del procedimento e dell’accesso agli atti, ai documenti ed alle informazioni del comune”.

Modello accesso atti
Regolamento comunale
Legge 7 agosto 1990, n. 241 testo coordinato con L. 15/2055 e L. 80/2005
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184