Riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (Iure Sanguinis)

 Ai sensi della Legge n. 555/1912 sulla cittadinanza italiana, la prole nata all’estero da cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di nostri emigrati siano investiti della cittadinanza italiana.
Detta eventualità si è ancora più estesa per gli appartenenti a famiglia di antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 Febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all’epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.
Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani jure sanguinis per derivazione materna purchè nati dopo il 1° gennaio 1948, data d’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Requisiti
Essere discendenti di emigrati italiani all’estero (i quali a loro volta non abbiano perduto la cittadinanza italiana).

Dove presentare la domanda:
Residenti all’estero
Lo straniero di origine italiana, residente all’estero, deve rivolgersi all’Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all’estero.

Residenti in Italia
Lo straniero di origine italiana, residente legalmente in Italia, che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di residenza.

 Residenti nel Comune di Potenza
La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana con allegata la prescritta documentazione, deve essere:
– Presentata al Comune di Potenza- Ufficio di Stato Civile
– corredata di marca da bollo da € 16
– sottoscritta davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione presso l’Ufficio di Stato Civile.

Documentazione da presentare
Alla richiesta occorre allegare i seguenti documenti:

  • estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque (comprensivo di tutte le annotazioni ed ovviamente essenziali le eventuali annotazioni in ordine di perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);
  •  atti di nascita, in copia integrale,tradotti e legalizzati,di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  • atto di matrimonio, in copia integrale, dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se contratto all’estero;
  •  atti di matrimonio, in copia integrale, dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  •  atti di morte, in copia integrale, dell’avo italiano emigrato all’estero e dei discendenti;
  •  certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l’avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello stato estero d’emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato.
    N.B. Qualora l’ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all’estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, ovvero le generalità dello stesso siano indicate in modo diverso negli atti relativi ai discendenti, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.
  •  certificato di residenza.

Si precisa che l’istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta resa legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati dalla competente Autorità Italiana presente sul territorio estero (Ambasciata o Consolato Generale di Prima Categoria) salvo che non sia previsto l’esonero della legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate in Italia.
I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana.
L’ufficio, qualora ne ravvisi la necessità al fine dell’accertamento della discendenza jure sanguinis, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa che di caso in caso si rendesse necessaria.

Atti provenienti dall’Argentina
L’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell’altra parte che li ha rilasciati. Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell’Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961)

Costo
Non è previsto nessun costo per l’attività dell’Ufficio di Stato civile. Per assolvere gli obblighi relativi all’imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda.

Quanto
L’Ufficiale di Stato Civile verifica l’idoneità dei documenti a corredo dell’istanza iure sanguinis  affinchè l’interessato possa essere legittimato a richiedere  l’iscrizione anagrafica, presupposto per poter formalizzare l’istanza di riconoscimento iure sanguinis.
Il comune avrà tempo 10 giorni per valutare i documenti presentati e trasmetterne l’esito all’Ufficio Anagrafe e, per conoscenza agli interessati.

Dove
Ufficio di Stato Civile
Via N. Sauro – Potenza – Tel. 0971 415824
e-mail: statocivile@comune.potenza.it

Quando
Orario prenotazione appuntamenti:
Dal lunedì al venerdì: ore 12.00/13.30
Martedì e giovedì: ore 17.00/18.00
Orario di ricezione  pubblico:
lunedì – mercoledì e venerdì: 8.30/12.30
martedì e giovedì: 15.30/17.30
martedì e giovedì mattina:  8.30/12.30 – solo per pratiche di decesso
(Orario in vigore dal 29 settembre 2020)

Normativa di riferimento
– Legge 13 Giugno 1912, n. 555 “Sulla cittadinanza italiana”
– Legge 5 Febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”
– D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
– Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8 Aprile 1991 “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”
– Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1.170 del 24 Febbraio 2003 “Problematiche lagate al rimpatrio dei cittadini argentini di origine italiana”
– Circolare del Ministero dell’Interno n. 26 del 1° Giugno 2007