Cosa è l’espropriazione

 L’espropriazione è quell’istituto Giuridico in base al quale un soggetto, previo pagamento di una giusta indennità, viene privato, in tutto o in parte, di un immobile di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata.
L’atto di espropriazione ha quindi per effetto il trasferimento coattivo per ragioni di pubblico interesse della proprietà o di un altro diritto reale, dal privato alla Pubblica Amministrazione, con la conseguente conversione del diritto reale dell’espropriato in un credito ad una somma di denaro a titolo di indennità.

Ufficio per l’espropriazione, C.da S. A. la Macchia – Tel. 0971/415342

Natura del servizio

Descrizione del processo

L’espropriazione è quell’istituto giuridico in base al quale un soggetto, previo pagamento di una giusta indennità, viene privato, in tutto o in parte, di un immobile di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata. L’atto di espropriazione ha quindi per effetto il trasferimento coattivo per ragioni di pubblico interesse della proprietà o di un altro diritto reale, dal privato alla Pubblica Amministrazione, con la conseguente conversione del diritto reale dell’espropriato in un credito ad una somma di denaro a titolo di indennità.

Gli articoli 42 e 43 della Costituzione Italiana recitano che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Essa può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale, in favore dello Stato, di Enti Pubblici o di comunità di lavoratori o di utenti, di determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio, che abbiano carattere di preminente interesse generale.

Indicazioni, leggi e norme afferenti

Le fonti legislative di riferimento generale sono:
– il D.P.R. N° 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”);
– l’art. 2 comma 89 della Legge 244/07 (finanziaria 2008) con la quale sono state apportate modifiche all’art. 37 del DPR 327/01 sulla modalità di determinazione dell’indennità di espropriazioni per le aree edificabili, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007 n. 348 (dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2 legge 359del 1992 e dell’art. 37 commi 1 e 2 del DPR 327 del 2001 in materia di indennità di esproprio delle aree edificabili);
– la Legge Regionale 19 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Per poter attuare una procedura espropriativa, l’Autorità Espropriante deve accertarsi delle seguenti condizioni:
– la sussistenza del regime vincolistico preordinata all’espropriazione, che si ha quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale ovvero una sua variante che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità;
– la dichiarazione di pubblica utilità che si ha tramite l’approvazione di un progetto definitivo di un’opera pubblica;
– la determinazione, anche in via provvisoria, dell’indennità di espropriazione prevista per i singoli immobili interessati dalla procedura.
Nel Comune di Potenza, ai sensi della vigente normativa (Art. 6 D.P.R. 327/2001), esiste l’Ufficio per le Espropriazioni, con sede presso l’Unita di direzione “Gestione del patrimonio ed espropri-provveditorato”, presso cui è possibile poter visionare i procedimenti in corso da parte degli interessati.
Per ogni fase espropriativa, anche per effetto della Legge 241/90 – art. 7, 8 – sulla trasparenza degli atti amministrativi, è prevista la partecipazione degli interessati i quali, di volta in volta, vengono avvisati tramite comunicazione personale della relativa fase, ovvero tramite pubblicità diffusa nei principali quotidiani locali e nell’albo pretorio comunale, in modo da poter interagire con l’Autorità espropriante potendo formulare le proprie osservazioni.
In ogni fase della procedura espropriativa, a partire dalla dichiarazione di pubblica utilità e fino alla esecuzione del decreto di esproprio – che avviene con la materiale occupazione del bene interessato dalla procedura – può essere esercitato il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell’espropriazione, l’atto di cessione volontaria del bene o della sua quota di proprietà; in tal caso i vantaggi sono di vedere lievitare l’indennità base prevista per ogni singola area per il soggetto espropriando con una più rapida procedura per la riscossione, e per l’Autorità espropriante una più celere conclusione del procedimento.