Nascita

Denuncia di nascita figli legittimi

La denuncia di nascita può essere resa da uno dei due genitori, da un procuratore speciale (munito di atto notarile), da un medico o ostetrica che ha assistito al parto:

– entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura;
– entro dieci giorni innanzi l’ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il parto o presso l’ufficio dello Stato Civile del comune di residenza della madre (salvo diverso accordo espresso dai i genitori in base al quale il padre può dichiarare la nascita nel comune di propria residenza. In questo caso l’iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune della madre, secondo quanto stabilito dall’art. 7 lett. A) DPR 223/1989.

Denuncia di nascita figli naturali

La denuncia di nascita comporta il riconoscimento, che può essere effettuato da genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge, secondo le seguenti modalità:

– dal padre, se solo lui vuole riconoscere il figlio
– dalla madre, se solo lei vuole riconoscere il figlio
– dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio

I termini per la denuncia sono uguali a quelli dei figli legittimi.

Se la dichiarazione di nascita di figli legittimi/naturali è resa dopo più di dieci giorni dalla nascita, l’Ufficiale di Stato Civile può riceverla, a condizione che vengano espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

E’ vietato ai sensi dell’art. 34 del DPR 396/2000 imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello, di una sorella e nomi e cognomi ridicoli, vergognosi o contrari all’ordine pubblico.

Come

Nel caso di nascita avvenuta in ospedale, non è necessaria alcuna formalità; nel caso di denuncia allo Stato Civile occorre presentarsi presso l’ufficio di Stato Civile.

Documenti da produrre allo sportello

– attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
– documento valido di riconoscimento del dichiarante
– documento valido di riconoscimento di entrambi i genitori (per i genitori non residenti)
– passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [ per i genitori stranieri non titolari di carta d’identità]
– documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]
stato di famiglia

Nati all’estero

L’Ufficio provvede alla trascrizione degli atti di nascita avvenute all’estero su richiesta dei Consolati Italiani o delle parti interessate, previo accertamento dei requisiti e controllo delle pratiche stesse (traduzione e legalizzazione dove necessaria) su appuntamento.
Completato l’iter da parte del Tribunale per i Minorenni, si trascrivono le sentenze di adozione nazionali ed internazionali, su richiesta dello stesso o dei genitori adottivi residenti, previo controllo delle pratiche e su appuntamento.

Riconoscimento di un figlio naturale

La pratica viene avviata direttamente dal cittadino che intende riconoscere un figlio. Dopo l’acquisizione d’ufficio della documentazione occorrente viene fissato un appuntamento con gli interessati per la compilazione dell’atto.

Il riconoscimento può essere fatto:

 prima della nascita: è necessario fissare un appuntamento con l’ufficio di Stato Civile per la stesura dell’atto Occorre presentare il certificato medico (rilasciato dal medico curante o ASL) dal quale risulti l’effettiva gravidanza con l’indicazione dei mesi approssimativi di gravidanza e la prevista data del parto
alla nascita (vedi sopra)
successivamente alla nascita:

– con dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato civile
– con dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento
– con dichiarazione all’atto del matrimonio dei genitori, perché in tal caso si acquista lo stato di figlio legittimo

Per quanto riguarda il riconoscimento di un figlio naturale, in un momento successivo alla nascita la documentazione da presentare è varia e dipende anche dall’età del figlio da riconoscere (occorre, ad esempio l’assenso del minore se questo è maggiore di 16 anni).

Si precisa che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona, all’epoca del concepimento.

Adozioni

L’atto di adozione viene trascritto a seguito della comunicazione da parte del Tribunale dei Minori o del tribunale Ordinario.
Il decreto di adozione è trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori del minore o dell’interessato

Riferimenti normativi: DPR 396/2000; Legge 127/.1997; Circ. Min. 1/50 dell’1.8.1907; Legge 218/1995; DPR 223/1989

Info: statocivile@comune.potenza.it

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