Separazioni e divorzi

Dall’11 dicembre 2014  è possibile rivolgersi al Comune anche per concludere un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
Sul piano della competenza, il legislatore ha previsto la possibilità di ricorrere alternativamente al comune di residenza di uno degli interessati o a quello presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Per quanto attiene al campo di applicazione, ne sono escluse le fattispecie nelle quali sono presenti figli minori, ovvero maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, economicamente non autosufficienti.
A tale scopo  l’ufficiale dello stato civile acquisisce da ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l’assenza di figli, da rendere ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dispone gli idonei controlli ai sensi dell’art. 71 dello stesso regolamento.

Costo: €. 16,00 per diritti di segreteria da versare in contanti all’avvio del procedimento
Contatti: tel. 0971/415824-415820 – mail: statocivile@comune.potenza.it

Dove e quando
Ufficio di Stato Civile, via N. Sauro

Orario al pubblico:
Lunedì, mercoledì e venerdì: ore 8.30/11.30
martedì e giovedì solo di pomeriggio: ore 15.30 /17.30.
Per informazioni telefoniche: chiamare dal lunedì al venerdì: ore 11.30 /12.30.
(Orario in vigore dall’8 aprile 2024) 

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