Incendi boschivi: nuove disposizioni con la Legge 8 novembre 2021, n. 155

A seguito della grave situazione registrata rispetto all’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che si sono verificati nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021, lo scorso 26 luglio il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di 6 mesi. È quindi stato emanato il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”,  convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155.

A livello centrale è stabilito (art. 1) che il Dipartimento della protezione civile provveda, con cadenza triennale, avvalendosi di un apposito Comitato tecnico, alla Predisposizione di un Piano Nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terrestri. Mentre con l’art. 2 sono state introdotte misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, autorizzando il Ministero dell’interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri,   all’acquisizione  di  mezzi  e di attrezzature  ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite di 40 milioni di euro. L’art. 4 introduce quindi misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, stabilendo che nell’ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate, pari a 100 milioni euro per il triennio 2021-2023, sia destinata a favore degli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi.

Di interesse per i comuni le modifiche introdotte con l’art. 3 per accelerare il processo di aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco:

  • gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni devono essere “resi tempestivamente disponibili” alle Regioni e ai Comuni interessati su supporto digitale e contestualmente pubblicati in un’apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali.
  • limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati vige ora l’immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 rispetto a divietiprescrizioni e sanzioni, ciò fino all’aggiornamento del Catasto da parte dei Comuni interessati. Qualora il Comune non provveda ad approvare nei termini previsti gli  elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e le  relative perimetrazioni (novanta giorni dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale), questi sono adottati in via sostitutiva dalle  Regioni e la  pubblicazione  finalizzata all’acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata sul sito istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dall’articolo 10, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Rispetto al sistema sanzionatorio intervengono gli articoli 5 e 6 inasprendo le sanzioni sia penali che amministrative.