Regolamento dei Comitati di Quartiere

Regolamento dei Comitati di Quartiere
Delimitazione Comitati

 

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE
Approvato con Delibera di Consiglio n. 88 del 05/08/2008
Con modifiche apportate dalla delibera Consiglio Comunale n. 35 del 17/04/2009

TITOLO I
Articolo 1 – Disposizioni generali
Articolo 2 – I Quartieri : denominazione e territorio
Articolo 3 – Finalità
Articolo 4 – Funzioni consultive
Articolo 5 – Prerogative

TITOLO II
Articolo 6 – Organi
Articolo 7 – L’Assemblea Generale
Articolo 8 – Il Direttivo
Articolo 9 – Il Presidente

TITOLO III
Articolo 10 – Conferenza dei Presidenti dei Direttivi

TITOLO IV
Articolo 11 – Composizione del Direttivo
Articolo 12 – Durata in carica del Direttivo
Articolo 13 – Elettorato attivo
Articolo 14 – Elettorato passivo
Articolo 15 – Ineleggibilità e incompatibilità
Articolo 16 – Le liste
Articolo 17 – Pubblicità delle liste
Articolo 18 – Le votazioni
Articolo 19 – Elezione rappresentanti
Articolo 20 – Insediamento
Articolo 21 – Attivazione delle procedure elettorali

TITOLO V
Articolo 22 – Disposizioni finali
Articolo 23 – Decadenza e scioglimento dei comitati
Articolo 24 – Norme di rinvio
Articolo 25 – Entrata in vigore e norme transitorie
Articolo 26 – Pubblicità del Regolamento

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Disposizioni generali.
Il Comune di Potenza, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto, promuove la costituzione e la libera elezione dei “Comitati di Quartiere”.
Il presente regolamento disciplina l’istituzione, le funzioni, l’organizzazione e le prerogative dei Comitati di Quartiere.
I Comitati si fondano sull’attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto comunale e del presente regolamento.

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Articolo 2 – I Quartieri : denominazione e territorio.
Il presente Regolamento prevede l’istituzione dei seguenti Comitati di Quartiere:

  1. Centro Storico;

  2. Via Mazzini;

  3. San Rocco – S. Croce;

  4. Montereale – Murate;

  5. Rione Libertà;

  6. Lucania ;

  7. Francioso;

  8. Risorgimento;

  9. Santa Maria – Parco Aurora;

  10. Cerreta- Dragonara;

  11. Malvaccaro – Macchia Giocoli;

  12. Cocuzzo;

  13. Poggio Tre Galli;

  14. San Luca Branca;

  15. Bucaletto;

  16. Macchia Romana;

  17. Betlemme;

  18. Rossellino;

  19. Marrucaro – Varco D’Izzo – Area Industriale;

  20. Botte- Piani d. Mattino;

  21. Lavangone.

La delimitazione territoriale di ciascun Comitato è indicata nell’allegato A); ogni successiva modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Direttivi, di cui al successivo art. 10), tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed omogeneità territoriale.

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Articolo 3 – Finalità
I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali, senza scopo di lucro, di partecipazione democratica dei cittadini, che svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

  • la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
  • l’analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
  • la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
  • l’attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
  • la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;
  • la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
  • L’assicurazione dell’effettiva parità tra uomo e donna e pari presenza nelle istituzioni e nelle assemblee elettive.
  • la collaborazione con il sistema di protezione civile.

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Articolo 4 – Funzioni consultive:
I Comitati di Quartiere devono essere preventivamente consultati ogni qualvolta l’Amministrazione debba adottare atti e provvedimenti, aventi comunque incidenza sul quartiere stesso, concernenti:

  • la pianificazione urbanistica e della rete commerciale;
  • la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
  • la progettazione di opere pubbliche;
  • la definizione del sistema di mobilità.

La consultazione preventiva si svolge su documentata proposta della Giunta Comunale.
Il parere dovrà essere espresso, sentita l’Assemblea Generale di cui al successivo art. 7), entro il termine che verrà indicato dall’Amministrazione comunale.
L’eventuale mancata espressione, nei termini, del parere non impedisce l’assunzione dei provvedimenti, che possono anche motivatamente disattendere il parere reso.

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Articolo 5 – Prerogative
I Comitati di Quartiere hanno:

  • diritto ad essere preventivamente informati sugli atti a valenza generale attinenti la formazione dei bilanci comunali di previsione e consuntivo, la pianificazione urbanistica e della rete commerciale, la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
  • diritto ad ottenere motivata risposta alle proposte presentate alla Amministrazione Comunale entro sessanta giorni dalla loro presentazione al protocollo dell’Ente;
  • diritto a ricevere, entro gli stessi termini previsti per i Consiglieri Comunali, copia degli avvisi di convocazione dei Consigli Comunali;
  • diritto ad ottenere uno specifico spazio informativo all’interno del periodico e del sito internet comunale;
  • priorità nell’assegnazione di locali comunali eventualmente disponibili nell’ambito territoriale di competenza e la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili, di ottenere la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle proprie attività.

L’informativa sugli atti a valenza generale deve essere effettuata rispettando gli stessi termini previsti per i Consiglieri Comunali e può essere rivolta alla Conferenza dei Presidenti di cui al successivo art. 10).
I Comitati di Quartiere, in occasione di riunioni di particolare rilevanza dei propri Organi assembleari, possono richiedere la presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.

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TITOLO II
GLI ORGANI

Articolo 6 – Organi
Sono organi del Comitato di Quartiere:

  • l’Assemblea Generale
  • il Direttivo
  • il Presidente.

Essi hanno sede nel territorio del Quartiere

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Articolo 7 – L’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere, nonché dai cittadini dell’Unione Europea e dei Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti nel quartiere.
Possono partecipare all’Assemblea Generale, con diritto di voto, anche i cittadini non residenti che nel quartiere hanno la sede principale della propria attività imprenditoriale e/o lavorativa o che rappresentano organizzazioni sociali, culturali e sportive, formalmente costituite, aventi anch’esse sede nel quartiere.
L’Assemblea Generale ha funzioni di indirizzo dell’attività del Direttivo, ne approva il programma annuale ed esprime i pareri richiesti ai sensi del presente Regolamento.
E’ convocata dal Presidente almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o, per iscritto, almeno 150 degli elettori di cui al successivo art. 13).

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Articolo 8 – Il Direttivo
Il Direttivo esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere, e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.
Il Direttivo assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio.
La prima seduta del Direttivo è convocata dal Dirigente comunale competente in materia di decentramento.
L’iniziativa della convocazione del Direttivo, per le riunioni successive a quella relativa all’elezione del Presidente, spetta:
– al Presidente del Direttivo;
– ad almeno un terzo dei componenti del Direttivo.
Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti, il Presidente ha l’obbligo di convocare il Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti.
L’ordine del giorno dei lavori del Direttivo è formulato dal Presidente, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l’eventuale priorità indicatagli dai richiedenti. L’ordine del giorno deve indicare gli argomenti che devono essere trattati, elencandoli progressivamente.
L’invito alle riunioni, completo dell’ordine del giorno, deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e deve essere consegnato o fatto pervenire ai componenti del Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni.
Il Direttivo può essere convocato d’urgenza quando ne sussistano rilevanti motivi. In tal caso, l’avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti del Direttivo almeno quarantotto ore prima dell’adunanza.
Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento del Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del Vice Presidente; in prima e in seconda convocazione è rispettivamente necessaria la presenza della metà o di un terzo degli altri componenti del Direttivo.
Le convocazioni del Direttivo devono essere comunque fatte pervenire, negli stessi termini previsti per i componenti, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.
Della convocazione e dell’ordine del giorno deve essere data notizia ai cittadini con idonei mezzi.
Il Direttivo può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale.
Le sedute del Direttivo sono pubbliche.
Alle sedute del Direttivo possono essere invitati, con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori.
Le sedute del Comitato direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l’adunanza, ne mantiene l’ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.
Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti.
Due o più Direttivi possono riunirsi in seduta congiunta.
La seduta è presieduta dal Presidente del Direttivo del quartiere sul cui territorio si svolge la seduta.
In prima convocazione, essa è valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti complessivamente assegnati ai Direttivi che si riuniscono congiuntamente e, in ogni caso, se i componenti di ciascun Direttivo non sono in numero inferiore alla metà di quelli assegnati.
In seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti di ciascun Direttivo.
Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute si applicano le norme previste dal presente regolamento.
I processi verbali sono, di norma, redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato sul cui territorio si svolge la seduta.

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Articolo 9 – Il Presidente
Il Presidente del Direttivo:
a) rappresenta il quartiere;
b) convoca e presiede il Direttivo e l’Assemblea generale;
c) tutela le prerogative dei componenti del Direttivo garantendone l’esercizio delle funzioni;
d) adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
e) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Direttivi degli altri Comitati;
Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.
Il Presidente è, inoltre, assistito dal Segretario, che ha il compito di redigere le convocazioni ed i verbali delle riunioni del Direttivo e dell’Assemblea Generale, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l’estrazione di copia.
Il Presidente, eletto con le procedure di cui al successivo art. 20), dura in carica due anni ed è rieleggibile.

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TITOLO III
ORGANI PER FAVORIRE I RAPPORTI TRA I QUARTIERI

Articolo 10 – Conferenza dei Presidenti dei Direttivi.
E’ istituita la Conferenza dei Presidenti dei Direttivi dei Comitati di quartiere.
La Conferenza coordina e programma l’attività dei Direttivi; è luogo di confronto e di reciproca informazione sui problemi, sulle attività e sulle iniziative dei Comitati di quartiere; svolge funzioni di raccordo con l’Amministrazione Comunale.
Ha funzioni di verifica dei rapporti tra i Comitati di quartiere e l’Amministrazione Comunale; collabora con i competenti organismi comunali nell’elaborazione delle linee generali del decentramento e dei regolamenti d’interesse dei quartieri.
La Conferenza elegge, a maggioranza, nel proprio ambito il Coordinatore.
Le funzioni del Coordinatore della Conferenza hanno la durata di un anno e possono essere prorogate.
Il Coordinatore convoca e presiede la Conferenza.
Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei Presidenti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti e, a parità di voti, prevale quello del Coordinatore.
La Conferenza può chiedere di incontrare il Sindaco, gli Assessori, le Commissioni Consiliari ed i Rappresentanti delle Aziende e degli Enti sottoposti a vigilanza o controllo da parte del Comune.
Almeno una volta all’anno, il Sindaco convoca la Conferenza dei Presidenti per verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi concordati.
Le proposte e le mozioni approvate dalla Conferenza sono trasmesse al Sindaco per i successivi adempimenti.

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TITOLO IV
SISTEMA ELETTORALE

Articolo 11 – Composizione del Direttivo
Il Direttivo è composto da:
7 membri nei quartieri fino a 2.500 abitanti;
11 membri nei quartieri fino a 5000 abitanti;
15 membri negli altri quartieri.
La popolazione di ogni quartiere è determinata in base alle risultanze anagrafiche al 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni.

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Articolo 12 – Durata in carica del Direttivo
Il Direttivo dura in carica quattro anni, che decorrono dalla data di esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ratifica l’esito delle votazioni.
Il seggio che rimanga vacante nel periodo di durata in carica del Direttivo è attribuito al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti.
Il Direttivo decade nel caso in cui, per qualsiasi causa, il numero dei componenti si sia ridotto della metà; in tal caso l’Ufficio Elettorale comunale provvede ad attivare le procedure elettorali entro i successivi trenta giorni.

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Articolo 13 – Elettorato attivo
Sono elettori tutti i cittadini residenti nel quartiere che compiono il sedicesimo anno di età il primo giorno fissato per le elezioni.
Sono, altresì, elettori, i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti nel quartiere.
Possono chiedere di essere iscritti nell’elenco degli elettori anche i cittadini non residenti che nel quartiere hanno la sede principale della propria attività imprenditoriale o professionale. Tali condizioni devono essere debitamente documentate, anche sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000, N.445. La mancata dichiarazione comporta la nullità della domanda.
I cittadini di cui al comma precedente, possono esercitare il diritto di voto, oltre che nel quartiere in cui risiedono. anche nel quartiere nel quale hanno richiesto l’iscrizione, I cittadini di cui al comma 3, per poter esercitare il diritto di voto, devono chiedere l’iscrizione nelle liste elettorali del quartiere entro il quinto giorno antecedente la data di presentazione delle liste.
Nella domanda deve essere specificato, a pena di nullità e sotto la propria personale responsabilità, il motivo per il quale si richiede l’iscrizione; [abrogato dcm 17/4/ 2009]
L’elenco degli elettori ed il suo aggiornamento a norma del presente articolo è tenuto a cura del competente Ufficio Elettorale Comunale.

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Articolo 14 – Elettorato passivo
Sono eleggibili nel Direttivo tutti i cittadini di cui al precedente art. 13), ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 15.
Nessuno può essere eletto in più di un Direttivo.

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Articolo 15 – Ineleggibilità e incompatibilità
Non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo:

  • i Parlamentari;

  • il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;

  • gli Assessori comunali, provinciali e regionali;

  • i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;

  • i membri del Clero

  • coloro che sono cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall’art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223.

Non possono ricoprire la carica di componente del Direttivo i segretari e i componenti delle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.
Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
La carica di componente del Direttivo è incompatibile con l’accettazione della candidatura ad elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, con l’accettazione di incarichi nei relativi esecutivi e nelle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

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Articolo 16 – Le liste
La presentazione delle liste deve essere fatta, dalle ore 9 alle ore 20 del trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, all’Ufficio Elettorale Comunale ai fini della verifica della conformità delle stesse alle prescrizioni del presente regolamento.
All’atto della presentazione della lista ciascun candidato deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Direttivo.
La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da non meno di 50 residenti nei quartieri fino a 2.500 abitanti; da non meno di 100 residenti nei quartieri fino a 5000 abitanti e da non meno di 150 residenti negli altri quartieri.
La firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli riportanti su ogni foglio il nome, il cognome e la data di nascita di tutti i candidati; nessuno può sottoscrivere più di una lista.
I candidati alle elezioni non possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista.
Ciascuna lista può prevedere un numero di candidati compreso tra cinque e undici, sette e quindici, undici e diciannove per quei quartieri nei quali il Direttivo, ai sensi del precedente art. 11, è rispettivamente composto da sette, undici o quindici componenti.
In sede di presentazione della lista, i presentatori devono indicare il nominativo di due elettori maggiorenni che saranno chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di scrutatori nell’ambito del seggio elettorale di cui al successivo art. 18.
Contestualmente al decreto di indizione dei Comizi elettorali il Sindaco costituisce la Commissione per l’esame e l’ammissione delle liste, composta dall’Assessore alla Partecipazione e Decentramento che ne assume la presidenza e da due consiglieri comunali, di cui uno dell’opposizione.
Il responsabile dell’Ufficio Elettorale assume le funzioni di Segretario.

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Articolo 17 – Pubblicità delle liste
L’Ufficio elettorale predispone, per ciascun quartiere, il manifesto contenente le liste elettorali e provvede, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, ad assicurarne la sua massima diffusione mediante affissione in tutto l’ambito territoriale del quartiere.
Ogni manifesto deve contenere, per ciascuna lista, l’indicazione del cognome, del nome, della data di nascita, della residenza di ciascun candidato, nonché le modalità di votazione.

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Articolo 18 – Le votazioni
Il seggio elettorale è composto dal Presidente, dal Segretario e da almeno due Scrutatori.
Il Presidente è designato dal Sindaco ed è individuato tra il personale comunale.
Il segretario è nominato dal Presidente del seggio tra i nominativi degli scrutatori indicati dalle liste di cui al precedente art. 16 comma 7.
Gli scrutatori vengono individuati con le modalità previste dal precedente art. 16.
L’allestimento dei seggi, la stampa delle schede e la fornitura di tutto il materiale necessario sono a carico dell’Ufficio elettorale comunale.
Il seggio elettorale resta aperto, per consentire agli elettori la libera espressione del proprio voto, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 del sabato e dalle ore 8,30 alle ore 21,00 della domenica.
Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dal seggio.
Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da latro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto di voto con l’aiuto di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore. Il certificato medico, attestante l’impedimento è rilasciato dal medico di famiglia.
E’ consentita l’espressione di una sola preferenza. Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura dei seggi.
Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere firmato da tutti i componenti il seggio elettorale.
Il verbale, le liste usate per la votazione, le schede non votate e le schede votate, in plichi separati, vanno rimessi all’Ufficio Elettorale per la predisposizione, entro il termine di trenta giorni, della prevista deliberazione di ratifica da parte del Consiglio Comunale.

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Articolo 19 – Elezione rappresentanti
L’elezione del Direttivo è valida solo se il numero dei votanti rappresenta almeno il 20% degli elettori del quartiere.
In caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al comma precedente, l’Ufficio elettorale comunale provvede a rinnovare la procedura elettorale nei novanta giorni successivi.
In caso di presentazione di una sola lista sono dichiarati eletti i candidati che hanno ricevuto la più alta cifra individuale, disponendoli in una graduatoria decrescente fino alla concorrenza del numero dei componenti il direttivo assegnati al Quartiere.
Nel caso in cui alle elezioni concorrano più liste, per l’assegnazione del numero dei componenti del Direttivo a ciascuna lista, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1,2,3,4….sino alla concorrenza del numero dei componenti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei componenti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di queste ultime, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanto sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
Compiute le operazioni di cui al comma precedente sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine della lista.
Nei quartieri che per un qualsiasi motivo (mancato raggiungimento della percentuale minima prevista o mancata iniziativa per la presentazione delle liste) la procedura elettorale non sortisce effetti, la stessa potrà essere riproposta su iniziativa di una comitato promotore, composto da non meno di 10 elettori residenti nel quartiere stesso, che dovrà inoltrare apposita richiesta all’Ufficio Elettorale Comunale, trascorsi almeno 90 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni generali dei Comitati di Quartiere”.

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Articolo 20 – Insediamento
Il Direttivo, eletto ai sensi degli articoli precedenti, si riunisce tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di ratifica delle procedure elettorali da parte del Consiglio Comunale.
La prima seduta è presieduta dal componente che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti fra gli eletti, dal più anziano di età, ed è convocata dal responsabile dell’Ufficio Decentramento Comunale.
Nella prima seduta, il Direttivo, dopo aver esaminato la condizione degli eletti e dichiarata l’ineleggibilità o l’incompatibilità di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 15 del presente regolamento, procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.
Il Presidente del Direttivo è eletto a scrutinio segreto; in prima votazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei componenti assegnati.
Qualora non si raggiunga tale maggioranza si procederà alla convocazione di una seconda seduta dopo cinque giorni e per l’elezione sarà richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta.
Il Vice Presidente ed il Segretario del Direttivo vengono eletti, con successiva votazione, sempre a scrutinio segreto, Ciascun componente del Direttivo ha la possibilità di votare un solo nome, per cui risultano, rispettivamente, eletti Vice Presidente e Segretario coloro che, nell’ordine, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il più anziano di età.

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Articolo 21 – Attivazione delle procedure elettorali
Le prime elezioni dei comitati di Quartiere sono indette dal Sindaco entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione del presente Regolamento.
Successivamente le elezioni sono indette dal Sindaco con decreto che fissa la data in un sabato ed una domenica comprese tra il 15 aprile ed il 15 giugno e tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre.
Al provvedimento dovrà essere assicurata la massima diffusione, mediante l’affissione di apposito manifesto, la pubblicazione nel sito internet del Comune e con ogni altra modalità ritenuta utile.
In quei quartieri nei quali la procedura non dovesse sortire alcun effetto, sarà comunque possibile procedere successivamente all’elezione del Direttivo su iniziativa di un Comitato promotore, composto da non meno di 10 elettori residenti nel quartiere stesso, che dovrà inoltrare apposita richiesta all’Ufficio elettorale comunale.

TITOLO V
Articolo 22 – Disposizioni finali

Non possono tenersi le elezioni dei direttivi dei comitati di quartiere nel semestre solare in cui si tengono elezioni previste da leggi dello Stato.
In caso di elezioni anticipate tale divieto decorre dal giorno di emanazione del DPR di scioglimento delle Camere e, se trattasi di elezioni amministrative, dalla data del decreto del Ministro dell’Interno di fissazione della data delle consultazioni.
Le operazioni elettorali per i Comitati di Quartiere, ancorché iniziate, si intendono automaticamente sospese ed i termini del procedimento riprendono a decorrere dal 90° giorno successivo alla data delle elezioni previste dalle leggi dello Stato.
Tutte le cariche nell’ambito degli organismi dei Comitati di Quartiere non danno luogo ad alcun compenso.
I presentatori delle liste ed i candidati possono proporre ricorso avverso le operazioni per la elezione dei Direttivi dei Comitati di quartiere alla Commissione elettorale comunale nel termine di sette giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ratifica delle elezioni di cui al precedente art. 18.
La Commissione elettorale comunale delibera sul ricorso, a maggioranza assoluta dei componenti, entro i successivi dieci giorni. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.
Tutti i termini del procedimento elettorale sono perentori e l’inosservanza comporta sempre l’esclusione dell’iscrizione nelle liste elettorali, se si tratta di domanda presentata ai sensi dell’art. 13 comma 3 o della lista se si tratta di omissioni o ritardi da parte dei presentatori della lista stessa

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Articolo 23 – Decadenza e scioglimento dei comitati
I Direttivi sono sciolti dal Consiglio Comunale, su motivata proposta del responsabile dell’Ufficio Decentramento:

  1. per gravi violazioni delle leggi e delle norme previste dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento;

  2. quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività di competenza per l’intervenuta dimissione o decadenza di almeno la metà dei Componenti.

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Articolo 24 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato e della Regione Basilicata, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

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Articolo 25 – Entrata in vigore e norme transitorie
Il presente regolamento entra in vigore con la decorrenza del termine di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
E’ abrogato l’art. 8) del Regolamento di partecipazione popolare, approvato con deliberazione consiliare n. 94 del 3.6.1998, ed ogni altra norma regolamentare che contrasti con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
I Comitati di quartiere formalmente costituiti e riconosciuti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ancorché già scaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni sino all’insediamento dei Direttivi eletti ai sensi del presente regolamento.

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Articolo 26 – Pubblicità del Regolamento
Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è notificato, a cura della Unità di Direzione competente in materia di decentramento, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri e Dirigenti comunali, nonché ai Presidenti dei Comitati di quartiere di cui al terzo comma dell’articolo precedente.
Il Regolamento è pubblicato sul sito internet e sul periodico comunale ed è, inoltre, reso disponibile ai cittadini, per la visione e per l’estrazione di copia presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e l’Ufficio competente in materia di decentramento.

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