Ricorsi anagrafici

I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dall’Ufficiale di Anagrafe di un comune:

  • diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall’anagrafe della popolazione residente
  • iscrizione d’ufficio all’anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
  • rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori

Chi può fare ricorso

Il destinatario del provvedimento dell’Ufficiale d’Anagrafe e, comunque, chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento dell’Ufficiale d’Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l’atto.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:
– o respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
– o accogliere il ricorso ed annullare o riformare l’atto impugnato

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

Documentazione richiesta

  • ricorso in bollo da 16,00
  • eventuali atti o documenti utili a dimostrare le ragioni del ricorrente

Riferimenti normativi
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

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