Amianto nelle caldaie

Amianto nelle canne fumarie e nelle guarnizioni delle caldaie… come fare?

Nel caso che durante delle lavorazioni di ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento si trovino materiali contenenti amianto, si ricorda che l’amianto è da considerarsi RIFIUTO SPECIALE.

Nel caso che si trovino materiali da costruzione a base di amianto (quelli dove l’amianto è legato con una matrice cementifica o vinilica compatta che ne previene la diffusione ambientale) come ad esempio: Lastre, tubazioni, canne fumarie, serbatoi d’acqua, ecc… Il materiale è da considerarsi rifiuto speciale non pericoloso (codice C.E.R. 170105) e devono essere eseguite le seguenti operazioni:
· Prima della rimozione, i materiali contenenti amianto, devono essere bagnati con prodotti collanti o incapsulanti; · Non appena rimossi devono essere pallettizzati, chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica e sigillati;
· Gli eventuali rifiuti in frammenti minuti devono essere immediatamente raccolti e sigillati in sacchi di materiale impermeabile non deteriorabile;
· Tutte le confezioni devono riportare apposita etichetta (come da D.M. del 06/09/1994).

Nel caso che l’amianto sia contenuto in materiali isolanti o non è legato da una matrice compatta, e pertanto è più probabile la diffusione di fibre nell’ambiente, come ad esempio in: intonaci, corde, guarnizioni, fasciature isolanti, ecc… Il materiale è da considerarsi rifiuto speciale pericoloso (codice C.E.R. 170601) e devono essere eseguite le seguenti operazioni:

  • Il materiale deve essere rimosso da umido, utilizzando apposite soluzioni applicate a bassa pressione;
  • Tutti i rifiuti devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti. Il primo contenitore deve essere un sacco di materiale impermeabile (polietilene), con spessori di almeno 0.15mm, il peso dei sacchi pieni non deve superare i 30kg; come secondo contenitore possono essere utilizzati sacchi o fusti rigidi.
  • Tutti i contenitori devono riportare apposita etichetta (come da D.M. del 06/09/1994).

Il deposito temporaneo in cantiere è possibile; fermo restando che i rifiuti devono essere allontanati dal cantiere il prima possibile, la Legge fissa, sulla base della classificazione dei rifiuti, dei termini di durata del “deposito temporaneo in cantiere” sia per quanto riguarda i tempi che i quantitativi di materiale. Il deposito temporaneo deve comunque avvenire separatamente dagli altri detriti, in un area chiusa ed inaccessibile agli estranei ed in un luogo non interessato al traffico dei mezzi.

Il trasporto può avvenire (a secondo di quanto prescritto dalle leggi vigenti) in proprio o mediante una ditta iscritta all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il trasporto deve essere accompagnato da un Formulario di Identificazione.

Per lo smaltimento i rifiuti devono essere consegnati ad apposita discarica autorizzata dove vengono immediatamente interrati in apposite aree; oppure consegnati ad una ditta autorizzata al deposito preliminare che provvederà successivamente al conferimento in in discarica autorizzata.