Nuovi libretti per impianti e caldaie

A partire dal Settembre 2003 entrano in vigore i nuovi libretti di impianti e di centrale approvati dal Decreto M.A.P. 17.3.2003.I libretti esistenti dovranno pertanto essere allegati ai nuovi modelli resi disponibili dal Vs. manutentore.

Il Libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti termici con potenza termica del focolare nominale inferiore a 35 kW, sia esistenti sia di nuova installazione (art. 11, comma 9, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

E’ prescritta l’adozione di un nuovo Libretto di impianto in caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, ed anche in caso di sostituzione del generatore di calore (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il Libretto di impianto deve essere conservato presso l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni). La compilazione iniziale (schede 1, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati della prima verifica del rendimento di combustione, deve essere effettuata all’atto della prima messa in servizio dalla ditta installatrice; per impianti già esistenti al 29/10/1993 la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le diverse parti del libretto di impianto, devono essere effettuati da:

  • scheda 2, il proprietario o l’occupante dell’unità immobiliare;
  • scheda 3, il proprietario o l’occupante dell’unità immobiliare ma firma, per accettazione, anche il terzo responsabile;
  • scheda 7 deve essere compilata o dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono anche la loro firma;
  • scheda 8, in caso di invio all’ente locale dell’Allegato H la parte di interesse della scheda deve essere compilata da chi effettua la spedizione; nel caso di effettiva verifica, eseguita dal tecnico incaricato dall’ente locale, sarà lo stesso verificatore incaricato dei controlli dall’ente locale a compilare la seconda parte della scheda;
    scheda 9, deve essere compilata dal manutentore o dal terzo responsabile;
  • scheda 10, deve essere compilata dall’occupante dell’unità immobiliare o dal terzo responsabile.

Il responsabile per l’esercizio e la manutenzione è l’occupante dell’unità immobiliare (art. 11, commi 2 e 8, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

L’occupante può trasferire alla ditta manutentrice (abilitata ai sensi della Legge 46/90) la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, nominandola terzo responsabile (art. 11, commi 1 e 8, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Al termine dell’occupazione l’inquilino ha l’obbligo di consegnare al proprietario o al subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (art. 11, comma 8, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione del contratto, il terzo responsabile ha l’obbligo di consegnare al proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante il Libretto di impianto, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati (art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

Il libretto di impianto può essere compilato ed aggiornato anche in forma elettronica; in tal caso la copia conforme del file, stampata su carta, deve essere conservata presso l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico.

Ci sono molti punti del libretto che introducono delle novità, per esempio:

  • la scheda identificativa dell’impianto (che prima non esisteva);
  • l’avere previsto il nome del progettista dell’impianto (che prima mancava);
  • l’avere previsto la scheda 6 per avere l’indicazione del rendimento di combustione minimo ammissibile (prima non esisteva e bisognava calcolarlo);
  • l’indicazione, in chiaro, dell’incertezza di misura di più o meno 2 punti nella misurazione del rendimento di combustione (prima esplicitata solo nella UNI 10389);
  • l’indicazione in ppm del contenuto di CO nei fumi (prima era espressa in %);
  • l’introduzione di una scheda per i consumi annuali di combustibile (dopotutto la legge 10 sarebbe una legge per il risparmio energetico………);
  • l’avere previsto un modello di lettera per la comunicazione dell’assunzione, o della revoca, dell’incarico di Terzo Responsabile.

Con il nuovo Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 17 marzo 2003 non sarà obbligatorio ricompilare, dal 1° settembre 2003, tutti i libretti di impianto e di centrale degli impianti esistenti.

Nel testo di tale decreto, infatti, non compare alcuna parola che indichi l’esistenza:

  • di un obbligo di sostituzione generalizzata dei libretti;
  • di un obbligo di ricompilazione dei libretti.

E’, invece, chiaramente espresso:

  • al comma 1, l’obbligo, per i nuovi impianti, di utilizzare esclusivamente i nuovi modelli a partire dal 1° settembre 2003;
  • al comma 2, l’obbligo, per gli impianti esistenti e quindi certamente già dotati di libretto di impianto o di centrale di conservare i vecchi libretti allegandoli ai nuovi modelli di libretto.

Per gli impianti esistenti alla data del 1° settembre 2003, tutti già da molti anni dotati dei relativi libretti, il Decreto prevede che si proseguano le annotazioni di legge sul nuovo modello di libretto utilizzandone quindi la nuova impostazione e le più precise indicazioni di tipo tecnico (per esempio, sul libretto di impianto, si utilizzeranno le schede 2 oppure 3, la 7, eventualmente la 8, la 9 e la 10 poichè tutti gli altri dati necessari sono già riportati nel precedente modello di libretto).

Il nuovo modello, quindi, non sostituisce ma integra, per gli impianti esistenti alla data del 1° settembre 2003, il vecchio modello già esistente.

Si può dunque parlare di un obbligo di dotazione, per gli impianti già esistenti, del nuovo modello ma non si può parlare nè di obbligo di sostituzione nè di obbligo di ricompilazione.

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione (o il terzo responsabile) dovrà, dunque, solo dotare del nuovo modello di libretto il proprio impianto ma non dovrà nè eliminare il vecchio libretto nè ricopiare quanto è già riportato nel vecchio modello sul nuovo modello.
Conservare i vecchi libretti serve anche a mantenere memoria, scritta e documentale, degli operatori che, in passato, hanno operato sugli impianti e, soprattutto, effettuato interventi tecnici sugli impianti assumendone la relativa responsabilità.