Linea ferroviaria Potenza Metaponto

Si informano i proprietari di terreni limitrofi alla sede ferroviaria che sono tenuti a rispettare specifiche disposizioni in  merito alla distanza di siepi, alberi, e boschi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione dei treni sulla linea Potenza – Metaponto.

Il Gruppo Ferroviario dello Stato rende noto  che per quanto disposto dal D.P.R. 753/1980 – Titolo III “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell’attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell’esercizio”, art. 52 e 55, i proprietari di terreni limitrofi alla sede ferroviaria sono tenuti a rispettare specifiche disposizioni in  merito alla distanza che siepi, alberi, alberi d’alto fusto e boschi devono avere rispetto alla stessa sede ferroviaria, al fine di garantire la sicurezza della circolazione dei treni.

A tal fine si precisa che il Gruppo Ferroviario dello Stato sta provvedendo a rimuovere le situazioni note di rischio imminente, nel rispetto delle proprie competenze, ed ha altresì richiesto la collaborazione dei Prefetti territorialmente competenti per un inquadramento più ampio ed una risoluzione più incisiva della problematica.

Si riportano di seguito gli articoli citati:

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

(…) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.