Distribuzione gas naturale

La distribuzione di gas naturale è quell’attività che, attraverso un sistema integrato di infrastrutture (cabine di prelievo, impianti di riduzione della pressione, reti di distribuzione, punti di riconsegna) assicura il prelievo del gas dalla rete nazionale di trasporto per riconsegnarlo ai clienti finali (domestici o industriali).
La distribuzione del gas é un’attività regolata, in monopolio territoriale, che richiede neutralità, trasparenza ed efficacia nei confronti delle imprese di vendita, nonché efficienza nella gestione per ridurre i costi e quindi le tariffe di distribuzione ai clienti finali.
Il settore della distribuzione del gas naturale ha subito in Italia, a partire dal 2000, anno di emanazione del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (cd. “Decreto Letta”), un profondo processo di riforma.
La distribuzione del gas naturale è stata riconosciuta quale “servizio pubblico” dall’art. 14, comma 1, del Decreto Letta.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Letta si è avuta una riduzione ex lege dei termini di scadenza dedotti nei previgenti contratti di concessione.
Il Decreto Letta ha sancito l’apertura alla concorrenza del settore della distribuzione del gas naturale, prescrivendo l’affidamento del servizio di distribuzione mediante gara per periodi non superiori a 12 anni; ha altresì confermato l’attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo da parte degli Enti locali sull’attività di distribuzione, che deve essere disciplinata sulla base di apposito contratto di servizio con il gestore il cui contenuto è fissato da un contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ora Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ed approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Il legislatore, al fine di rendere più efficiente l’attività di distribuzione del gas, ha previsto che la stessa sia svolta su ambiti territoriali più ampi del singolo comune, introducendo, con l’art. 46-bis del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella Legge 29 novembre 2007, n. 222, l’ambito territoriale minimo (A.Te.M.).
Con Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 (cd. “Decreto Ambiti”) sono stati individuati 177 ambiti a livello nazionale, rinviando ad un successivo decreto l’identificazione puntuale dei Comuni appartenenti a ciascun ambito. Il Decreto Ambiti ha specificato che gli Enti locali di ciascun ambito territoriale minimo affidano il servizio di distribuzione del gas tramite gara unica e che l’affidamento di tutti gli impianti dello stesso ambito territoriale minimo scade al dodicesimo anno decorrente dalla data dell’affidamento al gestore vincitore della gara del primo impianto appartenente all’ambito.
Con Decreto Ministeriale 18 ottobre 2011 (cd. “Decreto Comuni”) si è completata la perimetrazione degli ambiti, essendovi elencati i Comuni appartenenti a ciascuno di essi.
I criteri usati per l’individuazione dei Comuni ricompresi in ciascun ambito sono esposti nelle premesse del Decreto Comuni, nel seguente ordine di priorità:

  • i comuni interconnessi devono appartenere allo stesso ambito;
  • i comuni appartenenti ad un ambito devono essere contigui;
  • l’ambito deve avere almeno 50.000 clienti effettivi, al fine di evitare che al gestore subentrante debba essere riconosciuta una maggiorazione tariffaria dei costi operativi superiore al 13%;
  • qualora in un bacino CIPE per il finanziamento di cui alla metanizzazione nel Mezzogiorno vi siano ancora dei comuni da metanizzare, i comuni appartenenti al bacino devono essere tutti nello stesso ambito;
  • i comuni della stessa comunità montana o di aree tipiche con caratteristiche storico-morfologiche omogenee, in cui già esistono rapporti di collaborazioni fra i comuni, sono inseriti, a meno di conflittualità con i criteri precedenti, nello stesso ambito per facilitarne l’aggregazione;
  • il numero dei comuni degli ambiti più numerosi deve essere il più possibile vicino a 50, compatibilmente con i precedenti criteri;
  • vi sia facilità di comunicazione stradale tra comuni nello stesso ambito al fine di facilitare l’organizzazione delle attività di pronto intervento;
  • qualora i precedenti criteri siano tutti soddisfatti e rimangano soluzioni alternative, è preferita la soluzione di maggiore equilibrio tra gli ambiti in termini di numero di comuni e, secondariamente, di numero di clienti.