I recenti regolamenti
comunitari costituenti il cosiddetto "pacchetto igiene" (Regolamenti (CE) 852,
853, 854, 882/2004, e Direttiva 2002/99) approfondiscono e precisano le
tematiche della sicurezza alimentare e le modalità di applicazione del
sistema HACCP. Risultano quindi superate le normative comunitarie in materia di
autocontrollo, basate sulla Direttiva 93/43/CEE, abrogata dal Regolamento (CE)
852/2004. Inoltre, l'applicazione del "pacchetto igiene" comporta l'abrogazione
totale o parziale di numerose normative specifiche per diversi settori
produttivi. Il "pacchetto igiene" è stato di recente integrato dal
Regolamento (CE) 183/2005, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei
mangimi.
Regolamento (CE)
852/2004
L'ambito di applicazione
è analogo a quello del Decreto legislativo 155/1997. Il Regolamento
852/2004 non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato,
nè alla preparazione e conservazione di alimenti per uso domestico
privato. Il sistema HACCP non si applica alla produzione primaria,
né a quella domestica. La possibilità di applicazione alla
produzione primaria sarà riesaminata in seguito alla luce dell'analisi
degli effetti del presente regolamento. Si raccomanda inoltre una certa
flessibilità nell'applicazione delle norme, per consentire
l'utilizzazione di metodi produttivi tradizionali. Ancora, viene rimarcata
l'importanza della rintracciabilità come strumento per garantire la
sicurezza alimentare.
Il Regolamento stabilisce in
particolare quanto segue:
requisiti generali e specifici in materia di igiene, validi anche per
la produzione primaria;
analisi dei pericoli e dei punti critici di controlli e conferma del
sistema HACCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene
e sicurezza delle produzioni alimentari;
rimangono in vigore i manuali di buona prassi elaborati ai sensi
della Direttiva 93/43/CEE;
viene promossa l'elaborazione e la divulgazione di manuali di buona
prassi comunitari e nazionali, la cui applicazione rimane comunque volontaria;
nel caso l'applicazione del regolamento abbia impatto significativo
sulla salute pubblica, la Commissione consulta per un parere l'Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare.
Le precisazioni inerenti
all'applicazione della norma vengono riportate negli allegati al Regolamento
(CE) 852/2004. In particolare, si richiama l'attenzione all'obbligo della
formazione degli operatori del settore.
Regolamento (CE)
853/2004
Questo Regolamento si applica
ai prodotti di origine animale, trasformati o meno, ma non contempla gli
alimenti composti anche solo parzialmente da prodotti di origine vegetale.
Inoltre, salvo diversamente indicato, il Regolamento non si applica al
commercio al dettaglio, né alla produzione primaria per il consumo
domestico.
Il Regolamento stabilisce
quanto segue:
gli stabilimenti adibiti alle lavorazioni di prodotti animali devono
essere riconosciuti dalle autorità azionali competenti. Tale obbligo non
si applica agli stabilimenti che esercitano unicamente attività di
produzione primaria, trasporto, magazzinaggio di prodotti che non vanno
stoccati a temperatura controllata;
i prodotti di origine animale devono essere contrassegnati, nei casi
previsti, da un apposito bollo sanitario apposto ai sensi del Regolamento
854/2004;
devono essere redatti elenchi di Paesi Terzi dai quali sono
consentite le importazioni di prodotti animali. Il Regolamento stabilisce i
requisiti di base per l'ammissione di un determinato paese terzo nel suddetto
elenco; sono previste disposizioni specifiche per l'importazione di prodotti
della pesca; i gestori dei macelli devono ottenere informazioni che consentano
la rintracciabilità per le carni di tutte le specie da loro trattate,
eccetto la selvaggina selvatica;
vengono definite le condizioni di lavorazione, stoccaggio, trasporto
dei diversi tipi di prodotti di origine animale, precisando anche le
temperature a cui tali operazioni devono essere effettuate.
Regolamento (CE)
854/2004
Questo Regolamento completa la
regolamentazione dell'igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi stabilita
dai due atti precedenti. Si applica alla attività ed ai soggetti
riportati nel Regolamento 853/2004. In particolare, il Regolamento 854/2004
stabilisce quanto segue:
requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti da parte delle
Autorità competenti;
obbligo per gli operatori del settore alimentare di fornire alle
Autorità tutta l'assistenza richiesta nell'esecuzione del
controllo;
i controlli sono basati sui principi del sistema HACCP;
compiti e responsabilità del veterinario ufficiale nel
controllo delle carni fresche;
modalità e frequenza dei controlli da parte delle
Autorità competenti riguardo ai seguenti alimenti di origine animale:
molluschi e bivalvi vivi, prodotti della pesca, latte e prodotti da esso
derivati;
sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dal
Regolamento stesso;
completamento delle regole per l'importazione di prodotti di origine
animale da Paesi terzi stabilite dal Regolamento 853/2004.
Regolamento (CE)
882/2004
Questo Regolamento colma le
lacune nella legislazione vigente relativa ai controlli ufficiali in materia di
mangimi e alimenti e delle condizioni di salute e benessere degli animali
allevati. Non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la
conformità alle regole sull'organizzazione comune del mercato dei
prodotti agricoli.
Obiettivi del Regolamento
882/2004 sono:
prevenire o ridurre ad un livello accettabile i rischi derivati
dall'ambiente per la salute umana e animale;
garantire la trasparenza nel mercato degli alimenti e dei mangimi, e
la tutela degli interessi dei consumatori.
Il Regolamento stabilisce in
particolare quanto segue:
obblighi per i Paesi comunitari e scopi dei controlli ufficiali in
materia di mangimi e alimenti;
criteri operativi per le Autorità competenti designate dai
Paesi membri dell'Unione Europea per tali controlli;
accessibilità delle informazioni di pubblico interesse;
tutela delle informazioni soggette a segreto professionale;
requisiti dei metodi di campionamento e di analisi;
elaborazione di misure da attuare in caso i controlli rivelino rischi
per la salute dell'uomo o degli animali;
completamento delle disposizioni della Direttiva 97/78/CEE in materia
di controlli sui prodotti animali provenienti da Paesi terzi, con riferimento
ai mangimi ed ai prodotti di origine non animale importati da Paesi non facenti
parte dell'Unione Europea;
istituzione di Laboratori comunitari a cui i Laboratori nazionali
possono fare riferimento nella loro attività;
misure amministrative in materia di: elaborazione di Piani nazionali
di controllo, formazione del personale addetto ai controlli, controlli da
effettuarsi nei Paesi comunitari e nei Paesi extracomunitari, sanzioni a
livello comunitario.
Direttiva
2002/99/CE
Questa Direttiva approfondisce
ed armonizza le normative vigenti in materia di polizia sanitaria, regolando
tutte le fasi della filiera dei prodotti di origine animale, dalla produzione
primaria alla vendita. Si applica inoltre agli animali vivi destinati al
consumo umano.
La Direttiva stabilisce in
particolare quanto segue:
i Paesi comunitari sono responsabili delle misure finalizzate
all'eradicazione delle malattie animali e delle condizioni da osservare per i
prodotti di origine animale;
casi in cui le Autorità statali possono richiedere certificati
veterinari e relative modalità d'applicazione;
disposizioni per l'accertamento della conformità alle norme
comunitarie dei prodotti di origine animale importati da Paesi terzi;
preparazione di elenchi di Paesi non facenti parte dell'Unione
Europea che possono esportare prodotti di origine animale verso la
Comunità, e requisiti che i Paesi extracomunitari devono presentare per
essere compresi in tali elenchi.