Comune di Potenza
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Comune di Potenza - Servizi Sociali
Servizi Sociali - Adozione internazionale minori           


Che cos'è
E' la procedura che garantisce al bambino anche di nazionalità non italiana il diritto di vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia, anche quando quella propria non c'è più o è impossibilitata ad accudirlo ed il bambino si trova in stato di abbandono. Tutto questo senza distinzione di sesso, di età, di etnia, di lingua, di religione e di identità culturale del minore che si trova in stato di abbandono.

Chi
E' adottabile il minore dichiarato tale nella propria nazione di origine. Il Tribunale per i Minorenni di residenza valuta l'idoneità degli aspiranti adottanti sulla base degli accertamenti effettuati dai servizi locali e dalle forze dell'ordine.

L'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, è valida ai fini della valutazione della stabilità della coppia anche un periodo di convivenza pre - matrimoniale che cumulato completi i tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere separazione giuridica o di fatto ed essi devono risultare idonei ad educare, istruire e mantenere anche economicamente i bambini che intendono adottare.
Lo scarto minimo di età fra adottante ed adottato è di 18 anni, quella massima di 45, con riferimento al coniuge più giovane tra i due, a patto che tra questi ultimi non vengano superati i dieci anni di differenza

Come
I coniugi che intendono adottare all'estero un bambino straniero devono quindi dichiarare al Tribunale per Minorenni del luogo ove risiedono la loro disponibilità all'adozione internazionale e chiedere che sia accertata la loro idoneità a quel fine.

Standard
Il Tribunale per i Minorenni di competenza dispone l'esecuzione di indagini atte ad accertare le capacità genitoriali della coppia demandando ai Servizi Sociali ed alle forze dell'ordine la raccolta di tutte le informazioni utili alla valutazione di dette capacità.
Le indagini dei Servizi devono essere espletate entro 120 giorni dalla richiesta, ma questi ultimi possono chiedere una proroga per motivi legati alla disponibilità e capacità della coppia o per problematiche interne al Servizio. Le indagini relative alla coppia vengono inviate al Tribunale di riferimento che emana un decreto di idoneità o di inidoneità. I coniugi che hanno ottenuto il decreto di idoneità devono rivolgersi entro un anno (pena decadenza dell'idoneità) ad un ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.
Tale ente, ricevuto il mandato, provvede all'abbinamento di eventuali minori adottabili residenti nelle nazioni con le quali ha contatti e procede all'espletamento delle pratiche che porteranno all'adozione. Il bambino assume immediatamente il cognome della famiglia adottane e questa per un anno è aiutata e sostenuta dai Servizi Sociali del comune di residenza per favorire l'inserimento sociale, familiare, scolastico del bambino.
Il Tribunale per i Minorenni di competenza ratifica, quindi, il decreto di adozione internazionale. Il bambino adottato ed i genitori assumono tutti i diritti e doveri familiari.

Quanto
L'adozione internazionale comporta dei costi per i richiedenti che variano a seconda dello stato in cui si va ad adottare e che possono essere computati solo dall'Ente autorizzato cui i coniugi decidono di affidare mandato. La documentazione da presentare al Tribunale per i Minorenni di competenza è invece esente da spese se viene specificato che è per uso adozione.
La variabilità dei costi all'estero è correlata a vari fattori: oltre alle spese burocratiche (bolli, diritti, Consolato) vi sono quelle del lavoro del rappresentante locale dell'Ente e quelle per le giornate lavorative utilizzate per la coppia. A ciò si possono aggiungere servizi supplementari richiesti dai coniugi stessi (personale sanitario, autisti, interpreti, volontari all'estero, etc) e, naturalmente, tutte le spese di viaggio e di soggiorno all'estero.

Quando
Le istanze possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio.

Dove
Per la Basilicata: Tribunale per i Minorenni di Potenza, Via San Vincenzo de' Paoli n.9 - 85100 Potenza. Tel 0971/52071.
Unità di Direzione Servizi Sociali del Comune di Potenza
Assistente sociale dott.ssa Lucia Ruoti tel.0971/415514
Psicologa dott.ssa Laura Claps tel. 0971/415500

Per saperne di più

  • Legge n. 184 del 4 maggio 1983 (successivamente modificata dalla legge n. 476/1998 e dalla legge n. 149/2001, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei Minori");
  • Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (a norma dell'art. 15 della Legge n. 53 dell' 8 marzo 2000) "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternità e paternità responsabile";
  • Legge n. 240 del 23 giugno 2001 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n150 del 24 aprile 2001" recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al Tribunale per i Minorenni;
  • Commissione Internazionale per le Adozioni, sul sito www.commissioneadozioni.it