Comune di Potenza - Servizi Sociali
Che
cos'è E' la procedura che garantisce al bambino anche di
nazionalità non italiana il diritto di vivere, crescere ed essere
educato nell'ambito di una famiglia, anche quando quella propria non c'è
più o è impossibilitata ad accudirlo ed il bambino si trova in
stato di abbandono. Tutto questo senza distinzione di sesso, di età, di
etnia, di lingua, di religione e di identità culturale del minore che si
trova in stato di abbandono.
Chi E' adottabile il minore dichiarato tale nella
propria nazione di origine. Il Tribunale per i Minorenni di residenza valuta
l'idoneità degli aspiranti adottanti sulla base degli accertamenti
effettuati dai servizi locali e dalle forze dell'ordine.
L'adozione è consentita
ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, è valida ai fini
della valutazione della stabilità della coppia anche un periodo di
convivenza pre - matrimoniale che cumulato completi i tre anni. Tra i coniugi
non deve sussistere separazione giuridica o di fatto ed essi devono risultare
idonei ad educare, istruire e mantenere anche economicamente i bambini che
intendono adottare. Lo scarto minimo di età fra adottante ed
adottato è di 18 anni, quella massima di 45, con riferimento al coniuge
più giovane tra i due, a patto che tra questi ultimi non vengano
superati i dieci anni di differenza
Come I coniugi che intendono adottare all'estero un
bambino straniero devono quindi dichiarare al Tribunale per Minorenni del luogo
ove risiedono la loro disponibilità all'adozione internazionale e
chiedere che sia accertata la loro idoneità a quel fine.
Standard Il Tribunale per i Minorenni di competenza
dispone l'esecuzione di indagini atte ad accertare le capacità
genitoriali della coppia demandando ai Servizi Sociali ed alle forze
dell'ordine la raccolta di tutte le informazioni utili alla valutazione di
dette capacità. Le indagini dei Servizi devono essere espletate
entro 120 giorni dalla richiesta, ma questi ultimi possono chiedere una proroga
per motivi legati alla disponibilità e capacità della coppia o
per problematiche interne al Servizio. Le indagini relative alla coppia vengono
inviate al Tribunale di riferimento che emana un decreto di idoneità o
di inidoneità. I coniugi che hanno ottenuto il decreto di
idoneità devono rivolgersi entro un anno (pena decadenza
dell'idoneità) ad un ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni
Internazionali. Tale ente, ricevuto il mandato, provvede all'abbinamento di
eventuali minori adottabili residenti nelle nazioni con le quali ha contatti e
procede all'espletamento delle pratiche che porteranno all'adozione. Il bambino
assume immediatamente il cognome della famiglia adottane e questa per un anno
è aiutata e sostenuta dai Servizi Sociali del comune di residenza per
favorire l'inserimento sociale, familiare, scolastico del bambino. Il
Tribunale per i Minorenni di competenza ratifica, quindi, il decreto di
adozione internazionale. Il bambino adottato ed i genitori assumono tutti i
diritti e doveri familiari.
Quanto L'adozione internazionale comporta dei costi
per i richiedenti che variano a seconda dello stato in cui si va ad adottare e
che possono essere computati solo dall'Ente autorizzato cui i coniugi decidono
di affidare mandato. La documentazione da presentare al Tribunale per i
Minorenni di competenza è invece esente da spese se viene specificato
che è per uso adozione. La variabilità dei costi all'estero
è correlata a vari fattori: oltre alle spese burocratiche (bolli,
diritti, Consolato) vi sono quelle del lavoro del rappresentante locale
dell'Ente e quelle per le giornate lavorative utilizzate per la coppia. A
ciò si possono aggiungere servizi supplementari richiesti dai coniugi
stessi (personale sanitario, autisti, interpreti, volontari all'estero, etc) e,
naturalmente, tutte le spese di viaggio e di soggiorno all'estero.
Quando Le istanze possono essere inoltrate in
qualsiasi momento dell'anno presso il Tribunale per i Minorenni competente per
territorio.
Dove Per la Basilicata: Tribunale per i Minorenni di
Potenza, Via San Vincenzo de' Paoli n.9 - 85100 Potenza. Tel 0971/52071.
Unità di Direzione Servizi Sociali del Comune di Potenza
Assistente sociale dott.ssa Lucia Ruoti tel.0971/415514 Psicologa
dott.ssa Laura Claps tel. 0971/415500
Per saperne
di più
- Legge n. 184 del 4 maggio 1983 (successivamente modificata dalla
legge n. 476/1998 e dalla legge n. 149/2001, "Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei Minori");
- Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (a norma dell'art. 15
della Legge n. 53 dell' 8 marzo 2000) "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternità e
paternità responsabile";
- Legge n. 240 del 23 giugno 2001 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge n150 del 24 aprile 2001" recante disposizioni
urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al Tribunale
per i Minorenni;
- Commissione Internazionale per le Adozioni, sul sito
www.commissioneadozioni.it
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