Comune di Potenza
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Comune di Potenza - Servizi Sociali
Servizi Sociali - Assegno di maternità           


Che cos'è
E' un contributo economico rivolto al sostegno della maternità introdotto dall'art.66 della Legge 448/1998. L'importo dell'assegno viene definito di anno in anno a seguito di adeguamento ISTAT (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) ed è pari, per l'anno 2008, ad € 299,53 mensili per cinque mensilità (per un totale complessivo di € 1.497,65).
Per avere diritto al beneficio in misura intera la richiedente non deve beneficiare di alcuna tutela economica della maternità; diversamente, qualora fosse beneficiaria di una tutela economica della maternità di misura inferiore, potrà richiedere la quota differenziale.
Ulteriore requisito cui è subordinato l'accesso al beneficio di cui trattasi è il limite dato dall'Indicatore della Situazione Economica (ISE) che, per l'anno 2008 e per un nucleo composto da tre persone, non deve superare il valore di € 31.223,51. Per nuclei familiari diversamente composti il limite di accesso al beneficio viene elevato a seguito di riparametrazione del coefficiente stabilito per legge per il calcolo della situazione economica.

Chi
Le donne, cittadine italiane, comunitarie ovvero extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno ovvero in possesso del cedolino di richiesta della stessa alla locale Questura, residenti nel Comune di Potenza, che abbiano partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo da non più di sei mesi un bambino e che non siano beneficiarie di alcuna tutela economica della maternità a carico dell'INPS o di altro Ente Previdenziale ovvero ne siano beneficiarie in misura ridotta (in tal caso potranno richiedere la quota differenziale). In casi particolari l'assegno può essere richiesto dal padre.

Come
La domanda deve essere presentata mediante compilazione di apposito modulo da inoltrare (personalmente ovvero a mezzo posta) all'Unità di Direzione Servizi Sociali - Ufficio Prestazioni Sociali Agevolate. A tale domanda deve essere allegata l'attestazione ISE (Indicatore della Situazione Economica) rilasciata dai CAF, dalla locale sede INPS o, in alternativa, dallo stesso Ufficio per le Prestazioni Sociali Agevolate.

Standard
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda viene portata a termine l'istruttoria della pratica e trasmessa all'INPS che, nei 45 giorni successivi alla ricezione, provvederà al pagamento dell'importo.

Quanto
Il servizio è gratuito.

Quando
La domanda va presentata entro sei mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Dove
Unità di Direzione Servizi Sociali - Via Lacava n. 2 (Rione Lucania)
Responsabile del procedimento: sig.ra Losasso Antonia tel 0971/415521-Ufficio Prestazioni Sociali Agevolate tel 0971/415520
Dal Lunedì al Venerdì dalle 11,30 alle 13,30
Il Martedì e il Giovedì dalle 16,30 alle 17,30
E-mail: prestazionisocialiagevolate@comune.potenza.it - antonia.losasso@comune.potenza.it

Per saperne di più

  • Decreto del ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n°452: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n°488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n°448";
  • Decreto legislativo 26 marzo 2001, n°151: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della Legge 8 marzo 2000, n°53";
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n°242: "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n°221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n°130";
  • Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n°337: "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n°452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori".