Che
cos'è E' un contributo economico rivolto al sostegno della
maternità introdotto dall'art.66 della Legge 448/1998. L'importo
dell'assegno viene definito di anno in anno a seguito di adeguamento ISTAT
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) ed è
pari, per l'anno 2008, ad 299,53 mensili per cinque mensilità
(per un totale complessivo di 1.497,65). Per avere diritto al
beneficio in misura intera la richiedente non deve beneficiare di alcuna tutela
economica della maternità; diversamente, qualora fosse beneficiaria di
una tutela economica della maternità di misura inferiore, potrà
richiedere la quota differenziale. Ulteriore requisito cui è
subordinato l'accesso al beneficio di cui trattasi è il limite dato
dall'Indicatore della Situazione Economica (ISE) che, per l'anno 2008 e per un
nucleo composto da tre persone, non deve superare il valore di
31.223,51. Per nuclei familiari diversamente composti il limite di accesso al
beneficio viene elevato a seguito di riparametrazione del coefficiente
stabilito per legge per il calcolo della situazione economica.
Chi Le donne, cittadine italiane, comunitarie ovvero
extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno ovvero in possesso
del cedolino di richiesta della stessa alla locale Questura, residenti nel
Comune di Potenza, che abbiano partorito, adottato o ricevuto in affidamento
preadottivo da non più di sei mesi un bambino e che non siano
beneficiarie di alcuna tutela economica della maternità a carico
dell'INPS o di altro Ente Previdenziale ovvero ne siano beneficiarie in misura
ridotta (in tal caso potranno richiedere la quota differenziale). In casi
particolari l'assegno può essere richiesto dal padre.
Come La domanda deve essere presentata mediante
compilazione di apposito modulo da inoltrare (personalmente ovvero a mezzo
posta) all'Unità di Direzione Servizi Sociali - Ufficio Prestazioni
Sociali Agevolate. A tale domanda deve essere allegata l'attestazione ISE
(Indicatore della Situazione Economica) rilasciata dai CAF, dalla locale sede
INPS o, in alternativa, dallo stesso Ufficio per le Prestazioni Sociali
Agevolate.
Standard Entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda viene portata a termine l'istruttoria della pratica e trasmessa
all'INPS che, nei 45 giorni successivi alla ricezione, provvederà al
pagamento dell'importo.
Quanto Il servizio è gratuito.
Quando La domanda va presentata entro sei mesi dalla
data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna
che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
Dove Unità di Direzione Servizi Sociali - Via
Lacava n. 2 (Rione Lucania) Responsabile del procedimento: sig.ra Losasso
Antonia tel 0971/415521-Ufficio Prestazioni Sociali Agevolate tel 0971/415520
Dal Lunedì al Venerdì dalle 11,30 alle 13,30 Il
Martedì e il Giovedì dalle 16,30 alle 17,30 E-mail:
prestazionisocialiagevolate@comune.potenza.it -
antonia.losasso@comune.potenza.it
Per saperne
di più
Decreto del ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre
2000, n°452: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di
maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della
legge 22 dicembre 1999, n°488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n°448";
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n°151: "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, a norma dell'art.15 della Legge 8 marzo 2000,
n°53";
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001,
n°242: "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n°221, in materia di criteri
unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi
particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto 31
marzo 1998, n° 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000,
n°130";
Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio
2001, n°337: "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la
solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n°452, in materia di assegni di
maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori".