Che
cos'è E' un contributo economico rivolto al sostegno delle
famiglie numerose introdotto dall'art.65 della Legge 448/1998. L'importo
dell'assegno viene definito di anno in anno a seguito di adeguamento ISTAT
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) ed è
pari, per l'anno 2008, ad 124,89 mensili per tredici mensilità
(per un totale complessivo di 1.623,57). Per avere diritto al
beneficio in misura intera il nucleo familiare del richiedente deve possedere
un Indicatore della Situazione Economica (ISE) che, per l'anno 2008 e per un
nucleo composto da cinque persone, non superi il valore di 22.480,91.
Per nuclei familiari diversamente composti il limite di accesso al
beneficio viene elevato a seguito di riparametrazione del coefficiente
stabilito per legge per il calcolo della situazione economica. E' prevista,
altresì, l'erogazione del beneficio in misura ridotta laddove ricorrano
determinate condizioni economiche.
Chi L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre
figli minori può essere richiesto indifferentemente dal padre o dalla
madre dei figli minori, cittadini italiani o comunitari, residenti nel Comune
di Potenza. Può richiedere l'assegno:
Chi è genitore naturale e/o adottivo, e/o preadottivo di
almeno tre minori;
Chi ha nel proprio stato di famiglia e convive effettivamente con
almeno tre minori figli del coniuge;
Chi ha nel proprio stato di famiglia e convive effettivamente con
almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo o del coniuge e gli altri
ricevuti in affidamento preadottivo da entrambi o viceversa.
Nel caso in cui i due genitori
presenti nel nucleo familiare non siano sposati, il richiedente potrà
richiedere l'assegno solo se genitore naturale, adottivo o preadottivo dei tre
minori.
Come La domanda deve essere presentata mediante
compilazione di apposito modulo da inoltrare (personalmente ovvero a mezzo
posta) ai competenti uffici comunali. A tale domanda deve essere allegata
l'attestazione ISE (Indicatore della Situazione Economica) rilasciata dai CAF,
dalla locale sede INPS o, in alternativa, dallo stesso Ufficio per le
Prestazioni Sociali Agevolate.
Standard Entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda viene portata a termine l'istruttoria della pratica e trasmessa
all'INPS che, nei 45 giorni successivi alla ricezione, provvederà al
pagamento dell'importo.
Quanto Il servizio è gratuito.
Quando Entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello per cui si richiede il beneficio (es.: per l'anno 2007 le
domande devono essere inoltrate entro e non oltre il 31 gennaio 2008).
Dove Unità di Direzione Servizi Sociali - Via
Lacava n. 2 (Rione Lucania) Responsabile del procedimento: sig.ra Losasso
Antonia tel 0971/415521-Ufficio Prestazioni Sociali Agevolate - tel 0971/415520
Dal Lunedì al Venerdì dalle 11,30 alle 13,30 Il
Martedì e il Giovedì dalle 16,30 alle 17,30 E-mail:
prestazionisocialiagevolate@comune.potenza.it -
antonia.losasso@comune.potenza.it
Per saperne
di più
Decreto del ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre
2000, n°452: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di
maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della
legge 22 dicembre 1999, n°488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n°448";
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n°151: "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, a norma dell'art.15 della Legge 8 marzo 2000,
n°53";
Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio
2001, n°337: "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la
solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n°452, in materia di assegni di
maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori".
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001,
n°242: "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n°221, in materia di criteri
unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi
particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto 31
marzo 1998, n° 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000,
n°130";
Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio
2001, n°337: "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la
solidarietà sociale 1 dicembre 2000, n°452, in materia di assegni di
maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori".