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N. 83 Reg. Ord.
IL SINDACO
Premesso che la legge 4
agoasto 1991 n° 281 promuove e disciplina la tutela degli animali
d'affezione, disapprovandone in particolare, il maltrattamento e
l'abbandono;
Considerata altresì la Legge Regionale 25
gennaio 1993 n° 6 per la protezione degli animali randagi che istituisce
presso i Servizi Veterinari della AA.U.SS.LL., competenti per territorio,
l'Anagrafe Canina;
Preso atto della istituzione dell'Anagrafe Canina,
presso il Servizio Veterinario Area C dell'A.U.S.L. n° 2;
Fermo
restante ogni rispettivo obbligo a carico del Comune e dell'Azienda
Sanitari Locale in merito alla custodia, mantenimento e cura sanitaria dei cani
randagi;
Ritenuto, comunque, determinante al fine di arginare il
fenomeno del randagismo, disciplinare anche le regole e comportamenti per i
detentori di cani, a qualsiasi titolo;
Rilevato che spesso i
comportamenti non corretti da parte dei detentori dei cani sono causa di
conflitti e di deteriormento dei rapporti sociali, di insalubrità
igienico-ambientale, nonché di pericolo per la incolumità
pubblica;
Visto il D.P.R. 8 febbario 1954, n° 320 "Regolamento di
Polizia Veterinaria";
Vista la Legge 14 agosto 1991, n° 281
"Legge quadro in materia di animali di affezione";
Visto il D.M.
14/10/96 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi";
Visti
gli artt. 672 e 727 del Codice Penale;
Visto altresì il
vigente Regolamento Comunale di disciplina dei servizi di smaltimento dei
rifiuti ed in particolare l'art. 23 comma 1;
Visto lo Statuto
Comunale;
ORDINA
chiunque venga in possesso di un cane o lo detiene a
qualsiasi titolo è obbligato a darne comunicazione entro e non oltre 60
giorni dalla data della presente ordinanza e, comunque dalla data in cui ne
viene in possesso, al competente Servizio Veterinario della A.U.S.L. n° 2,
che gestisce l'Anagrafe Canina, per la relativa iscrizione. Il Servizio
Veterinario provvederà ad assegnare al cane denunciato un numero di
codice identificativo e ad imprimerlo gratuitamente sul cane medesimo mediante
tatuaggio indelebile.
Solo l'operazione di tatuaggio può essere
eseguita presso Veterinari liberi professionisti a spese del proprietario del
cane, purché il professionista la notifichi all'anagrafe;
chiunque detiene, a qualsiasi titolo, ovvero
possiede un cane e/o accetta di occuparsene è responsabile anche della
sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere
della relativa prole.
E', pertanto fatto obbligo allo stesso di denunciare
al competente Servizio Veterinario della A.U.S.L. n° 2, che gestisce
l'anagrafe canina, la nascita dei cuccioli entro il secondo mese di età
dei medesimi, nonché entro il sesto mese di età, di sottoporli a
tuatuaggio presso lo stesso Servizio Veterinario, ovvero a proprie spese presso
Veterinari liberi professionisti, purché l'operazione di tatuaggio venga
notificata all'anagrafe dal veterinario che la esegue.
Lo smarrimento di un
cane deve essere denunciato, entro massimo tre giorni dall'evento, alla Polizia
Municipale e all'Ufficio Ambiente del Comune.
La mancata denuncia dello
smarrimento renderà il detentore e/o possessore responsabile
dell'abbandono.
Il cambio di residenza del proprietario, ovvero la cessione
definitiva di un cane ad altra persona, ovvero la morte del proprio cane,
devono essere comunicate entro 15 giorni massimo al Servizio Veterinario
competente per l'aggiornamento dell'anagrafe canina;
chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, e deve provvedere a garantirgli ambiente e cure adeguate ai relativi bisogni fisiologici ed etologici e, soprattutto, non lo deve abbandonare;
i cani delle specie definite aggressive, quando si
trovano sul suolo pubblico o aperto al pubblico al di fuori degli spazi loro
assegnati, devono essere condotti al guinzaglio da persona capace di
custodirli, inoltre devono essere muiti anche di museruola se si trovano su
spazi pubblici ove possono arrecare danno a persone e/o altri animali.
Tutti
i cani, anche se non delle specie aggressive, debbono essere, comunque,
condotti al guinzaglio nelle strade cittadine utilizzate per il solo passeggio,
nelle piazze e/o negli spazi aperti ogni qualvolta c'è un concentramento
di persone ed in ogni caso nei locali pubblici o privati aperti al
pubblico.
E', inoltre, vietato introdurre cani in negozi o locali pubblici
ove il proprietario o gestore abbia apposto il cartello "E' vietato introdurre
animali". Il divieto, ovviamente non si applica ai non vedenti accompagnati dai
cani da guida;
i conduttori di cani, a qualsiasi titolo, devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dagli stessi, allorché li conducano per le vie cittadine, sotto i portici, sui marciapiedi, nei parchi ed in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché devono ripulire i siti dalle deiezioni. Tali prescrizioni non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane da guida.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui alle lettere
a) e b) si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 5, comma
2 e/o 3 della Legge 281/91.
I trasgressori delle disposizioni di cui alla
lettera c), sono soggetti alla sanzione prescritta all'art. 5 1°
comma, della Legge 281/91, ovvero alla sanzione di cui all'art. 727, 1°
comma, del c.p.
I trasgressori delle disposizioni di cui alla lettera
d), sono puniti con la sanzione fissata dall'art. 672, 1° comma del
c.p.
I trasgressori delle disposizioni di cui alla lettera e), sono
puniti con la sanzione amministrativa di £. 100.000 (Euro 51,85).
Il
pagamento di tutte le sanzioni deve avvenire come previsto dalle normative
vigenti.
La Polizia Municipale e tutti gli organi di Vigilanza, sono
incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà affissa in
Città negli spazi consentiti per le pubbliche affissioni e all'Albo
Pretorio del Comune.
Sarà notificata, a mezzo messo comunale:
-
Al Servizio Veterinario A.U.S.L. n° 2 "Area C" - Via Torraca - 85100
Potenza.
Per le competenze e gli interventi di natura sanitaria,
profilattica, chirurgica e terapeutica:
- Al Comando Polizia Municipale -
SEDE
- Alla Prefettura di Potenza - P.za Mario Pagano - 85100
Potenza
- Al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
dell'A.U.S.L. n° 2 - Via Ciccotti - 85100 Potenza
Sarà
altresì trasmessa a:
- Alle Associazioni Protezionistiche di
Potenza
IL SINDACO
Prof. Gaetano Fierro