L'utente che intende consultare i documenti
è tenuto alla compilazione del
modello di
consultazione archivio ed esibire un valido documento di
riconoscimento. La consultazione dell'inventario e dei documenti è
gratuita. E' fatta eccezione per i documenti di carattere riservato, ai sensi
dell'art. 125 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e precisamente:
documenti relativi alla politica esterna e interna dello Stato. Gli
stessi sono consultabili 50 anni dopo la data di pubblicazione;
documenti contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi
a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in
materia di trattamento dei dati personali. E' consentita la consultazione dei
documenti contenenti dati personali, dopo 40 anni la data di emissione ad
eccezione di quelli relativi a stato di salute, la vita sessuale, o rapporti
riservati di tipo familiare.
E' consentita la consultazione di una unità
archivistica per volta, quelle già in consultazione non possono essere
visionate da altri studiosi. Il materiale richiesto non può superare il
numero di 3 pezzi (Buste, Volumi o registri) per seduta e va restituito integro
al personale dell'archivio. I volumi, i registri e i documenti devono essere
trattati col massimo riguardo; è vietato fare su di essi annotazioni
anche a matita o appoggiarvi i fogli e le schede di lavoro.
Per effettuare la riproduzione
dei documenti è necessario compilare
il modello di
richiesta e pagare i diritti di copia equivalenti a 0,10 centesimi, per
i fogli di formato A4 e 0,15 centesimi per il formato A3 secondo quanto
disposto dalla delibera di Consiglio comunale n. 1501 del 31.10.1994
"Costituzione della sezione separata dell'archivio ed approvazione del
regolamento dell'archivio storico comunale" e della Determina dirigenziale
dell'Unità di Direzione Patrimonio e attività finanziaria, n. 134
del 26.11.2001.
La riproduzione può avvenire, mediante estrazione
di copia di un massimo di 15 fogli per seduta; ai solo fini di studio è
consentito anche l'utilizzo di attrezzature personale dell'utente (fotografie,
lucidi e scanner), con l'osservanza delle necessarie cautele e fatte salve le
norme che tutelano l'integrità dell'atto, ovvero la non divulgazione,
diffusione, spaccio al pubblico delle copie ottenute e la non utilizzazione
delle stesse a scopi di lucro.
Le riproduzioni con strumenti informatici sono soggette
al deposito in Archivio del doppio originale di ogni ripresa o fotografia.