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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n.507
Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle prov- ince nonche' della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale.
note:
Entrata in
vigore del decreto: 24/12/1993
1 - Errata corrige in G.U. 31/12/1993 n. 306 (relativo
agli artt. 3, 45, 47, 48, 55, 56, 62, 72 e 77).
2 - Il D.Lgs 28 dicembre
1993, n. 566 (in G.U. 31/12/1993 n. 306) ha modificato (con l'art. 1) gli artt.
38 comma 4, 42, 45, 46, 47 e 56.
3 - La L. 22 febbraio 1994, n. 146 (in S.O.
n. 39 relativo alla G.U. 4/3/1994 n. 52) ha modificato (con l'art. 39) gli
artt. 58 comma 1, 61 commi 1 e 3, 77 comma 1 e 79 comma 1 ed ha abrogato l'art.
60.
4 - Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 (in S.O. n. 122 alla G.U. 29/8/1994
n. 201), nel testo introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 1994, n.
596, (in G.U. 28/10/1994 n. 253), ha disposto (con l'art. 3-bis) la modifica
degli artt. 9, 50 e 56.
5 - Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (in G.U.
31/1/1995 n. 25), nel testo introdotto dalla legge di conversione 29 marzo
1995, n. 95, (in G.U. 1/4/1995 n. 77), ha disposto (con l'art. 10) la modifica
degli artt. 45 e 50.
6 - Il d.l. 29 marzo 1995, n. 96 (in G.U. 1/4/1995 n.
77) nel testo introdotto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206 (in
G.U. 31/5/1995, n. 125) ha modificato (con l'art. 3) l'art. 38, comma 5.
7 -
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 (in G.U. 29/6/1995 n. 150), nel testo introdotto
dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 349, (in G.U. 23/8/1995, n. 196),
ha disposto (con l'art. 1) la modifica degli artt. 25, 27, 33, 36, 50, 56, 58 e
72.
8 - Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 (in G.U. 8/10/1995 n. 253), nel
testo introdotto dalla legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 539, (in G.U.
27/12/1995 n. 300), ha disposto la modifica dell'art. 79.
9 - La legge 28
dicembre 1995, n. 549 (in S.O. n. 153 relativo alla G.U. 29/12/1995 n. 302) ha
disposto (con l'art. 3) la modifica degli artt. 42, 44, 45, 47, 61, 62, 63, 65,
66 e 77.
10 - Il D.L. 25 novembre 1996, n. 599 (in G.U. 25/11/1996 n. 276),
nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5, (in G.U.
25/1/1997 n. 20), ha disposto la modifica degli artt. 66, 72, 73 e 79.
11 -
La L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L relativo alla G.U. 17/5/1997 n.
113) ha modificato (con l'art. 17) l'art. 53.
12 - Il D.L. 29 settembre
1997, n. 328 (in G.U. 30/9/1997 n. 228), nel testo introdotto dalla legge di
conversione 29 novembre 1997, n. 410, (in G.U. 29/11/1997 n. 279), ha disposto
la modifica degli artt. 47, comma 2-bis e 44, comma 2.
13 - Il D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446 (in S.O. n. 252/L relativo alla G.U. 23/12/1997 n. 298)
ha (con l'art. 51) disposto che " dal 1 gennaio 1999 e' abolita la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
presentedecreto".
14 - La L. 27 dicembre 1997, n. 449 (in S.O. n. 255/L
relativo alla G.U. 30/12/1997 n. 302) ha modificato (con l'articolo 49) gli
artt. 8, 50 e 61.
15 - Il D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 473 (in S.O. n. 4/L
relativo alla G.U. 08/01/1998 n. 5) ha modificato (con l'articolo 12) gli artt.
23, 24, comma 1, 53 e 76.
16 - La L. 8 maggio 1998, n. 146 (in S.O. n. 93/L
relativo alla G.U. 14/5/1998 n. 110) ha modificato (con l'art. 33) l'art.
79, comma 2.
17 - Il D.Lgs 5 giygno 1998, n. 203 (in G.U. 1/7/1998 n. 151)
ha disposto (con l'art. 4) la modifica degli artt. 24 e 76.
18 - La L. 23
dicembre 1998, n. 448 (in S.O. n. 210/L relativo alla G.U. 28/12/1998 n. 302)
ha modificato (con l'art. 31) gli artt. 61 e 72.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge23 ottobre 1992, n.
421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 settembre 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12
novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
dei
Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il
Ministro
del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto
legislativo:
Capo I
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
Capo I
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 1.
Ambito di
applicazione
1. La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono
soggette,
secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente
ad
una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel
cui
territorio sono effettuate.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo e
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 421/1992
reca: "Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle
discipline in
materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e
di
finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo
art.
4:
"Art. 4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al fine
di consentire
alle regioni, alle province ed ai comuni di
provvedere ad una rilevante
parte del loro fabbisogno
finanziario attraverso risorse proprie, il Governo
della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro novanta giorni
dalla data
di entrata in vigore della presente legge, salvo
quanto previsto al comma 7
del presente articolo, uno o
piu' decreti legislativi, diretti:
a)
all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993,
dell'imposta comunale
immobiliare (ICI), con l'osservanza
dei seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati,
dei
terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi
uso destinati e
attribuzione della titolarita' dell'imposta
al comune ove sono ubicati gli
immobili;
2) assoggettamento all'imposta, per anni solari,
del
proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto
di
usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non
residente nel
territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta
proporzionalmente al periodo ed
alla quota di possesso nel
corso dell'anno;
3) determinazione del valore
dei fabbricati sulla base
degli estimi del catasto edilizio o valore
comparativo in
caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli
anni
successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i
valori
degli immobili, sono rivalutate periodicamente in
base a parametri che
tengano in considerazione gli
effettivi andamenti dei mercati
immobiliari;
4) determinazione del valore dei terreni agricoli
sulla base
degli estimi del catasto;
5) determinazione del valore delle aree
fabbricabili
sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi
i
terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-
pastorale da parte
dei soggetti indicati al n. 10),
demandando al comune, se richiesto, con
propria
certificazione, la definizione di area fabbricabile;
negli
eventuali procedimenti di espropriazione si assume il
valore
dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore
all'indennita' di espropriazione
determinata secondo i
vigenti criteri. In caso di utilizzazione
edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi
di
recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c), d)
ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base
imponibile e' costituita dal
valore dell'area fino alla
data di ultimazione dei lavori di
costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla
data
in cui il fabbricato e' assoggettato all'ICI;
6) determinazione di
un'aliquota unica da parte del
comune in misura variante dal 4 al 6 per
mille, con
applicazione dell'aliquota minima in caso di
mancata
determinazione e con facolta' di aumentare l'aliquota
massima
fino all'uno per mille per straordinarie esigenze
di bilancio;
7)
esenzione dall'imposta per:
7.1) lo Stato, le regioni, le province, i
comuni, le
comunita' montane, i consorzi fra detti enti, le
unita'
sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche
autonome di
cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, nonche' le camere di
commercio, industria,
artigianato ed agricoltura. L'esenzione
spetta
limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai
compiti
istituzionali dell'ente;
7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di
cui
all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di
attivita' assistenziali, previdenziali,
sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a),
della
legge 20 maggio 1985, n. 222;
7.3) i fabbricati destinati
esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con
le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro
pertinenze;
7.4) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense, sottoscritto l'11
febbraio 1929 e reso
esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
7.5) i
fabbricati appartenenti agli Stati esteri per
i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad
accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
7.6) i fabbricati con
destinazione ad usi culturali
di cui all'art. 5- bis del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive
modificazioni;
7.7) i fabbricati classificati o classificabili
nelle
categorie catastali da E/1 ad E/9;
7.8) i fabbricati in corso
d'opera non utilizzati;
7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al
fine
di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui
alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui
sono adibiti direttamente allo
svolgimento delle attivita'
predette;
7.10) i terreni agricoli ricadenti
in aree montane o
di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge
27
dicembre 1977, n. 984;
8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per
i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non
utilizzati;
9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo di un importo di lire
180.000 rapportato al periodo
e alla quota per i quali sussiste la detta
destinazione. La
disposizione si applica anche per le unita'
immobiliari
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
10) i terreni agricoli di
proprieta' di coltivatori
diretti o imprenditori agricoli che esplicano la
loro
attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi
condotti, il cui
valore sia non superiore a lire 50 milioni
complessive, sono esenti da
imposta. Sui medesimi terreni
agricoli l'imposta e' dovuta per scaglioni di
valore
imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
10.1) nella misura
del 30 per cento per un valore
complessivo compreso tra 50 milioni e 120
milioni;
10.2) nella misura del 50 per cento per un valore
compreso tra
120 milioni e 200 milioni;
10.3) nella misura del 75 per cento per un
valore
compreso tra 200 milioni e 250 milioni;
11) accertamento e
riscossione dell'imposta a cura del
comune, previa dichiarazione da parte
del soggetto passivo,
da trasmettere anche all'anagrafe tributaria;
attribuzione
da parte della giunta comunale della responsabilita'
di
gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione
informativa
tra il Ministero delle finanze ed i comuni
anche a mezzo del sistema
telematico dei comuni;
12) rimborso dell'imposta pagata, con
relativi
interessi nella misura legale, per le aree
divenute
inedificabili, a condizione che il vincolo di
inedificabilita'
perduri per almeno tre anni; il rimborso
e' limitato all'imposta pagata per
il periodo di tempo
decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi
dell'area
e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;
13)
devoluzione delle controversie alla competenza
delle commissioni
tributarie;
14) determinazione di soprattasse in misura non
eccedente il
50 per cento dell'imposta o della maggiore
imposta dovuta ed il 20 per cento
dell'imposta non versata
o tardivamente versata, graduandone l'entita' in
relazione
alla gravita' dell'infrazione e prevedendo la
inapplicabilita'
della soprattassa per omesso o tardivo
versamento dipendente da procedure
fallimentari in corso;
15) determinazione di pene pecuniarie in misura
non
eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere
formale;
16)
esclusione dei redditi dominicali delle aree
fabbricabili, dei redditi dei
terreni agricoli e dei
redditi dei fabbricati dall'ambito di
applicazione
dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonche'
detrazione,
per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito
delle
persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000
lire e
di uguale importo dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG)
per ognuna delle unita'
immobiliari delle cooperative edilizie a
proprieta'
indivisa adibita ad abitazione principale dei
soci
assegnatari;
17) soppressione dal 1 gennaio 1993,
dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili
(INVIM);
tuttavia ne sara' prevista l'applicazione, con le
aliquote
massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato
per
i presupposti di imposta che si verificano nel decennio
successivo al 31
dicembre 1992, assumendo come valore fi-
nale quello al 31 dicembre
1992;
18) in caso di espropriazione per pubblica utilita',
oltre alla
indennita' determinata secondo i criteri
vigenti, e' dovuta una eventuale
maggiorazione pari alla
differenza tra l'importo dell'ICI
corrisposta
dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi
cinque
anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato
corrisposto sulla base
dell'indennita', oltre gli interessi
legali sulla stessa differenza;
19)
non deducibilita' dell'ICI agli effetti delle
imposte erariali sui
redditi;
b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994,
della
facolta', connessa alla politica degli investimenti,
di istituire
un'addizionale all'IRPEF in misura non
eccedente l'uno per cento
dell'imposta relativa all'anno
1993, il 2 per cento di quella relativa
all'anno 1994, il 3
per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4
per
cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con
delibera
del consiglio comunale possono essere stabilite
riduzioni dell'addizionale
per categorie di meno abbienti
individuate sulla base di indici obiettivi di
carattere
sociale. L'addizionale e' riscossa, mediante
distinto
versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo
le
modalita' previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il
provento
dell'addizionale e' devoluto dallo Stato in favore
del comune di domicilio
fiscale del contribuente. Per la
disciplina dell'addizionale si applicano le
disposizioni in
materia di IRPEF; l'addizionale non e' deducibile
agli
effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno,
altresi',
emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare,
anche prevedendo forme di
compartecipazione al maggior
gettito risultante dalla stessa attivita',
l'attivita' di
segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma
dell'art.
44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni;
c) all'attribuzione,
a decorrere dal 1 gennaio 1993,
alle regioni a statuto ordinario - gia'
titolari di una
parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art.
4
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
dall'art. 5 della
legge 14 giugno 1990, n. 158, e succes-
sive modificazioni - dell'intera
tassa automobilistica
complessivamente dovuta, nonche' della soprattassa
annuale
di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n.
691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1976, n. 786,
e della tassa speciale di cui all'art. 2
della legge 21 luglio 1984, n. 362,
con l'osservanza dei
seguenti princi'pi e criteri direttivi:
1) le misure
della tassa automobilistica, della
soprattassa annuale e della tassa
speciale possono essere
stabilite, con effetto dal 1 gennaio di ciascun
anno, alle
scadenze previste nell'art. 4 della legge 16 maggio 1970,
n.
281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n.
158, e successive
modificazioni, nella misura compresa fra
il 90 ed il 110 per cento di quelle
vigenti nell'anno
precedente;
2) la tassa automobilistica, la soprattassa
annuale e
la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme
che
regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel
territorio delle
regioni a statuto speciale, ivi comprese
quelle concernenti le sanzioni e la
loro entita', e sono
riscosse negli stessi termini, con le stesse modalita'
ed a
mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli
analoghi
tributi erariali, il quale versera' i tributi
regionali riscossi nelle casse
della regione di competenza
ed avra' diritto allo stesso aggio fissato per i
detti
tributi erariali;
3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un
veicolo
o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio
di una
regione diversa da quella nel cui ambito era
precedentemente iscritto non
da' luogo all'applicazione di
una ulteriore tassa, soprattassa annuale e
tassa speciale
per il periodo per il quale il tributo dovuto e'
stato
riscosso dalla regione di provenienza;
4) contestuale riduzione del
fondo comune di cui
all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d)
all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore
delle regioni a statuto
ordinario di un'imposta
sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per
usi
domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e
tasse, delle
erogazioni e di un'analoga imposta a favore
delle province, secondo i
seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
1) l'imposta puo' essere
proporzionale o progressiva a
scaglioni in rapporto al crescere dei
consumi;
2) l'imposta regionale e' determinata da ciascuna
regione, con
propria legge, in misura complessivamente non
eccedente il 6 per
cento;
3) l'imposta provinciale e' deliberata da ciascuna
provincia in
misura complessivamente non eccedente l'uno
per cento;
4) l'imposta
regionale e l'imposta provinciale sono
dovute alla regione ed alla provincia
ove sono ubicate le
utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa
sugli
utenti;
5) in armonia con le disposizioni di carattere
generale
in materia di tributi regionali e provinciali
saranno determinati le
modalita' di articolazione delle
aliquote, fra il minimo e il massimo, le
modalita' di
accertamento, i termini per il versamento alle regioni
ed
alle province dei relativi tributi, nonche' le sanzioni, le
indennita'
di mora e gli interessi per il mancato o
ritardato versamento;
e)
all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore
delle province, di una o
piu' imposte sull'esercizio delle
funzioni di cui alle lettere a), b), d) e
g) del comma 1
dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f)
all'applicazione agli enti locali di una disciplina
dei trasferimenti
correnti che, nell'ambito dell'art. 54
della legge 8 giugno 1990, n. 142,
tenga conto dei seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
1) istituzione di
un sistema a regime di
determinazione del complesso dei trasferimenti
erariali
agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al n.
2),
garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i princi'pi
di
finanza pubblica e con la crescita della spesa statale
contenuti nei
documenti di programmazione statale, con
unificazione degli stanziamenti di
bilancio di carattere
ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'art.
54
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle
rispettive
quantificazioni;
2) corresponsione ai comuni per il 1993 di
trasferimenti
ordinari e perequativi pari a quelli
corrisposti nel 1992, al lordo della
detrazione di cui al
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
eventualmente
aumentati secondo le indicazioni della legge
finanziaria per lo stesso anno
e versamento all'erario da
parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato
con
l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del
gettito INVIM
calcolato sulla base della media delle
riscossioni del triennio 1990-1992;
corresponsione alle
province di trasferimenti ordinari e perequativi
calcolati
in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione
alle
comunita' montane per il 1993 di fondi ordinari pari a
quelli del
1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato
per i comuni; detrazione dai
trasferimenti erariali
correnti, a decorrere dal 1994, di un importo
complessivo
pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI
calcolato
sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della
perdita
derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli
accertamenti dell'ICI dovuta
per l'anno 1993, in deroga a
quanto disposto nella lettera a), numeri 11),
14) e 15),
sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base
alle
disposizioni vigenti in materia di imposte sui
redditi, avvalendosi anche
dei dati ed elementi forniti dai
comuni; le somme riscosse
dall'Amministrazione finanziaria
per effetto di detti accertamenti sono di
spettanza dello
Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota
obbligatoria;
3) conservazione a ciascun ente locale di
contributi
erariali che finanzino i servizi indispensabili di
cui
all'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le
materie di
competenza statale, delegate o attribuite
all'ente locale stesso;
4)
applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi
stabiliti dal predetto art. 54
della legge n. 142 del 1990
e attuazione dello stesso anno della
perequazione degli
squilibri della fiscalita' locale, con
particolare
considerazione:
4.1) dei comuni montani con popolazione
inferiore a
5.000 abitanti;
4.2) dei comuni non montani con popolazione
inferiore
a 2.000 abitanti;
4.3) dei comuni operanti in zone
particolarmente
depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e
di
reddito;
4.4) dei comuni capoluogo di provincia;
4.5) degli enti
aventi nel 1992 trasferimenti
erariali ordinari e perequativi, per abitante,
inferiori a
quelli della fascia demografica di appartenenza;
5)
ripartizione del fondo per trasferimenti correnti
alle comunita' montane,
con quote di fabbisogno minimo per
ente e con riferimento alla popolazione
montana;
6) eliminazione, successivamente al periodo
transitorio, dei
vincoli in atto esistenti sul controllo
centrale delle piante organiche,
sulle assunzioni di
personale e sui tassi di copertura del costo dei
servizi,
tranne che per gli enti locali con situazioni
strutturalmente
deficitarie;
7) certificazione amministrativa dei bilanci di
previsione e
dei conti consuntivi degli enti locali e dei
relativi consorzi, con
previsione di ritardo
nell'erogazione dei trasferimenti erariali per
i
trasgressori;
g) all'autorizzazione alle province, ai comuni,
ai
loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle
comunita' montane
ad assumere mutui per il finanziamento di
opere pubbliche destinate
all'esercizio di servizi
pubblici, assistiti o meno da contributi in conto
capitale
o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto
sulla
base di progetti 'chiavi in mano' ed a prezzo chiuso.
Il piano finanziario
previsto dall'art. 4, comma 9, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,
deve
assicurare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e
della connessa gestione, anche in
relazione agli introiti previsti e deve
essere
preventivamente assentito da un istituto di credito
mobiliare
scelto nell'elenco che sara' approvato dal
Ministro del tesoro. Le opere di
cui alla presente lettera
che superano l'importo di un miliardo di lire
dovranno
essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a
cura
di societa' specializzata all'uopo autorizzata dal
Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro del
tesoro, con riparto dei costi relativi tra
l'ente
mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore.
Per gli
interventi di cui alla presente lettera gli enti
interessati approvano le
tariffe dei servizi pubblici in
misura tale da assicurare l'equilibrio
economico-
finanziario dell'investimento e della connessa gestione.
2. Il
Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti
legislativi diretti al
riordino dell'ordinamento finanziario e contabile
delle
amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi
e delle
comunita' montane, con l'osservanza dei seguenti
princi'pi e criteri
direttivi:
a) armonizzazione con i princi'pi della contabilita'
generale
dello Stato, per la parte applicativa dei
princi'pi contenuti nella legge 8
giugno 1990, n. 142,
tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei
conti
pubblici e dell'informatizzazione;
b) applicazione dei princi'pi
contenuti nella legge 8
giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma
graduale e
progressiva della contabilita' economica a decorrere dal
1995
fino ad interessare tutti gli enti, con facolta' di
applicazione
anticipata;
c) definizione, nell'ambito del sistema di
contabilita'
economica, dei princi'pi per la determinazione
dei costi e degli
ammortamenti dei servizi degli enti
locali;
d) inclusione
nell'ordinamento finanziario e contabile
della possibilita' di ricorso
all'istituto del dissesto per
il risanamento degli enti locali in grave
crisi
finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in
vigore, e
coordinamento delle norme in materia.
3. Restano salve le competenze e le
attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome
di
Trento e di Bolzano.
4. Il Governo della Repubblica e', altresi',
delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
diretti alla
revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1
gennaio 1994, di tributi
locali vigenti, secondo i seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
a) in
materia di imposta comunale sulla pubblicita' e
diritti sulle pubbliche
affisioni:
1) tassazione della pubblicita' esterna avente
finalita'
commerciale o rilevanza economica, assumendo come
parametro di
commisurazione dell'imposta il mezzo
pubblicitario utilizzato, secondo la
sua natura, le sue
dimensioni e la sua ubicazione;
2) attribuzione della
soggettivita' passiva a colui
che dispone dei mezzi pubblicitari e
regolamentazione della
responsabilita' tributaria di colui che produce,
vende la
merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita';
3)
ridefinizione delle tariffe sulla base delle
disposizioni di cui al n. 1),
ripartendo i comuni in non
piu' di cinque classi, in modo che la previsione
di gettito
per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito
lordo
registrato nel 1992. Per le pubbliche affisioni le tariffe
saranno
stabilite tenendo conto del costo medio del
servizio reso;
4) revisione
delle disposizioni riguardanti la
gestione dell'imposta sulla pubblicita'
nonche' del
servizio delle pubbliche affissioni, sulla base
anche
dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) in materia di
tasse per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche di pertinenza dei comuni
e delle province:
1) rideterminazione delle tariffe al fine di una
piu'
adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile
nonche' in
relazione alla ripartizione dei comuni in non
piu' di cinque classi. Le
variazioni in aumento, per le
occupazioni permanenti, non potranno superare
il 50 per
cento delle misure massime di tassazione vigente; le
tariffe
per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno,
non potranno superare il
10 per cento di quelle stabilite,
per ciascun anno, ai fini delle
occupazioni permanenti
ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per
la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175,
e successive modificazioni, e potranno
essere graduate in relazione al tempo
di occupazione;
2) introduzione di forme di determinazione
forfettaria
della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti
e
sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture
e simili,
tenendo conto di parametri significativi;
3) soppressione della tassa per le
occupazioni
permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili
di
carattere stabile, gravante sulle unita' immobiliari, e
determinazione di
criteri certi per la tassa sui passi
carrabili;
4) regolamentazione della
gestione della tassa secondo
criteri analoghi a quelli previsti per
l'imposta comunale
sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche
affissioni;
c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi
urbani:
1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa
anche
mediante un piu' diretto collegamento tra fruibilita'
del servizio e
applicabilita' della tassa nonche'
attraverso la determinazione di parametri
di commisurazione
del prelievo sulla base della potenzialita' di
produzione
di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;
2)
definizione di precise modalita' di equiparazione
ai rifiuti urbani, ai fini
del regime di privativa comunale
e di applicazione della tassa, dei residui
derivanti dalle
attivita' produttive;
d) in materia di imposta comunale
sulla pubblicita' e
di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa
di
occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi
urbani:
1) revisione ed armonizzazione del procedimento di
accertamento e
riscossione, con la previsione anche di
versamenti diretti a mezzo conto
corrente postale, con
applicazione, per la riscossione coattiva,
delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio
1988, n. 43;
2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo
quelle che
rispondono a finalita' di carattere sociale e di
economicita' di
gestione;
e) in materia di imposte e tasse comunali e
provinciali,
attribuzione alla Direzione generale per la
finanza locale presso il
Ministero delle finanze della
funzione di vigilanza sulle gestioni dei
servizi tributari,
anche mediante controlli sulle delibere adottate
per
regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza
delle
disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il
regolare funzionamento
dei servizi.
5. All'onere derivante dall'applicazione del comma
1,
valutato in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire
24.510
miliardi per l'anno 1994, si provvede:
a) quanto a lire 1.650 miliardi per
l'anno 1993 e lire
1.700 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo
delle
entrate indicate all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre
1989, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384,
come da ultimo modificato dall'art.
6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202;
b) quanto a lire 8.290 miliardi per l'anno 1993, con
le maggiori
entrate di cui al comma 1, lettera f), n. 2);
c) quanto a lire 15.933
miliardi per l'anno 1993 e
lire 19.400 miliardi per l'anno 1994, mediante
parziale
utilizzo delle proiezioni per gli stessi
anni
dell'accantonamento 'Disposizioni finanziarie per le prov-
ince, per
i comuni e le comunita' montane' iscritto, ai
fini del bilancio triennale
1992-1994, al cap. 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno
1992;
d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e
lire
3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo
delle
proiezioni dello stanziamento iscritto al cap. 5926
dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992 e corrispondenti
capitoli per gli anni
successivi, all'uopo intendendosi
corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8
della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
6. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. Al fine dell'espressione del parere da parte
delle
commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente
articolo, il Governo trasmette alla Camera dei
deputati e al Senato della
Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi in attuazione dei princi'pi e
dei
criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f)
e g),
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge,
e gli schemi dei decreti legislativi
in attuazione dei princi'pi e dei
criteri direttivi di cui
al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4,
entro dieci
mesi dalla predetta data. Le commissioni si esprimono
entro
quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti
legislativi
in attuazione dei princi'pi e dei criteri
direttivi di cui al comma 1,
lettere b) e d), sono emanati
entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della
presente legge.
8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei
decreti di
cui al presente articolo, nel rispetto dei princi'pi e
criteri
direttivi determinati dall'articolo stesso e previo
parere delle commissioni
di cui al comma 7, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, fino al 31
dicembre 1993".
Note alle premesse:
- L'art.
76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non
con
determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto
per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e
i
regolamenti.
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, lettere a), b),
c),
d) e e) della legge n. 421/1992 si veda in nota al titolo.
Art.
2.
Classificazione dei comuni
1. Ai fini del presente capo i comuni
sono ripartiti, in base alla
popolazione residente al 31 dicembre del
penultimo anno precedente a
quello in corso, quale risulta dai dati
pubblicati annualmente
dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti
cinque classi:
Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II:
comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre
30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a
30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.
2. I comuni
capoluogo di provincia non possono comunque essere
collocati in una classe
inferiore alla terza.
Art. 3.
Regolamento e tariffe
1. Il comune
e' tenuto ad adottare apposito regolamento per
l'applicazione dell'imposta
sulla pubblicita' e per l'effettuazione
del servizio delle pubbliche
affissioni.
2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita'
di
effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e
divieti
per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze
di pubblico
interesse.
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e
la
quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere
il
provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per
la
realizzazione del piano generale degli impianti. Deve
altresi'
stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici
da
destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o
comunque
prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni
di
natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da
attribuire
a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario
del pubblico
servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
4. Il regolamento entra
in vigore dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello in cui la relativa
deliberazione e' divenuta
esecutiva a norma di legge.
5. Le tariffe
dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle
pubbliche affissioni sono
deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno
ed entrano in vigore il primo
gennaio dell'anno successivo a quello
in cui la deliberazine e' divenuta
esecutiva a norma di legge e,
qualora non modificate entro il suddetto
termine, si intendono
prorogate di anno in anno; in caso di mancata adozione
della
deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui
al
presente capo.
6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici
desumibili
da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un
periodo
complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi,
una
maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per
la
pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5,
e
dell'articolo 15, nonche', limitativamente a quelle di
carattere
commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di
cui
all'articolo 19.
Art. 4.
Categoria delle localita'
1.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e
del diritto
sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni
di carattere
commerciale, i comuni delle prime tre classi possono
suddividere le
localita' del proprio territorio in due categorie in
relazione alla loro
importanza, applicando alla categoria speciale
una maggiorazione fino al
centocinquanta per cento della tariffa
normale.
2. Il regolamento
comunale deve specificare le localita' comprese
nella categoria speciale, la
cui superficie complessiva non puo'
superare il 35 per cento di quella del
centro abitato, come
delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
30 aprile
1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per
pubbliche
affissioni installati in categoria speciale non potra'
essere
superiore alla meta' di quella complessiva.
Nota all'art.
4:
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n.
285/1992 (Nuovo
codice della strada):
"Art. 4 (Delimitazione del centro abitato). - 1. Ai
fini
dell'attuazione della disciplina della circolazione
stradale, il
comune, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente codice, provvede, con
deliberazione della giunta alla delimitazione
del centro
abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro
abitato
come definito dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio
per
trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata
idonea cartografia nella
quale sono evidenziati i confini
sulle strade di accesso.".
Art.
5.
Presupposto dell'imposta
1. La diffusione di messaggi pubblicitari
effettuata attraverso
forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da
quelle
assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in
luoghi
pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile
e'
soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente
decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i
messaggi
diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo
di
promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati
a
migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Art.
6.
Soggetto passivo
1. Soggetto passivo dell'imposta sulla
pubblicita', tenuto al
pagamento in via principale, e' colui che dispone a
qualsiasi titolo
del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario
viene
diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta
colui che
produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto
della
pubblicita'.
Art. 7.
Modalita' di applicazione
dell'imposta
1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla
superficie
della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il
mezzo
pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in
esso
contenuti.
2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si
arrotondano per
eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il
primo, a
mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta
per
superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi
pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in
base alla superficie
complessiva adibita alla pubblicita'.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi
dimensioni volumetriche
l'imposta e' calcolata in base alla superficie
complessiva risultante
dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui
puo' essere
circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e
simili nonche' i mezzi di identico
contenuto, ovvero riferibili al medesimo
soggetto passivo, collocati
in connessione tra loro si considerano, agli
effetti del calcolo
della superficie imponibile, come un unico mezzo
pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste
sono
cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le
riduzioni
non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicita' di cui agli
articoli 12 e 13 venga
effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa
tariffa di
imposta e' maggiorata del 100 per cento.
Art.
8.
Dichiarazione
1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto,
prima di
iniziare la pubblicita', a presentare al comune
apposita
dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate
le
caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei
mezzi
pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione
deve
essere predisposto dal comune e messo a disposizione
degli
interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei
casi di
variazione della pubblicita', che comportino la modificazione
della
superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata,
con
conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune
di
procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla
nuova
dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La
dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per
gli anni
successivi, purche' non si verifichino modificazioni degli
elementi
dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta; tale
pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della
relativa imposta
effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di
riferimento, sempre che non
venga presentata denuncia di cessazione
entro il medesimo termine.
4.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la
pubblicita' di
cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si pre-
sume effettuata in
ogni caso con decorrenza dal primo gennaio
dell'anno in cui e' stata
accertata; per le altre fattispecie la
presunzione opera dal primo giorno
del mese in cui e' stato
effettuato l'accertamento.
Art.
9.
Pagamento dell'imposta
1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie
previste dagli articoli
12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno
solare di riferimento
cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;
per le altre
fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle
rela-
tive disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere
effettuato mediante
versamento a mezzo di conto corrente postale intestato
al comune
ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo
concessionario,
con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione
non e'
superiore a lire cinquecento o per eccesso se e'
superiore.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata
alla
prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze,
di
concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono
deter-
minate le caratteristiche del modello di versamento.
3. Il comune,
per particolari esigenze organizzative, puo'
consentire il pagamento diretto
del diritto relativo ad affissioni
non aventi carattere commerciale.
4.
Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare
l'imposta
deve essere corrisposta in unica soluzione; per la
pubblicita' annuale
l'imposta puo' essere corrisposta in rate
trimestrali anticipate qualora sia
di importo superiore a lire tre
milioni.
5. La riscossione coattiva
dell'imposta si effettua secondo le
disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, e successive modificazioni; il
relativo ruolo deve
essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del
secondo anno
successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di
rettifica e'
stato notificato ovvero, in caso di sospensione della
riscossione,
entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza
del
periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del
codice
civile.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in
cui e'
stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e'
stato
definitivamente accertato il diritto al rimborso, il
contribuente
puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute
mediante
apposita istanza. Il comune e' tenuto a provvedere nel termine
di
novanta giorni.
7. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti
installati su
beni appartenenti o dati in godimento al comune,
l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa
per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento
di
canoni di locazione o di concessione.
Art. 10.
Rettifica ed
accertamento d'ufficio
1. Il comune, entro due anni della data in cui la
dichiarazione e'
stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a
rettifica o ad
accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a
mezzo
posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
apposito
avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il
soggetto passivo, le
caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario,
l'importo
dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle
sopratasse
dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di
sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi
di accertamento sono sottoscritti dal funzionario
designato dal comune per
l'organizzazione e la gestione dell'imposta,
ovvero, nel caso di gestione in
concessione, da un rappresentante del
concessionario.
Art.
11.
Funzionario responsabile
1. Nel caso di gestione diretta, il
comune designa un funzionario
cui sono attribuiti la funzione ed i poteri
per l'esercizio di ogni
attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta
sulla pubblicita' e
del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto
funzionario
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti
relativi
e dispone i rimborsi.
2. Il comune e' tenuto a comunicare alla
direzione centrale per la
fiscalita' locale del Ministero delle finanze il
nominativo del
funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua
nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui
al
comma 1 spettano al concessionario.
Art. 12.
Pubblicita'
ordinaria
1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne,
cartelli,
locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto
dai
successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro
quadrato
di superficie e per anno solare e' la seguente:
comuni di
classe I L. 32.000
comuni di classe II " 28.000
comuni di classe III "
24.000
comuni di classe IV " 20.000
comuni di classe V " 16.000
2. Per
le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano
durata non
superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione
una tariffa pari ad
un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicita' effettuata mediante
affissioni dirette, anche
per conto altrui, di manifesti e simili su
apposite strutture adibite
alla esposizione di tali mezzi si applica
l'imposta in base alla
superficie complessiva degli impianti nella misura e
con le modalita'
previste dal comma 1.
4. Per la pubblicita' di cui ai
commi precedenti che abbia
superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5
la tariffa
dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento; per quella di
superficie
superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per
cento.
Art. 13.
Pubblicita' effettuata con veicoli
1. Per la
pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui
all'interno e
all'esterno di veicoli in genere, di vetture
autofilotranviarie, battelli,
barche e simili, di uso pubblico o
privato, e' dovuta l'imposta sulla
pubblicita' in base alla
superficie complessiva dei mezzi pubblicitari
installati su ciascun
veicolo nella misura e con le modalita' previste
dall'art. 12, comma
1; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli
suddetti
sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
2. Per
i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al
comune che ha
rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli
adibiti a servizi di linea
interurbana l'imposta e' dovuta nella
misura della meta' a ciascuno dei
comuni in cui ha inizio e fine la
corsa; per i veicoli adibiti ad uso
privato l'imposta e' dovuta al
comune in cui il proprietario del veicolo ha
la residenza anagrafica
o la sede.
3. Per la pubblicita' effettuata per
conto proprio su veicoli di
proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti
per suo conto,
l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede
l'impresa
stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove
sono
domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo
gennaio
di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno
in
dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per
autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000;
b) per autoveicoli
con portata inferiore a 3.000 kg " 96.000;
c) per motoveicoli e veicoli non
ricompresi nelle
due precedenti categorie " 48.000.
Per i veicoli
circolanti con rimorchio la tariffa di cui al
presente comma e'
raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta
per
l'indicazione del marchio, della ragione sociale e
dell'indirizzo
dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e
ciascuna
iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro
quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione
dell'avvenuto
pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli
agenti
autorizzati.
Art. 14.
Pubblicita' effettuata con pannelli
luminosi e proiezioni
1. Per la pubblicita' effettuata per conto altrui
con insegne,
pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego
di
diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo
elettronico,
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire
la
variabilita' del messaggio o la sua visione in forma
intermittente,
lampeggiante o similare, si applica l'imposta
indipendentemente dal
numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie
e per anno
solare in base alla seguente tariffa:
comuni di classe I
L. 128.000
comuni di classe II " 112.000
comuni di classe III "
96.000
comuni di classe IV " 80.000
comuni di classe V " 64.000
2. Per
la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a
tre mesi si
applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un
decimo di quella
ivi prevista.
3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per
conto
proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla
meta'
delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicita' realizzata in
luoghi pubblici o aperti al
pubblico attraverso diapositive, proiezioni
luminose o
cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti,
si
applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero
dei
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base
alla
seguente tariffa:
comuni di classe I L. 8.000
comuni di
classe II " 7.000
comuni di classe III " 6.000
comuni di classe IV "
5.000
comuni di classe V " 4.000
5. Qualora la pubblicita' di cui al
comma 4 abbia durata superiore
a trenta giorni, dopo tale periodo si applica
una tariffa giornaliera
pari alla meta' di quella ivi prevista.
Art.
15.
Pubblicita' varia
1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni
o altri mezzi
similari, che attraversano strade o piazze la tariffa
dell'imposta,
per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione
di
quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art.
12,
comma 1.
2. Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante
scritte,
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini,
ivi
compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce
marittime
limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o
frazione,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta
a
ciascun comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene
eseguita,
nella seguente misura:
comuni di classe I L. 192.000
comuni di classe
II " 168.000
comuni di classe III " 144.000
comuni di classe IV "
120.000
comuni di classe V " 96.000
3. Per la pubblicita' eseguita con
palloni frenati e simili, si
applica l'imposta in base alla tariffa pari
alla meta' di quella
prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicita'
effettuata mediante distribuzione, anche con
veicoli, di manifestini o di
altro materiale pubblicitario, oppure
mediante persone circolanti con
cartelli o altri mezzi pubblicitari,
e' dovuta l'imposta per ciascuna
persona impiegata nella
distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o
frazione,
indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o
dalla
quantita' di materiale distribuito, in base alla seguente
tariffa:
comuni di classe I L. 8.000
comuni di classe II "
7.000
comuni di classe III " 6.000
comuni di classe IV " 5.000
comuni
di classe V " 4.000
5. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di
apparecchi
amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per
ciascun
punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' la
seguente:
comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . L.
24.000
comuni di classe II . . . . . . . . . . . . . . . . . "
21.000
comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . "
18.000
comuni di classe IV . . . . . . . . . . . . . . . . . "
15.000
comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
12.000
Art. 16.
Riduzioni dell'imposta
1. La tariffa
dell'imposta e' ridotta alla meta':
a) per la pubblicita' effettuata da
comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di
lucro;
b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni
politiche,
sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche
e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o
la
partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicita'
relativa a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e
di beneficenza.
Art. 17.
Esenzioni dall'imposta
1. Sono esenti
dall'imposta:
a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti
alla
vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si
riferisca
all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi
pubblicitari,
ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle
porte di
ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita'
in
essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la
superficie
complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o
ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte
di
ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del
punto
di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli
riguardanti la
localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di
pubblica utilita', che non
superino la superficie di mezzo metro
quadrato e quelli riguardanti la
locazione o la compravendita degli
immobili sui quali sono affissi, di
superficie non superiore ad un
quarto di metro quadrato;
c) la
pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate
esterne o sulle
recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora
si riferisca alle
rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicita', escluse le insegne,
relativa ai giornali ed
alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole
facciate esterne
delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei
negozzi
ove si effettua la vendita;
e) la pubblicita' esposta all'interno
delle stazioni dei servizi
di trasporto pubblico di ogni genere inerente
l'attivita' esercitata
dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte
all'esterno
delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la
parte
in cui contengano informazioni relative alle modalita'
di
effettuazione del servizio;
f) la pubblicita' esposta all'interno
delle vetture ferroviarie,
degli aerei e delle navi, ad eccezione dei
battelli di cui all'art.
13;
g) la pubblicita' comunque effettuata in via
esclusiva dallo
Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne,
le targhe e simili apposte per l'individuazione
delle sedi di comitati,
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente
che non persegua scopo di
lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione
sia
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che
le
dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite,
non
superino il mezzo metro quadrato di superficie.
Art.
18.
Servizio delle pubbliche affissioni
1. Il servizio delle
pubbliche affissioni e' inteso a garantire
specificatamente l'affissione, a
cura del comune, in appositi
impianti a cio' destinati, di manifesti di
qualunque materiale
costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita'
istituzionali,
sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero,
ove
previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni
regolamentari
di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di
attivita'
economiche.
2. Il servizio deve essere obbligatoriamente
istituito nei comuni
che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre
del penultimo
anno precedente a quello in corso, superiore a tremila
abitanti;
negli altri comuni il servizio e' facoltativo.
3. La superficie
degli impianti da adibire alle pubbliche
affissioni deve essere stabilita
nel regolamento comunale in misura
proporzionale al numero degli abitanti e
comunque non inferiore a 18
metri quadrati per ogni mille abitanti nei
comuni con popolazione
superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri
quadrati negli altri
comuni.
Art. 19.
Diritto sulle pubbliche
affissioni
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto
in
solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse
del
quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto,
comprensivo
dell'imposta sulla pubblicita', a favore del comune che provvede
alla
loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni
per ciascun
foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di
seguito
indicati e' la seguente:
Per ogni periodo
per i primi
successivo
10 giorni di 5 giorni o frazione
- -
comuni di classe I L.
2.800 L. 840
comuni di classe II " 2.600 " 780
comuni di classe III "
2.400 " 720
comuni di classe IV " 2.200 " 660
comuni di classe V " 2.000
" 600
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto
di
cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti
costituiti da otto fino a dodici fogli il
diritto e' maggiorato del 50 per
cento; per quelli costituiti da piu'
di dodici fogli e' maggiorato del 100
per cento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila
abitanti,
qualora il committente richieda espressamente che l'affissione
venga
eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta
una
maggiorazione del 100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni
previste per l'imposta sulla pubblicita' si
applicano, per quanto
compatibili, anche al diritto sulle pubbliche
affissioni.
7. Il pagamento
del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere
effettuato
contestualmente alla richiesta del servizio secondo le
modalita' di cui
all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute
a tale titolo e non
corrisposte si osservano le disposizioni dello
stesso articolo.
Art.
20.
Riduzioni del diritto
1. La tariffa per il servizio delle
pubbliche affissioni e' ridotta
alla meta':
a) per i manifesti
riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli
enti pubblici territoriali e che
non rientrano nei casi per i quali
e' prevista l'esenzione ai sensi
dell'art. 21;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed
ogni
altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi
ad attivita' politiche, sindacali e
di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione degli enti
pubblici territoriali;
d) per i manifesti
relativi a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e
di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
Art. 21.
Esenzioni
dal diritto
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a)
i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune
da esso svolte
in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio
territorio;
b) i
manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni
nelle liste di
leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato,
delle regioni e delle province in
materia di tributi;
d) i manifesti
delle autorita' di polizia in materia di pubblica
sicurezza;
e) i
manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di
referendum,
elezioni politiche, per il parlamento europeo,
regionali,
amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia
obbligatoria per
legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e
professionali
gratuiti regolarmente autorizzati.
Art.
22.
Modalita' per le pubbliche affissioni
1. Il regolamento comunale
stabilisce criteri e modalita' per
l'espletamento del servizio delle
pubbliche affissioni per quanto non
disciplinato nei commi seguenti.
2.
Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo
l'ordine di
precedenza risultante dal ricevimento della commissione,
che deve essere
annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione
decorre dal giorno in cui e' stata
eseguita al completo; nello stesso
giorno, su richiesta del
committente, il comune deve mettere a sua
disposizione l'elenco delle
posizioni utilizzate con l'indicazione dei
quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni
causato dalle
avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza
maggiore.
In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni
dalla
data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione
per
iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve
essere comunicata al
committente per iscritto entro dieci giorni dalla
richiesta di
affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente
puo' annullare la
commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e'
tenuto al
rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il
committente ha facolta' di annullare la richiesta di
affissione prima che
venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere
in ogni caso la meta' del
diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i
manifesti
strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di
altri
esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne
tempestivamente
comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a
sua
disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il
giorno in cui e' stato
consegnato il materiale da affiggere od entro i due
giorni
successivi, se trattasi di affissioni di contenuto
commerciale,
ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni
festivi, e'
dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un
minimo
di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo'
con
apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo
28,
essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del
servizio.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni
devono
essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe
del
servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche
affissioni
con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi
appartengono
ed il registro cronologico delle commissioni.
Art.
23.
Sanzioni tributarie ed interessi
1. Per l'omessa, tardiva o infedele
presentazione della
dichiarazione di cui all'art. 8, si applica, oltre al
pagamento
dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari
all'ammontare
dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo
pagamento dell'imposta o delle singole
rate di essa o del diritto e' dovuta,
indipendentemente da quella di
cui al comma 1, una soprattassa pari al 20
per cento dell'imposta o
del diritto il cui pagamento e' stato omesso o
ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad
un
quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene
eseguito
non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto
essere
effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito
entro
sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4.
Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il
diritto sulle
pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si
applicano interessi di
mora nella misura del 7 per cento per ogni
semestre compiuto, a decorrere
dal giorno in cui detti importi sono
divenuti esigibili; interessi nella
stessa misura spettano al
contribuente per le somme ad esso dovute a
qualsiasi titolo a
decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
Art.
24.
Sanzioni amministrative
1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla
corretta osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari
riguardanti l'effettuazione
della pubblicita'. Alle violazioni di dette
disposizioni conseguono
sanzioni amministrative per la cui applicazione si
osservano le norme
contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre
1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per
le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune
in esecuzione
del presente capo nonche' di quelle contenute nei
provvedimenti relativi
all'installazione degli impianti, si applica
la sanzione da lire
duecentomila a lire due milioni con notificazione
agli interessati, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento,
degli estremi delle violazioni
riportati in apposito verbale. Il
comune dispone altresi' la rimozione degli
impianti pubblicitari
abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in
caso di
inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito,
il
comune provvede d'ufficio, addebitando ai resposabili le
spese
sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo'
effettuare,
indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti
e
dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la
immediata
copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata
di
efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni
abu-
sive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le
modalita'
previste dall'art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti
abusivamente possono, con ordinanza
del sindaco, essere sequestrati a
garanzia del pagamento delle spese
di rimozione e di custodia, nonche'
dell'imposta e dell'ammontare
delle relative soprattasse ed interessi; nella
medesima ordinanza
deve essere stabilito un termine entro il quale gli
interessati
possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato
previo
versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza
stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al
comune
e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio
e
dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione
ed
all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari
di
cui all'art. 3.
Note all'art. 24:
Art. 25.
Gestione del
servizio
1. La gestione del servizio di accertamento e
riscossione
dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni
e'
effettuata in forma diretta dal comune.
2. Il comune, qualora lo
ritenga piu' conveniente sotto il profilo
economico e funzionale, puo'
affidare in concessione il servizio ad
apposita azienda speciale di cui
all'art. 22, comma 3, lettera c),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero
ai soggetti iscritti
nell'albo previsto dall'art. 32.
3. Il
concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed
obblighi inerenti la
gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere
a tutte le spese occorrenti,
ivi comprese quelle per il personale
impiegato. In ogni caso, e' fatto
divieto al concessionario di
emettere atti o effettuare riscossioni
successivamente alla scadenza
della concessione.
- La legge n.
689/1981 reca: "Modifiche al sistema
penale". Le sezioni I e II del capo I
disciplinano i
principi generali e l'applicazione delle
sanzioni
amministrative.
Note all'art. 25:
- La legge 142/1990 regola
l'ordinamento della autonomie
locali. Si trascrive il testo del relativo
art. 22:
"Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le
province,
nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei
servizi pubblici che abbiano
per oggetto produzione di beni ed attivita'
rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e
civile delle comunita' locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai
comuni e alle
province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le
province possono gestire i servizi
pubblici nelle seguenti forme:
a) in
economia, quando per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche del
servizio non sia opportuno
costituire una istituzione o una azienda;
b)
in concessione a terzi, quando sussistano ragioni
tecniche, economiche e di
opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la
gestione
di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a
mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi
sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente
capitale
pubblico
locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla
natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici o
privati.".
Art. 26.
Corrispettivo del servizio
1. Per la
gestione del servizio il concessionario e' compensato ad
aggio sulla
riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con
esclusione di ogni
altro corrispettivo; per i comuni appartenenti
all'ultima classe il servizio
puo' essere affidato dietro
corresponsione di un canone fisso da versare al
comune.
2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare
lordo
complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto
sulle
pubbliche affissioni e relativi accessori, con facolta' di
stabilire
in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio
per
ciascun anno della concessione.
3. L'ammontare delle riscossioni
effettuate al netto dell'aggio,
ovvero il canone convenuto, deve essere
versato alla tesoreria
comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo
restando che
l'importo del versamento non puo' essere inferiore alla quota
del
minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio
nei
versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la
rata
stessa.
4. Per il ritardato versamento delle somme dovute
dal
concessionario si applica una indennita' di mora del 7 per
cento
semestrale sugli importi non versati, che puo' essere riscossa
dal
comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal
regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Nel caso di variazione di
tariffe superiore al 10 per cento,
deliberata dal comune o stabilita per
legge nel corso della
concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo
garantito
convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale
al
maggiore o minore ammontare delle riscossioni.
Note all'art.
26:
- Il regio decreto n. 639/1910 approva il testo unico
delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali
dello Stato.
Art. 27.
Durata della concessione
1. La concessione
del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta sulla pubblicita' e
del diritto sulle pubbliche
affissioni ha durata massima di sei anni.
2.
Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si
puo' procedere
al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite,
purche' le condizioni
contrattuali proposte siano piu' favorevoli per
il comune; a tal fine il
concessionario deve presentare apposita
istanza almeno sei mesi prima della
data di scadenza della
concessione indicando le condizioni per il
rinnovo.
Art. 28.
Conferimento della concessione
1. Il
conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo
di cui
all'art. 32 viene effettuato in conformita' all'art. 56 della
legge 8 giugno
1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato
d'oneri, mediante
licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio
decreto 23 maggio 1924,
n. 827, integrato dalle disposizioni, ove
compatibili, della legge 2
febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2- bis
del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
65, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2.
La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti
iscritti
nell'albo di cui all'art. 32 che abbiano capacita' tecnica e
finanziaria
adeguata alla classe di appartenenza del comune
concedente secondo la
suddivisione in categorie prevista dall'art.
33. L'oggetto della licitazione
e' costituito dalla misura
percentuale dell'aggio e, se richiesto,
dall'ammontare del minimo
garantito, ovvero dall'importo del canone
fisso.
3. L'iscrizione nell'albo e' comprovata esclusivamente
mediante
presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centale
per
la fiscalita' locale del Ministero delle finanze in data
non
anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.
4. I
soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire
apposita
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della
legge 4 gennaio
1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci
della societa' che
rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo,
direttamente od
indirettamente, interessi in altre societa'
partecipanti alla licitazione
stessa; la omissione della
dichiarazione o la sua falsa attestazione
comportano la nullita'
della concessione, ove non sia iniziata la gestione,
o la decadenza
dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d).
5.
Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la
concessione puo'
essere conferita mediante trattativa privata; in tal
caso la durata della
concessione non puo' essere superiore a tre
anni, con esclusione della
possibilita' di rinnovo.
6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del
servizio ad
azienda speciale, l'aggio, il minimo garantito ovvero il canone
fisso
sono determinati dal comune con apposita convenzione.
Note
all'art. 28:
- Si trascrive il testo dell'art. 56 della
legge
142/1990:
"Art. 56 (Deliberazioni a contrarre e relative
proce-
dure). - 1. la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da
apposita deliberazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende
perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole
ritenute essenziali;
c) le modalita' di scelta del contraente
ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti
delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla
base.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure
previste
dalla normativa della Comunita' economica europea recepita
o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.".
- Il testo dell'art.
89 del regio decreto n. 827/1924
(Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato) e' il
seguente:
"Art. 89. - Si procede alla licitazione privata:
a) invitando
per mezzo di avvisi particolari persone o
ditte ritenute idonee per
l'oggetto della licitazione, a
comparire in luogo, giorno ed ora
determinata, per
presentare le loro offerte;
b) mediante l'invio, alle
persone che si presumono
idonee per l'oggetto della licitazione, di uno
schema di
atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e
le
condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo
munito della
propria firma e colla offerta del prezzo pel
quale sarebbero disposte ad
eseguire l'appalto o con
l'indicazione del miglioramento sul prezzo base, se
questo
sia stato stabilito dall'amministrazione.
Nel primo caso gli
invitati presentano le loro offerte a
voce se la licitazione dev'essere
verbale, o per iscritto
se ad offerte segrete.
Se altrimenti non sia
stato indicato negli avvisi,
l'autorita' delegata, dopo invitati ancora i
concorrenti a
fare una nuova offerta a miglioramento di quella
piu'
vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa, seduta stante
al
migliore offerente.
Nel secondo caso, l'autorita' che deve
aggiudicare
l'appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle
persone
state invitate a concorrere, procede in pubblica
seduta
all'apertura delle obbligazioni ricevute e delibera la
provvista
od il lavoro al miglior offerente, stendendo
verbale di deliberamento dal
quale risultino le ditte
invitate a concorrere, le offerte ricevute e
l'esito della
licitazione.
Tale verbale deve essere corredato anche di
copia delle
obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non
rimaste
deliberatarie.
Sono applicabili alle licitazioni private le
norme
sancite dagli articoli 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83.
Se la
licitazione privata e' fatta col metodo delle
offerte segrete di cui
all'articolo 73, lettera b), cio'
deve essere dichiarato
nell'invito.
Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle
per
persona da nominare.".
- Si trascrive il testo della legge n. 14/1973
(Norme
sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche
madiante
licitazione privata): "Art. 1. - Per tutti gli
appalti di opere che si
eseguono a cura delle
amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei
loro
concessionari, nonche' di opere che si eseguono da cooper-
ative e
consorzi ammesse a contributo o concorso
finanziario dello Stato o di enti
pubblici, si puo'
procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in
uno
dei seguenti modi:
a) con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c)
del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento
previsto
dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e
terzo, senza prefissione
di alcun limite di aumento o di
ribasso;
b) per mezzo di offerte segrete
da confrontarsi con la
media, ai sensi del successivo articolo 2;
c) per
mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la
media finale, ai sensi del
successivo articolato 3;
d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con
la
media, ai sensi del successivo articolo 4;
e) mediante offerte di
prezzi unitari, ai sensi del
successivo articolo 5.
Art. 2. - Quando la
licitazione privata si tiene con il
metodo di cui all'articolo 1, lettera
b), l'ente appaltante
stabilisce preventivamente e indica in una scheda
segreta,
chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo
ribasso
che le offerte non devono oltrepassare.
Il limite di massimo ribasso deve
superare quello di
minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base
di
gara.
L'autorita' che presiede la gara, dopo aver aperte e
lette
tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in
presenza del pubblico e
legge ad alta voce i limiti di
minimo e massimo ribasso in essa indicati;
esclude le
offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori
a
detti limiti ed effettua la media delle offerte rimaste
in
gara.
L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha
presentato
l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu'
si avvicina per difetto o
per eccesso a tale media. In caso
di equidistanza, l'aggiudicazione viene
effettuata a favore
dell'offerta che piu' si avvicina alla media per
eccesso.
Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una
sola
offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda
segreta,
l'aggiudicazionee' effettuata a favore dell'unico
concorrente.
Art. 3. -
Quando la licitazione privata si tiene con il
metodo di cui all'articolo 1,
lettera c), l'ente appaltante
stabilisce preventivamente e indica in una
scheda segreta,
chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e
massimo
ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
Il limite di
massimo ribasso deve superare quello di
minimo di almeno il 5 per cento del
prezzo posto a base di
gara.
L'autorita' che presiede la gara, dopo aver
aperte e
lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta
in
presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di
minimo e
massimo ribasso in essa indicati; esclude le
offerte che risultino
rispettivamente inferiori o superiori
a detti limiti, effettua la media
delle offerte rimaste in
gara e media poi il risultato ottenuto con il
limite di
massimo ribasso.
L'aggiudicazione viene fatta al concorrente
che ha
presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu'
si
avvicina per difetto a tale ultima media.
Quando sia stata presentata, o sia
rimasta in gara una
sola offerta, compresa nei limiti indicati nella
scheda
segreta, l'aggiudicazionee' effettuata a favore
dell'unico
concorrente.
Art. 4. - Quando la licitazione privata si tiene
con il
metodo di cui all'articolo 1, lettera d), l'autorita' che
presiede
la gara, aperte e lette tutte le offerte ammesse,
ne forma la
graduatoria.
Vengono prese in considerazione e mediate fra loro
le
offerte che presentino i maggiori ribassi, in ragione del
50 per cento
di tutte le offerte se in numero complessivo
pari, e del 50 per cento
arrotondato all'unita' superiore,
se in numero complessivo
dispari.
L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha
presentato
l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che piu'
si avvicina per difetto alla
media ricavata ai sensi del
precedente comma.
Qualora siano state ammesse
due offerte,
l'aggiudicazione e' effettuata a favore del concorrente
che
ha proposto l'offerta piu' vantaggiosa; se viene ammesse
l'offerta di
un solo concorrente, l'aggiudicazione e'
effettuata a favore di
questo.
Art. 5. - Quando la licitazione privata si tiene con il
metodo di
cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante
invia ai concorrenti,
unitamente alla lettera d'invito,
l'elenco descrittivo delle voci relative
alle varie
categorie di lavoro, senza la indicazione dei
corrispondenti
prezzi unitari, e un modulo a piu' colonne
denominato: "lista delle
categorie di lavoro e forniture
previste per l'esecuzione
dell'appalto".
Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo
foglio
dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni
categoria di
lavoro e fornitura:
a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci
rela-
tive alle varie categorie di lavoro, con specifico
riferimento
all'elenco descrittivo;
b) nella seconda colonna, l'unita' di misura e
il
quantitativo previsto per ciascuna voce.
Nel termine fissato con la
lettera di invito, i
concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente
agli
altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti
commi,
completato, nella terza colonna, con i prezzi
unitari che essi si dichiarano
disposti ad offrire per ogni
voce relativa alle varie categorie di lavoro,
e, nella
quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti
dalla
seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il
prezzo complessivo
offerto, che e' rappresentato dalla
somma di tali prodotti, viene indicato
dal concorrente in
calce al modulo stesso.
I prezzi unitari sono indicati
in cifre ed in lettere:
vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato
in
lettere. Il modulo e' sottoscritto in ciascun foglio dal
concorrente e
non puo' presentare correzioni che non siano
da lui stesso espressamente
confermate e sottoscritte.
L'autorita' che presiede la gara apre i pieghi
ricevuti
e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e
le
eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel
precedente comma. Legge
ad alta voce il prezzo complessivo
offerto da ciascun concorrente e forma la
graduatoria delle
offerte.
Successivamente la stessa autorita' procede,
in sede di
gara, alla verifica dei conteggi presentati dal
concorrente
che ha offerto il prezzo complessivo piu' vantaggioso
per
l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi
unitari e
provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo,
a correggere i prodotti o
la somma di cui al terzo comma
del presente articolo.
Se non vi siano
correzioni da apportare o se, nonostante
queste, l'offerta verificata resti
la piu' vantaggiosa,
l'autorita' che presiede la gara aggiudica i lavori
al
concorrente per il prezzo complessivo,
eventualmente
rettificato.
Nel caso in cui, per effetto delle correzioni
apportate
all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo
piu'
vantaggioso e' stato proposto da altro concorrente, la
aggiudicazione viene
dichiarata a favore di questi, anche
in tal caso previa verifica dei
conteggi presentati.
Le sedute di gara possono essere sospese ed
aggiornate
ad altra ora o al giorno successivo.
L'ente appaltante puo'
prestabilire, comunicandolo nelle
lettere di invito alla gara, il prezzo
massimo complessivo
che le offerte non devono oltrepassare.
I prezzi
unitari indicati dal concorrente aggiudicatario
valgono quali prezzi
contrattuali.
Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori
o
forniture che incidano in misura non superiore al 10 per
cento
dell'importo totale, prezzi manifestamente non
adeguati rispetto alle
previsioni, nel contratto sara'
previsto che tali prezzi valgono entro i
limiti delle
quantita' di lavori riportati nell'offerta, aumentati del
20
per cento. Per le quantita' eccedenti, i nuovi prezzi
saranno determinati
con il procedimento previsto dagli
articoli 21 e 22 del regio decreto 25
maggio 1895, n. 350.
La cauzione provvisoria, prestata dal
concorrente
aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione
del
contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento
della
aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente
articolo; le
cauzioni provvisorie degli altri concorrenti
vengono svincolate non appena
ultimata la gara.
Qualora l'offerta risultata aggiudicataria,
ed
eventualmente altre offerte presentino manifestamente un
carattere
anormalmente basso rispetto alla prestazione, o
gravi squilibri fra i prezzi
unitari, l'ente appaltante
verifica la composizione delle offerte e, non
oltre dieci
giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti
di
presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di
ricezione della
richiesta, le analisi di tutti o di alcuni
dei prezzi unitari e le altre
giustificazioni necessarie.
Quando tali elementi non siano presentati, o non
vengano
ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla, con atto
motivato,
la aggiudicazione, esclude le offerte ritenute
inaccettabili ed appalta i
lavori in favore del concorrente
che segue nella graduatoria, il quale resta
vincolato alla
propria offerta per non oltre trenta giorni dalla
data
della gara.
Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti
a
stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltante ha
diritto di
pretendere, a titolo di penalita', una somma
pari all'ammontare gia'
stabilito per la cauzione
provvisoria, che verra' riscossa secondo le norme
di cui al
testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello
Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639.
Art. 6. - Per
i procedimenti relativi alle licitazioni
private che si tengono nei modi
previsti dai precedenti
articoli 2, 3, 4, 5 si applicano le norme del titolo
II,
capo III, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e suc-
cessive
modifiche, in quanto compatibili.
Art. 7. - Quando si procede, all'appalto
delle opere di
cui al precedente art. 1 mediante licitazione
privata,
l'ente appaltante da' preventivo avviso della gara.
L'avviso e'
pubblicato sul foglio delle inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, se l'importo dei
lavori da appaltare sia almeno pari ad un
miliardo e
duecento milioni di lire, e sul bollettino ufficiale
della
regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se il
predetto
importo sia inferiore ad un miliardo e duecento
milioni di lire, nonche' in
ogni caso, per estratto, sui
principali quotidiani e su almeno due dei
quotidiani aventi
particolare diffusione nella regione ove ha sede
la
stazione appaltante.
La pubblicazione e' sempre fatta sul foglio
delle
inserzioni della Gazzetta ufficiale, quando la gara sia
indetta
direttamente dagli organi centrali
dell'amministrazione dello Stato,
dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade e dagli altri enti ed
aziende
autonome a carattere nazionale.
La pubblicazione, quando
l'importo dei lavori posti in
gara non raggiunge i 100 milioni di lire,
viene effettuata
nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha
sede.
Qualora sussistano comprovati motivi di necessita' e di
urgenza, la
pubblicazione relativa a gare il cui importo
sia non superiore ai 300
milioni e non inferiore ai 100
milioni puo' essere effettuata in appositi
albi dell'ente
appaltante o, in mancanza, nell'albo pretorio del
comune
ove l'ente ha sede.
Non si fa' luogo a pubblicazione quando questa
possa
apparire in contrasto con le finalita' per le quali i
lavori si
debbano eseguire.
L'avviso di gara, di cui la primo comma, contiene:
a)
l'indicazione dell'ente che intende appaltare i
lavori e dell'ufficio al
quale debbono essere indirizzare
le domande di cui alla successiva lettera
d);
b) la indicazione sommaria delle opere da eseguirsi,
nonche'
dell'importo a base di appalto - anche approssimato
- quando la conoscenza
del medesimo sia necessaria per la
presentazione dell'offerta:
c) la
indicazione della procedura adottata per
l'aggiudicazione dei lavori;
d)
la indicazione di un termine non inferiore a 10
giorni dalla pubblicazione
della notizia, entro il quale
gli interessati possono chiedere di essere
invitati alla
gara.
La richiesta di invito non vincola
l'Amministrazione.
Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi
giorni
dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine,
l'ente e'
tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello
Stato.".
- Il testo dell'art. 2- bis del decreto-legge n.
65/1989
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1985)
recante
disposizioni in materia di finanza pubblica e' il
seguente:
"Art. 2- bis
- 1. Al fine della regolarita' delle proce-
dure relative all'affidamento
delle gare inerenti gli
appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve
valutare
l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 24 della legge
8
agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'art. 5 della legge
2 febbraio 1973, n.
14.
2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31
dicembre 1992,
la pubblica amministrazione puo' escludere
dalla gara le offerte che
presentano una percentuale di
ribasso superiore alla media delle percentuali
delle
offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale
non
inferiore al 7 per cento, senza necessita' di rispettare le
procedure
richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e'
fatto non tenendo conto
delle offerte in aumento.
3. La facolta' di esclusione di cui al comma 2,
nonche'
il valore percentuale di incremento della media debbono
essere
indicati nel bando o avviso di gara. La medesima
facolta' non e'
esercitabile qualora il numero delle
offerte valide risulti inferiore a
quindici.
4. E' abrogato il comma 2 dell'art. 17 della legge 11
marzo
1988, n. 67".
- Si trascrive il testo degli articoli 4, 20 e 26
della
legge n. 15/1968 recante "Norme sulla documentazione
amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme.".
"Art. 4
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'). - L'atto di notorieta'
concernente fatti,
stati o qualita' personali che siano a diretta
conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa
e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
a ricevere
la documentazione, o dinanzi ad un notaio,
cancelliere, segretario comunale,
o altro funzionario
incaricato dal sindaco, il quale provvede
alla
autenticazione della sottoscrizione con la osservanza
delle
modalita' di cui all'art. 20.".
"Art. 20 (Autenticazione delle
sottoscrizioni). - La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi
della
pubblica amministrazione puo' essere autenticata,
ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
a
ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco.
L'autenticazione
deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste
nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione
stessa e' stata
apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identita'
della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che
autentica deve indicare le
modalita' di identificazione, la data e il luogo
della
autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita,
nonche' apporre la propria firma per esteso ed
il timbro
dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini
dei
fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale
aggiunga la
propria firma.".
"Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni
mendaci,
la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
previsti
dalla presente legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi
speciali in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente
dati
non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
e le
dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2,
3, 4, 8 e autenticate
a norma dell'art. 20 sono considerate
come fatte a pubblico
ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi
siano
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio
o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice,
nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla
professione o arte.
Il pubblico ufficiale che autentica le
sottoscrizioni o
al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive
la
dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita'
penale cui puo'
andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto
falso o contenente dati non
piu' rispondenti a verita'.
Nella
denominazione di atti usata nei precedenti commi
sono compresi gli atti e
documenti originali e le copie
autentiche contemplati dalla presente
legge.".
Art. 29.
Incompatibilita'
1. Non possono essere
iscritti nell'albo di cui all'art. 32 ne'
essere legali rappresentanti,
amministratori o sindaci di societa'
concessionarie del servizio di
accertamento e riscossione
dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto
sulle pubbliche
affissioni:
a) i membri del Parlamento e del
Governo;
b) i pubblici impiegati;
c) i ministri dei culti;
d) coloro
che per legge o per provvedimento giudiziale non hanno
la libera
amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di
fallimento dichiarato,
finche' non abbiano pagato per intero i loro
debiti;
e) i condannati per
delitti contro la personalita' dello Stato,
contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, il
patrimonio e per qualsiasi altro
reato non colposo che comporti la pena
della reclusione non inferiore
a due anni;
f) i condannati
all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a
quella temporanea per
tutto il tempo della sua durata.
2. Non puo' essere conferita la concessione
del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e
diritto
sulle publiche affissioni:
a) ai consiglieri regionali,
provinciali e comunali limitatamente
all'ambito territoriale in cui
esercitano il loro mandato;
b) ai membri degli organi di controllo sugli
atti del comune che
affida il servizio in concessione;
c) al coniuge, ai
parenti ed agli affini fino al secondo grado,
del sindaco, dei consiglieri e
degli assessori del comune che affida
il servizio in concessione;
d) a
coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in
lite con il
comune che affida il servizio in concessione.
Art. 30.
D e c a d e n
z a
1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione
per
i seguenti motivi:
a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di
cui al
successivo art. 31;
b) per mancato versamento delle somme dovute
alle prescritte
scadenze;
c) per continuate irregolarita' o reiterati
abusi commessi nella
conduzione del servizio;
d) per aver reso falsa
attestazione in ordine a quanto richiesto
dal comma 4 dell'art. 28;
e)
per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento
dell'attivita'
di concessionario e di commercializzazione della
pubblicita' previsto dal
comma 4 dell'art. 33;
f) per aver conferito il servizio in appalto a
terzi;
g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante
la
concessione di una delle cause di incompatibilita' previste
dall'art.
29.
2. La decadenza e' richiesta dal comune interessato o
d'ufficio da
parte della direzione centrale per la fiscalita' locale del
Ministero
delle finanze, ed e' pronunciata, previa contestazione
degli
addebiti, con decreto del Ministro delle finanze, sentito,
ove
occorra, il prefetto.
3. Il concessionario decaduto cessa con effetto
immediato dalla
conduzione del servizio ed e' privato di ogni potere in
ordine alle
procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il
sindaco
diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al
concessionario
decaduto e procede all'acquisizione della documentazione
riguardante
la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con
il
concessionario stesso.
Art. 31.
Disciplina del servizio in
concessione
1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario puo'
agire per
mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non
si
trovi nei casi di incompatibilita' previsti nell'art. 29; di
cio'
dovra' essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e
26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune interessato assieme
al
deposito dell'atto di conferimento della procura.
2. Il personale
addetto al servizio deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento
rilasciata dal comune.
3. E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio
da parte del
concessionario. E' nulla la cessione del contratto a
terzi.
4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche'
degli
altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento
della
concessione, il concessionario del servizio e' tenuto a
prestare,
prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita
a
norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve
essere
pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle
riscossioni
dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.
5. In caso di
mancato versamento delle somme dovute dal
concessionario, il comune puo'
procedere ad esecuzione sulla cauzione
utilizzando il procedimento previsto
dal regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
Note all'art. 31:
- Per
il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge n.
15/1968 si veda nelle note
all'art. 28.
- Il testo degli artt. 1 e 2 della legge n.
348/182
(Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a
garanzia di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti
pubblici) e' il seguente:
"Art.
1. - In tutti i casi in cui e' prevista la
costituzione di una cauzione a
favore dello Stato o altro
ente pubblico, questa puo' essere costituita in
uno dei
seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art.
54
del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio
decreto 23 maggio
1924, n. 827, e successive modificazioni;
b) da fidejussione bancaria
rilasciata da aziende di
credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge
12 marzo
1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;
c) da
polizza assicurativa rilasciata da impresa di
assicurazioni debitamente
autorizzata all'esercizio del
ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle
leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con
decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449, e successive
modificazioni, che abbia
effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni
il ramo
cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di
solvibilita'
previsto dagli art. 35 e seguenti della legge
10 giugno 1978, n. 295, e tale
margine ammonti, nell'ultimo
esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto
importo e'
ridotto a lire quattro miliardi per le societa' che
non
esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il
Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
curera' la redazione
annuale dell'elenco delle imprese di
assicurazione che presentino i
requisiti predetti e la sua
pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale. Le
condizioni ed i
limiti suindicati si applicano alle imprese
di
assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in
data
successiva a quella di entrata in vigore della
presente legge. Le imprese
autorizzate all'esercizio del
ramo cauzioni in data anteriore dovranno
adeguare il
margine di solvibilita' ai limiti predetti entro cinque
anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Durante tale periodo
sono inserite nell'elenco innanzi
previsto a condizione che siano in regola
con le
disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il
margine di
solvibilita'.
Art. 2. - Diritti ed azioni, di cui godeva il
creditore
beneficiario della prestazione garantita da cauzione
costituita
in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in
surrogazione a chi ha
prestato la cauzione a seguito di
inadempiezza del debitore principale ed
incameramento della
cauzione.".
- Per il R.D. 639/1910 si veda la nota
all'art. 26.
Art. 32.
Albo dei concessionari
1. Presso la
direzione centrale per la fiscalita' locale del
Ministero delle finanze e'
istituito l'albo nazionale dei
concessionari del servizio di accertamento e
riscossione dei tributi
comunali.
2. Per l'esame delle domande di
iscrizione, per la revisione
periodica della sussistenza dei requisiti e per
la cancellazione dei
soggetti iscritti, e' costituita, con decreto del
Ministro delle
finanze, una commissione composta:
a) dal direttore
centrale per la fiscalita' locale, con funzione
di presidente;
b) da un
dirigente del Ministero dell'interno, in servizio presso
la direzione
generale dell'amministrazione civile;
c) da un dirigente del Ministero delle
finanze, addetto al
servizio dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto
sulle pubbliche
affissioni;
d) da un rappresentante dei comuni, designato
dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia;
e) da un rappresentante
dei concessionari del servizio di
accertamento e riscossione dei tributi
locali;
f) da un funzionario in servizio presso la direzione centrale
per
la fiscalita' locale, con profilo professionale appartenente
almeno
all'ottavo livello funzionale, che puo' essere sostituito, in caso
di
assenza, da altro impiegato di pari qualifica, con funzione
di
segretario.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate
norme ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in
ordine alla formazione ed alla tenuta dell'albo dei concessionari,
al
funzionamento della commissione, alla durata in carica dei
suoi
componenti, alla disciplina degli accertamenti di cui al comma
5
dell'art. 33 ed alla documentazione necessaria per
ottenere
l'iscrizione.
Nota all'art. 32:
- Il testo dell'art. 17,
comma 3, della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Govenro. Essi debbono essere
comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.".
Art. 33.
Iscrizione nell'albo
1. Nell'albo nazionale
dei concessionari del servizio di
accertamento e riscossione dei tributi
comunali possono essere
iscritte persone fisiche e societa' di capitale
aventi capitale
interamente versato, costituito unicamente da quote o azioni
di cui
siano titolari persone fisiche.
2. L'iscrizione nell'albo e'
subordinata al riconoscimento, nei
confronti della persona fisica e dei
legali rappresentanti della
societa', di idonei requisiti morali e della
mancanza delle cause di
incompatibilita' di cui al comma 1 dell'art. 29,
nonche' della
capacita' tecnica e finanziaria a ben condurre la gestione
dei
tributi comunali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da
adottare ogni
triennio, sono stabiliti i criteri di commisurazione della
capacita'
finanziaria degli iscritti nell'albo, fermo restando in ogni caso
la
loro suddivisione in due categorie in relazione all'entita'
delle
garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio
alla
categoria superiore e' comunque indispensabile la capacita'
tecnica
acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di
almeno
dieci comuni delle ultime due classi.
4. E' fatto divieto di
contemporaneo svolgimento dell'attivita' di
concessionario e di
commercializzazione di pubblicita'; tale
condizione deve essere attestata
dalle persone fisiche con
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e
26 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, ovvero deve essere prevista nello
statuto della
societa'.
5. La direzione centrale per la fiscalita' locale
del Ministero
delle finanze puo' disporre d'ufficio gli accertamenti che
ritenga
necessari ai fini della iscrizione.
6. Le determinazioni in
ordine all'iscrizione o alla cancellazione
dall'albo sono adottate con
provvedimento motivato, sentita la
commissione di cui all'art.
32.
Nota all'art. 33:
- Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della
legge n.
15/1968 si veda nelle note all'art. 28.
Art.
34.
Cancellazione dall'albo
1. La cancellazione dall'albo puo' essere
chiesta dall'iscritto in
qualunque momento.
2. Si procede alla
cancellazione d'ufficio nei confronti degli
iscritti che siano stati
dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30,
comma 1, lettere c), d), e), f) e
g), escluse le cause di
incompatibilita' di cui al comma 2 dell'art. 29,
nonche' nei
confronti dei soggetti che entro il 31 marzo di ciascun anno
non
abbiano presentato alla direzione centrale per la fiscalita'
locale
del Ministero delle finanze l'attestazione dell'eseguito
pagamento
della tassa di concessione governativa relativa all'anno in
corso.
Art. 35.
V i g i l a n z a
1. E' attribuita alla
direzione centrale per la fiscalita' locale
del Ministero delle finanze la
funzione di vigilanza sulle gestioni
dirette o in concessione dell'imposta
sulla pubblicita' e del
servizio delle pubbliche affissioni.
2. Ai fini
di cui al comma 1, il comune e' tenuto ad inviare, entro
trenta giorni dalla
loro adozione, le deliberazioni di approvazione
del regolamento e delle
tariffe; nello stesso termine, il
concessionario deve inviare il capitolato
d'oneri ed il contratto
relativo alla gestione affidata in
concessione.
3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che
le
deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il
capitolato
d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge
ne
chiede il riesame, ferma restando la loro esecutivita'.
4. Con decreto
del Ministro delle finanze, sono emanate
disposizioni in ordine alla
gestione contabile dell'imposta sulla
pubblicita' e del diritto sulle
pubbliche affissioni.
5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facolta'
di
richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti
inerenti
la gestione del servizio.
6. Il concessionario del servizio e' tenuto ad
osservare tutte le
disposizioni del presente decreto al fine di assicurare
la
regolarita' della gestione; la loro mancata osservanza
costituisce,
previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio
dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta
situazione
perduri.
7. La direzione centrale di cui al comma 1 puo'
disporre ispezioni
sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di
accertamento
e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle
pubbliche
affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle
disposizioni
in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze,
sono
stabilite le modalita' per la loro programmazione ed
esecuzione,
nonche' per il coordinamento degli uffici preposti, anche al
fine di
consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione
dei
provvedimenti di competenza.
Art. 36.
Norme transitorie
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono
emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti
articoli.
2. Per
la prima applicazione del presente decreto i comuni devono
deliberare il
regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e
le tariffe devono
essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il
termine per il pagamento
dell'imposta relativa alla pubblicita'
annuale e' differito al 31 marzo
1994.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del
presente
decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del
decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639,
sono
iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994,
nell'albo
di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi
prescritti.
4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del
presente
decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del
Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di
accertamento
e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei
diritti
sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione
del
servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purche',
entro
un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di
cui
all'art. 32.
5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, e'
ammessa la
cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore
del
presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.
32
entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso
del
comune interessato e nulla osta della direzione centrale
della
fiscalita' locale del Ministero delle finanze; entro lo
stesso
termine e' altresi' consentita, previa comunicazione al comune,
la
cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti
iscritti
nell'albo.
6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto
del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica
sino alla
scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di
cui
all'art. 32 del presente decreto.
7. Le concessioni di cui all'art.
38 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639,
aventi scadenza nel corso
dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre
1994, a condizioni
da definire fra le parti sempre che il comune non intenda
gestire
direttamente il servizio.
8. Il comune non da' corso alle istanze
per l'installazione di
impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti
non siano gia'
stati adottati alla data di entrata in vigore del presente
decreto,
ne' puo' autorizzare l'installazione di nuovi impianti
fino
all'approvazione del regolamento comunale e del piano
generale
previsti dall'art. 3.
9. Gli accertamenti e le rettifiche da
effetuare a norma dell'art.
23 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.
639, debbono essere notificati nel termine di decadenza
ivi previsto,
secondo le disposizioni del suddetto decreto.
10. La
pubblicita' annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per
la quale sia
stata pagata la relativa imposta, e' prorogata per
l'anno 1994 senza la
presentazione di una nuova dichiarazione, con il
versamento dell'imposta
secondo le disposizioni del presente capo.
11. Le modalita' della gestione,
l'aggio o il canone fisso, il
minimo garantito nonche' le prescrizioni del
capitolato d'oneri in
atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche
introdotte dal
presente capo.
Note all'art. 36:
- Si trascrive il
testo dell'art. 40 del D.P.R. n.
639/1972 (Imposta comunale sulla
pubblicita' e diritti
sulle pubbliche affissioni):
"Art. 40 (Albo). - Il
servizio puo' essere dato in
concessione alle persone fisiche o giuridiche
che risultino
iscritte nell'apposito albo istituito presso il
Ministero
delle finanze.
L'iscrizione nell'albo e' subordinata al
riconoscimento
dei requisiti morali e dell'idoneita' tecnico-finanziaria
a
ben condurre la gestione del servizio ed alla mancanza
delle cause di
incompatibilita' di cui ai numeri 1), 4),
5), 8), 9) e 10) del successivo
art. 42.
L'iscrizione all'albo e' soggetta al pagamento della
tassa di
concessione governativa prevista dalle
disposizioni di legge in
materia.
Per l'esame delle domande d'iscrizione, per la
revisione
periodica dei requisiti richiesti e per la cancellazione
degli
iscritti, e' costituita con decreto del Ministro per
le finanze una
commissione composta:
1) del direttore generale per la finanza
locale,
presidente;
2) di un funzionario del Ministero dell'interno,
in
servizio presso la Direzione generale della amministrazione
civile,
con qualifica non inferiore a direttore di
divisione;
3) di un
funzionario del Ministero delle finanze,
addetto ai servizi dell'imposta
comunale sulla pubblicita',
con qualifica non inferiore a direttore di
sezione;
4) di un rappresentante dei comuni, designato
dall'Associazione
nazionale comuni d'Italia;
5) di un rappresentante dei concessionari del
servizio,
scelto fra i designati dalla Federazione italiana
della
pubblicita' in rappresentanza di ognuna delle associazioni
di
categoria.
Le mansioni di segretario della Commissione sono
disimpegnate
da un funzionario del Ministero delle finanze,
in servizio presso la
Direzione generale per la finanza lo-
cale, con qualifica non inferiore a
direttore di sezione,
che puo' essere sostituito in caso di assenza o
di
impedimento, da altro impiegato con qualifica non inferiore
a
direttore di sezione.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno
emanate
le norme per la formazione e tenuta dell'albo e per
il
funzionamento della commissione e la durata in carica
dei
componenti.".
- Il testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 639/1972 e'
il
seguente:
"Art. 38 (Forme di gestione). - Il servizio
per
l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale
sulla
pubblicta' e dei diritti sulle pubbliche affissioni
e' gestito, ove
possibile, dal comune.
A tal fine i comuni possono riunirsi in
consorzio
secondo le norme della legge comunale e provinciale.
Il
servizio puo' anche essere affidato in concessione ad
aggio, quando il
comune ritenga che tale tipo di gestione
sia piu' conveniente sotto il
profilo economico ed
organizzativo. Per i comuni delle ultime due classi
il
servizio puo' essere affidato anche a canone fisso.
Il concessionario
subentra al comune in tutti i diritti
e gli obblighi previsti dal presente
decreto ed e' tenuto a
provvedere indistintamente a tutte le spese,
comprese
quelle per il personale, che deve essere munito di tessera
di
riconoscimento rilasciata dal comune. Il concessionario
puo' avvalersi anche
del procedimento esecutivo previsto
dal precedente art. 25, emettendo i
relativi atti
ingiuntivi.
Nell'espletamento del servizio il
concessionario puo'
farsi sostituire da un rappresentante che non si trovi
nei
casi di incompatibilita' di cui al successivo art. 42.
E' vietato il
sub-appalto del servizio.".
- Si trascrive il testo dell'art. 23 del D.P.R.
n.
639/1972:
"Art. 23 (Rettifica ed accertamento d'ufficio). -
Entro
due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o
doveva
essere presentata il comune puo' procedere a
rettifica o ad accertamento
d'ufficio, notificando apposito
avviso al contribuente.
Nell'avviso
devono essere indicati il tipo e le
caratteristiche della pubblicita',
nonche' l'importo
dell'imposta e delle soprattasse dovute.
Il comune ha
facolta' di procedere al controllo del
materiale
pubblicitario.".
Art. 37.
Norme finali e abrogazioni
1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro
delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, le tariffe
in materia di imposta sulla
pubblicita' e di diritto sulle pubbliche
affissioni possono essere
adeguate, comunque non prima di due anni dalla
data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, nel limite della
variazione
percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di
operai e impiegati, rilevato dalla fine del mese precedente la data
di
emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per
l'emanazione
del precedente decreto; per il primo adeguamento, si as-
sume come
riferimento la data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I
detti decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri accertano l'entita'
delle variazioni, indicano i nuovi
importi e stabiliscono la data a
decorrere dalla quale essi sono
applicati.
2. Con decorrenza dal 1
gennaio 1994 e' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 639, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche'
ogni altra norma incompatibile
con le disposizioni del presente capo.
3.
Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo
1959, n.
132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
Note all'art.
37:
- Il D.P.R. n. 639/1972 disciplina l'"Imposta comunale
sulla
pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni".
- Il testo della legge n.
132/1959 (Norme per la
pubblicita' sui fabbricati, manufatti, impianti e
materiale
rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato) e'
il
seguente:
"Articolo unico. - E' riservato allo Stato il diritto
di
esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali
affidati
alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato
anche quando la pubblicita'
stessa sia visibile o
percettibile da aree o strade comunali, provinciali
e
statali, nonche' sui veicoli di proprieta' privata
circolanti sulle
linee.
La pubblicita' di cui al comma precedente e'
esercitata
dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o
direttamente
o mediante concessione.
Restano ferme le disposizioni del decreto-legge
22
maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n.
1149, e
successive modificazioni, relativamente alla
pubblicita' impiantata in sede
privata e visibile dalle
sedi ferroviarie nonche' le disposizioni che
regolano la
pubblicita' nell'interesse dei monumenti e del paesaggio.".
-
Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n.
856/1986 (Norme per la
ristrutturazione della flotta
pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per
l'armamento
privato):
"Art. 10. - 1. Le scritte sui contain