Comune di Potenza
Il d.P.R. 396/2000 consente:
- Il cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo o
vergognoso o perché rivela origine naturale (art. 89);
- Il cambiamento del nome o aggiunta di altro nome al proprio (art.
89);
- Il cambiamento del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio
(art. 84).
I provvedimenti di cambiamento o modificazione del nome
o del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed
esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate
da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.
La richiesta di cambiare il nome o il cognome
perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale va
rivolta, in carta semplice, al Prefetto della provincia del luogo di residenza
o del luogo di nascita. Il Prefetto effettua l´istruttoria e, in
presenza dei requisiti previsti, emana il decreto con il quale si autorizza
l´affissione del sunto dell´istanza medesima nell´albo
pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza. Durante
il periodo di affissione (trenta giorni) e durante i trenta giorni successivi,
eventuali controinteressati possono presentare opposizione al Prefetto
competente. Decorsi detti periodi, il Prefetto emana il provvedimento
definitivo, che, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura
dell´interessato, nel registro di stato civile.
La richiesta di cambiare il nome o di aggiungere altro
nome al proprio, per motivi diversi da quelli indicati nel punto a) va rivolta,
su carta bollata, al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del
luogo di nascita. La procedura è identica a quella già descritta
nel punto a).
La richiesta di cambiare il cognome o di aggiungere
altro cognome al proprio, per motivi diversi da quelli indicati nel punto a) va
rivolta, su carta bollata, al Ministero dell´Interno, per il tramite del
Prefetto della provincia del luogo di residenza. Il Prefetto, effettuata
l´istruttoria, trasmette la relativa documentazione, unitamente al
proprio parere, al Ministero. Qualora la richiesta appaia meritevole di
considerazione, il Ministro, o il Sottosegretario di Stato a ciò
delegato, autorizza, con proprio provvedimento, l´affissione della
richiesta stessa all´albo pretorio del comune di residenza e di nascita
dell´interessato. Il prosieguo della procedura è identico a
quello descritto nel precedente punto a), mentre il provvedimento definitivo
è adottato dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato a ciò
delegato.
Istruttoria
L´istruttoria, sempre di competenza degli Uffici
Territoriali del Governo, comprende:
- l´acquisizione delle certificazioni e degli atti a corredo
dell´istanza (copia integrale dell´atto di nascita, residenza,
stato di famiglia, etc);
- l´acquisizione delle informazioni per il tramite delle Forze
di Polizia locali ed eventualmente di altre fonti ritenute utili, relative alla
rispondenza al vero delle dichiarazioni dell´interessato,
all´eventuale esistenza di carichi pendenti o di motivi ostativi alla
adozione del decreto di autorizzazione, ivi compreso il possibile nocumento che
potrebbe derivare a terzi, e quant´altro ritenuto necessario (ad es.
audizione del richiedente e di altre persone interessate) per valutare se vi
siano i presupposti per l´adozione di un motivato provvedimento
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