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Comune di Potenza
Premessa
Le agevolazioni previste per i disabili sono:
- L'IVA agevolata al 4%, senza limiti di importo, sull'acquisto dei
mezzi di locomozione di cilindrata non usuperiore a 2.000 centimetri cubici, se
con motore a benzina, o a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, sia
nuove che usate;
- la possibilità di detrarre ai fini Irpef il 19% delle spese
riguardanti l'acquisto di mezzi di locomozione di qualsiasi cilindrata
(compresi gli autocaravan) nei limiti di un importo di 18.075,99;
- l'esenzione dal pagamento delle imporste di trascrizione sui passaggi
di proprietà
Chi ne
ha diritto e per quali veicoli
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di
disabili:
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Particolarità |
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1. disabili con grave limitazione della capacità di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni |
La condizione di handicap grave deve essere
certificata con verbale della commissione per l'accertamento dell'handicap
istituita presso la ASL (di cui all'art. 4 della legge 104/1992) |
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2. disabili con ridotte o impedite capacità
motorie |
Il veicolo deve essere adattato alla
minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è
affetto. Rientrano anche gli adattamenti di serie (es. cambio automatico)
purché prescritti dalla Commissione Medica Locale competente per
l'accertamento della idoneità alla guida. Gli adattamenti debbono sempre
risultare dalla carta di circolazione |
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3. disabili con handicap psichico o mentale titolari di
indennità di accompagnamento |
La condizione di handicap grave deve essere
certificata con verbale della commissione di cui all'art. 4 della legge
104/1992 presso la ASL. Non c'è l'obbligo di adattare il veicolo; il
disabile deve essere titolare di accompagnamento. Sono quindi esclusi i
disabili intellettivi titolari di indennità di frequenza |
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4.non vedenti o sordomuti |
Non spettano le agevolazioni sull'acquisto di
motocarrozzette e motoveicoli. Non è prevista l'esenzione dalle imposte
di trascrizione |
Può beneficiare delle agevolazioni anche un
familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione
che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali, ossia abbia un
reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51. Ai fini del
limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni
sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni
e le pensioni erogati ai non vedenti, ai sordomuti e agli invalidi civili. Nel
caso in cui venga superato tale limite è necessario, per poter
beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al
disabile (e non al suo familiare).
Le agevolazioni spettano per i seguenti veicoli:
- autovetture e autoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto
specifico del disabile;
- autocaravan (solo la detrazione Irpef);
- motocarrozzette (escluse quelle per i non vedenti e i
sordomuti);
- motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile
(esclusi quelli per i disabili di cui al punto 4).
Agevolazioni IVA
L'aliquota ridotta del 4% per l'acquisto di veicoli, si
applica, senza limiti di valore, una sola volta nel corso di un quadriennio che
decorre dalla data di acquisto del veicolo, salvo il caso in cui il primo
veicolo beneficiato risulti cancellato dal Pubblico Registro
Automobilistico.
L'aliquota agevolata si applica, oltre che per
l'acquisto dell'autovettura anche per:
- acquisto contestuale di optionals;
- le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati,
secondo le esigenze personali dei disabili;
- le cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori "esclusivamente" e
"strettamente" connessi alla realizzazione degli adattamenti.
L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti
effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui sia fiscalmente a
carico.
L'agevolazione non spetta per l'acquisto di
veicoli che, anche se adattati per il trasporto di persone disabili, sono
di proprietà di enti pubblici o privati, società,
associazioni, cooperative.
L'applicazione dell'aliquota IVA agevolata è
consentita alle prestazioni di adattamento effettuate sui veicoli acquistati
per essere utilizzati dai portatori di handicap, anche se essi superano i
limiti di cilindrata sopra indicati.
La documentazione da presentare
Per ottenere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata
occorre pordurre al Concesionario o Rivenditore:
- fotocopia della patente di guida "speciale", o fotocopia del foglio
rosa "speciale", (solo per i disabili che guidano) e/o fotocopia del
certificato di prescrizione degli adattamenti (solo per chi ha questo obbligo),
rilasciata dalla Commissione Medica per le patenti "speciali";
- certificazione attestante l'handicap o l'invalidità,
rilasciata da una commissione pubblica deputata all'accertamento di tali
condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria dell'handicap.
Ai disabili psichici o mentali trasportati è richiesto anche il
certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel
quadriennio anteriore non è stato effettuato nessun acquisto e/o
importazione di un veicolo in regime di IVA agevolata o in alternativa
certificato di cancellazione del precedente veicolo rilasciato dal PRA
(Pubblico Registro Automobilistico);
- fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il
disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero
autocertificazione in tal senso, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare
il mezzo;
- chi è munito di foglio rosa "speciale" entro un anno deve
produrre la fotocopia della patente di guida "speciale".
Obblighi del venditore
Per ogni cessione effettuata, il venditore del veicolo
è tenuto ad emettere la relativa fattura anche quando non richiesta dal
cliente. Sulla fattura devono essere annotati gli estremi della norma che
concede i benefici in esame. Inoltre, entro 30 giorni dalla data di cessione,
deve comunicare al competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la data
di effettuazione dell'operazione, la targa automobilistica del veicolo, i dati
anagrafici, la residenza dell'acquirente e, se diversa, del soggetto portatore
di handicap.
Agevolazioni IRPEF
Indipendentemente dalla cilindrata, la detrazione del
19% spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nel limite di
importo di euro 18.075, 99. Non è necessario il possesso di patente di
guida, sia da parte del disabile che del contribuente cui risulta a carico. Si
può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si
può optare per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di
pari importo. E' possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati
entro il quadriennio, qualora il primo veicolo risulti precedentemente
cancellato dal PRA. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo
riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di euro
18.075,99 al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.
La detrazione, nei limiti sopra indicati, oltre che per
l'acquisto di veicoli, spetta anche per:
- le riparazioni, escluse quelle di manutenzione ordinaria;
- le prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei
veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e l'acquisto di accessori e
strumenti per le relative prestazioni di adattamento.
Sono esclusi i costi di esercizio: carburante,
lubrificante e premio assicurativo. Per i disabili per i quali, ai fini della
detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei
18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo
Come usufruire dell'agevolazione
Per usufruire della detrazione del 19% non occorrono
particolari adempimenti. La spesa sostenuta deve essere indicata nel modello
730 (quadro E) o nel modello UNICO (quadro RP).
La documentazione relativa alla spesa sostenuta e la
certificazione medica attestante l'invalidità devono essere conservate
dal contribuente ed esibite agli uffici finanziari solo su eventuale
richiesta.
Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di
proprietà
Parallelamente all'esenzione dal bollo auto i veicoli
destinati al trasporto o alla guida di disabili apppartenenti alle categorie
sopra indicate (con esclusione però, di non vedenti e sordomuti) sono
esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione
della registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima
iscrizione al PRA di un'auto nuova sia nella trascrizione di un passaggio di
proprietà di un'auto usata.
L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a
favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
La richiesta di esenzione deve essere rivolta
esclusivamente al PRA territorialmente competente.
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