Comune di Potenza
Comune di Potenza
Comune di Potenza
Aree Tematiche - Handicap - Agevolazioni IVA, IRPEF e passaggi di proprietà           

Premessa

Le agevolazioni previste per i disabili sono:

  • L'IVA agevolata al 4%, senza limiti di importo, sull'acquisto dei mezzi di locomozione di cilindrata non usuperiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, sia nuove che usate;
  • la possibilità di detrarre ai fini Irpef il 19% delle spese riguardanti l'acquisto di mezzi di locomozione di qualsiasi cilindrata (compresi gli autocaravan) nei limiti di un importo di € 18.075,99;
  • l'esenzione dal pagamento delle imporste di trascrizione sui passaggi di proprietà

Chi ne ha diritto e per quali veicoli

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

 

Particolarità

1. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale della commissione per l'accertamento dell'handicap istituita presso la ASL (di cui all'art. 4 della legge 104/1992)

2. disabili con ridotte o impedite capacità motorie

Il veicolo deve essere adattato alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. Rientrano anche gli adattamenti di serie (es. cambio automatico) purché prescritti dalla Commissione Medica Locale competente per l'accertamento della idoneità alla guida. Gli adattamenti debbono sempre risultare dalla carta di circolazione

3. disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento

La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale della commissione di cui all'art. 4 della legge 104/1992 presso la ASL. Non c'è l'obbligo di adattare il veicolo; il disabile deve essere titolare di accompagnamento. Sono quindi esclusi i disabili intellettivi titolari di indennità di frequenza

4.non vedenti o sordomuti

Non spettano le agevolazioni sull'acquisto di motocarrozzette e motoveicoli. Non è prevista l'esenzione dalle imposte di trascrizione

Può beneficiare delle agevolazioni anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali, ossia abbia un reddito complessivo annuo inferiore a € 2.840,51. Ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai non vedenti, ai sordomuti e agli invalidi civili. Nel caso in cui venga superato tale limite è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).

Le agevolazioni spettano per i seguenti veicoli:

  • autovetture e autoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
  • autocaravan (solo la detrazione Irpef);
  • motocarrozzette (escluse quelle per i non vedenti e i sordomuti);
  • motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile (esclusi quelli per i disabili di cui al punto 4).

Agevolazioni IVA

L'aliquota ridotta del 4% per l'acquisto di veicoli, si applica, senza limiti di valore, una sola volta nel corso di un quadriennio che decorre dalla data di acquisto del veicolo, salvo il caso in cui il primo veicolo beneficiato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.

L'aliquota agevolata si applica, oltre che per l'acquisto dell'autovettura anche per:

  • acquisto contestuale di optionals;
  • le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, secondo le esigenze personali dei disabili;
  • le cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori "esclusivamente" e "strettamente" connessi alla realizzazione degli adattamenti.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui sia fiscalmente a carico.

L'agevolazione non spetta per l'acquisto di veicoli che, anche se adattati per il trasporto di persone disabili, sono di proprietà di enti pubblici o privati, società, associazioni, cooperative.

L'applicazione dell'aliquota IVA agevolata è consentita alle prestazioni di adattamento effettuate sui veicoli acquistati per essere utilizzati dai portatori di handicap, anche se essi superano i limiti di cilindrata sopra indicati.

La documentazione da presentare

Per ottenere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata occorre pordurre al Concesionario o Rivenditore:

  • fotocopia della patente di guida "speciale", o fotocopia del foglio rosa "speciale", (solo per i disabili che guidano) e/o fotocopia del certificato di prescrizione degli adattamenti (solo per chi ha questo obbligo), rilasciata dalla Commissione Medica per le patenti "speciali";
  • certificazione attestante l'handicap o l'invalidità, rilasciata da una commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria dell'handicap. Ai disabili psichici o mentali trasportati è richiesto anche il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore non è stato effettuato nessun acquisto e/o importazione di un veicolo in regime di IVA agevolata o in alternativa certificato di cancellazione del precedente veicolo rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
  • fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione in tal senso, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo;
  • chi è munito di foglio rosa "speciale" entro un anno deve produrre la fotocopia della patente di guida "speciale".

Obblighi del venditore

Per ogni cessione effettuata, il venditore del veicolo è tenuto ad emettere la relativa fattura anche quando non richiesta dal cliente. Sulla fattura devono essere annotati gli estremi della norma che concede i benefici in esame. Inoltre, entro 30 giorni dalla data di cessione, deve comunicare al competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la data di effettuazione dell'operazione, la targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici, la residenza dell'acquirente e, se diversa, del soggetto portatore di handicap.

Agevolazioni IRPEF

Indipendentemente dalla cilindrata, la detrazione del 19% spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni e nel limite di importo di euro 18.075, 99. Non è necessario il possesso di patente di guida, sia da parte del disabile che del contribuente cui risulta a carico. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. E' possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo risulti precedentemente cancellato dal PRA. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di euro 18.075,99 al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

La detrazione, nei limiti sopra indicati, oltre che per l'acquisto di veicoli, spetta anche per:

  • le riparazioni, escluse quelle di manutenzione ordinaria;
  • le prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e l'acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento.

Sono esclusi i costi di esercizio: carburante, lubrificante e premio assicurativo. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo

Come usufruire dell'agevolazione

Per usufruire della detrazione del 19% non occorrono particolari adempimenti. La spesa sostenuta deve essere indicata nel modello 730 (quadro E) o nel modello UNICO (quadro RP).

La documentazione relativa alla spesa sostenuta e la certificazione medica attestante l'invalidità devono essere conservate dal contribuente ed esibite agli uffici finanziari solo su eventuale richiesta.

Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

Parallelamente all'esenzione dal bollo auto i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili apppartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova sia nella trascrizione di un passaggio di proprietà di un'auto usata.

L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.