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Comune di Potenza
Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2007 è
stata pubblicata una Deliberazione
(3 ottobre 2007, n. 514/CONS) dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni che introduce - su indicazione di Direttive
Comunitarie - nuove agevolazioni per le persone con disabilità.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
è un ente indipendente ed autonomo istituito per legge, che ha il
compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di
tutelare i consumatori e i cittadini. Alle sue indicazioni si devono adeguare
tutti i fornitori di servizi telefonici di rete fissa e mobile oltre che di
servizi internet.
La Deliberazione 514/CONS prevede nuove agevolazioni
per i ciechi totali e per le persone sorde (con certificazione di
sordomutismo). Altre agevolazioni per le altre tipologie di disabilità
erano già previste, le riassumiamo alla fine di questo documento.
Agevolazioni telefoniche per i
sordi
Alle persone sorde viene riconosciuta l'esenzione
dal pagamento del canone mensile sulla telefonia fissa. Non sono invece
previste agevolazioni o esenzioni per il traffico telefonico. Sono considerate
persone sorde quelle in possesso del certificato di sordomutismo (Legge
381/1970) e che abbiano diritto all'indennità di comunicazione (non
quindi a ipoacusici o persone con sordità acquisita dopo la nascita o
dopo la fase prelinguale). L'agevolazione spetta alla persona sorda o
all'abbonato che conviva con il sordo. La delibera non fa espresso riferimento
a rapporti di parentela, né tanto meno a relazioni di carico fiscale fra
l'abbonato e il disabile. Richiede tuttavia la presentazione del cosiddetto
"stato famiglia" (autocertificabile), unitamente alla certificazione sanitaria
che attesti la sordità e la titolarità dell'indennità di
comunicazione (verbale rilasciato dalla Commissione Asl). Nel caso la persona
sorda non faccia più parte del nucleo, l'abbonato è tenuto a
darne tempestiva comunicazione all'operatore telefonico. Si tratta di una
novità rispetto a quanto previsto dalla precedente Deliberazione
1 giugno 2000, n. 314/00/CONS dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni che condizionava l'esenzione totale
dal pagamento del canone, al possesso del DTS (Dispositivo Telefonico per
Sordi), requisito non più richiesto.
Altra facilitazione: gli operatori della telefonia
mobile sono obbligati - pena sanzioni specificamente previste - a predisporre e
pubblicizzare, entro il 30 novembre di ogni anno, un'offerta specifica per i
sordi che comprenda almeno 50 SMS (brevi messaggi di testo) al giorno
nella quale il prezzo di ciascun servizio fruibile da tali utenti non superi il
miglior prezzo dello stesso servizio comunque applicato dal medesimo operatore
all'utenza, anche nell'ambito di promozioni. L'agevolazione spetta su un solo
abbonamento di telefono cellulare e l'interessato, anche in questo caso, deve
presentare la certificazione sanitaria che attesti la sordità e la
titolarità dell'indennità di comunicazione. La Deliberazione non
fa riferimento alcuno alle carte ricaricabili.
Agevolazioni telefoniche per i
ciechi
Per i ciechi le nuove agevolazioni previste riguardano
l'accesso ad internet da postazione fissa (cioè non sono ammesse
agevolazioni sull'uso di servizi internet dal cellulare). Gli operatori
telefonici devono riconoscere gratuitamente 90 ore mensili di
navigazione in internet. Si tratta di un monte ore significativo per chi
non abbia sottoscritto, o sottoscriva, contratti (es. cosiddetti "Flat ADSL")
che non prevedano limiti orari. Si consiglia di comparare le offerte (con
limite orario e senza limite orario, tenendo in considerazione anche
l'eventuale tetto massimo di MegaBytes scaricabili) prima di sottoscrivere o
modificare l'abbonamento e il relativo piano tariffario.
Le agevolazioni spettano ai ciechi totali titolari
di indennità di accompagnamento e non ai ciechi parziali o agli
ipovedenti gravi. Sono estese, come per i sordi, all'abbonato che conviva con
la persona disabile. Per accedere alle nuove facilitazioni è necessario
presentare la certificazione sanitaria (Verbale della Commissione dell'Azienda
Usl) e, nel caso siano richieste da un convivente, lo "stato-famiglia"
(autocertificabile). Anche in questo caso è previsto l'obbligo per
l'abbonato convivente di comunicare tempestivamente il caso che il cieco abbia
cessato di far parte del nucleo.
Tutti i trattamenti di favore previsti dalla
Deliberazione possono essere sottoscritti in occasione di un nuovo abbonamento
oppure possono essere attivati modificando il "profilo tariffario" di un
abbonamento già in essere.
Fonte:
http://www.handylex.org
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