Comune di Potenza
Finanziaria 2007:
novità per le persone con disabilità
Il 21 dicembre è stata approvata in via
definitiva la Manovra Finanziaria per il 2007. Vi sono contenute alcune
disposizioni che interessano direttamente le persone con disabilità e ai
loro familiari, a cui ci riferiamo in questo articolo.
Detrazioni per carichi di famiglia
Allinterno delle diverse misure che hanno
rimodulato limposizione sui redditi (IRPEF) e le relative detrazioni e
deduzioni è prevista una norma che riguarda le persone con
disabilità a carico del contribuente.
Attualmente è in vigore il regime della deduzione
per carichi di famiglia, cioè è possibile dedurre dal reddito
lordo un importo variabile, a seconda del proprio reddito, per i figli e i
familiari a carico.
La nuova Finanziaria reintroduce, il precedente sistema
della detrazione: si detraggono cioè importi variabili a seconda del
reddito per i figli e i familiari a carico.
In sintesi: è prevista una detrazione di 800 euro
(a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è
aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le
predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni
figlio portatore di handicap ai sensi dellarticolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico
la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal
primo.
Agevolazioni sui veicoli
La Finanziaria interviene anche a proposito delle note
agevolazioni di cui possono fruire le persone disabili nellacquisto di un
veicolo destinato alla loro mobilità. Lintento, a nostro avviso
del tutto inefficace oltre che sperequativo, è quello di evitare
elusioni.
La Legge Finanziaria precisa che: le agevolazioni
tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la
locomozione dei soggetti di cui allarticolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute
a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente
a beneficio dei predetti soggetti. È quasi superfluo sottolineare
linapplicabilità di questa enunciazione. Come si accerterà
luso esclusivo o prevalente?
Più perentorio e operativo il comma successivo
che recita: In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle
autovetture per le quali lacquirente ha usufruito dei benefici fiscali
prima del decorso del termine di due anni dallacquisto, è dovuta
la differenza fra limposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella
risultante dallapplicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione
non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute
al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui
realizzare nuovi e diversi adattamenti.
La norma contenuta nella Finanziaria impedisce al
disabile, o al suo familiare, che abbiano acquistato un veicolo
agevolato di rivenderlo nellimmediato a meno che non abbiano
necessità di altri adattamenti, pena la restituzione dei benefici
ottenuti. La valenza discriminatoria di questa indicazione si accompagna con la
non considerazione della normativa già vigente. Come si
ricorderà, infatti, già oggi non è possibile ottenere
nuovamente i benefici prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente
acquisto agevolato.
Inoltre, la norma crea disparità fra le stesse
persone con disabilità: il Disegno si riferisce, in chiusura del comma
citato, a nuovi e diversi adattamenti. Si ricordi che non tutte le
persone con disabilità necessitano di adattamenti sui veicoli e che lo
stesso Legislatore non impone a tutti lobbligo di adattare il veicolo
quale condizione per accedere ai benefici fiscali. Per lapplicazione
operativa della norma, e per le quantomai opportune chiarificazioni, è
ora necessario attendere le circolari dellAgenzia delle entrate.
Agevolazioni lavorative
La Finanziaria introduce una modificazione alle
disposizioni relative ai congedi retribuiti di due anni riservato i genitori di
persone con handicap (o ai fratelli o sorelle conviventi nel caso i genitori
siano deceduti o totalmente inabili). Si tratta di una misura piuttosto
oscura.
Il comma in questione prevede che se un lavoratore
fruisce dei congedi retribuiti per un periodo inferiore ai sei mesi,
potrà fruire di giorni di ferie (attenzione: non retribuiti, né
coperti da contribuzione figurativa) in numero pari a quelli che avrebbe
maturato in identico periodo se avesse effettivamente lavorato. Come si
potrà notare, è una misura irrilevante sotto laspetto
pratico.
Flessibilità dellorario di lavoro
La Manovra corregge parzialmente anche larticolo 9
della Legge 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città) nella parte relativa alla
flessibilità degli orari di lavoro.
Come si ricorderà quellarticolo prevede la
possibilità di sostenere economicamente quelle imprese che attuino,
attraverso accordi specifici, progetti di flessibilità dellorario
di lavoro, part-time, telelavoro per quei dipendenti che abbiamo maggiore
necessità di sostegno familiare (esempio, minori nel nucleo).
Nel nuovo testo, fra le azioni positive, sono previsti
anche interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il
reinserimento, larticolazione della prestazione lavorativa e la
formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con
anziani non autosufficienti a carico.
Nella sostanza non cambia molto: il telelavoro, il
part-time, la flessibilità in generale non sono comunque un diritto, ma
una opportunità che lo Stato sostiene nel caso in cui le aziende
intendano adottare accordi specifici.
Fondo sociale per i non autosufficienti
Con la finalità di garantire lattuazione
dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il
territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, la Manovra
Finanziaria ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale
un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze» (100 milioni
di euro per lanno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009) con la finalità di garantire lattuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con
riguardo alle persone non autosufficienti.
La cifra prevista, come si può immaginare, non
è certo proporzionata ai bisogni assistenziali delle persone non
autosufficienti.
Gli atti e i provvedimenti relativi
allutilizzazione del Fondo saranno adottati dal Ministro della
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il
Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro delleconomia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata (Legge 281).
5 per mille per il volontariato
La Finanziaria ha confermato la possibilità per i
contribuenti di destinare il 5 per mille dellimposta sui redditi alle
ONLUS, alle associazioni di promozione sociale o di volontariato, oltre che
alle attività sociali svolte dal proprio comune di residenza.
Consumi energetici
Nel testo approvato è prevista la costituzione di
Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di
riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.
Questo Fondo sarà destinato anche finanziamento
di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei
costi delle forniture di energia (riscaldamento e energia elettrica) per usi
civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili.
Per comprendere le modalità e le condizioni di
accesso a questo fondo da parte dei comuni è necessario attendere uno
specifico decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della Finanziaria.
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