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Comune di Potenza
Servizio Affissioni
Per richiedere
l'affissione di manifesti e locandine o altro materiale pubblicitario il
cittadino deve:
- compilare la richiesta su appositi modelli
almeno 1 settimana prima della data indicata per l'affissione;
- effettuare il versamento dell'imposta dovuta
per la pubblicità sul conto corrente postale n. 82514381 intestato a
CERIN S.r.l. Concessionaria per il Comune di Potenza e consegnare alla
società la ricevuta del versamento tre giorni prima della data
concordata per l'affissione.
DOVE
Società CERIN
S.r.l. Via Braille n. 4 - Palazzo Mecca - Traversa Via Appia (di fronte
l'ex mattatoio comunale) Tel. 0971/601238
QUANDO
Mattina: dal lunedì
al venerdì ore 9.00-13.00 Pomeriggio: martedì e
giovedì ore 16.00 - 18.00
Per
ulteriori informazioni consulta il Decreto Legislativo 507/93 "Pubblicità ed
affissioni"
Legge
28/12/2001 n. 448 (Art. 10 Modificazioni allimposta sulle insegne di
esercizio):
- Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e
di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- allarticolo 3, il comma 5 è sostituito dal
seguente: «5. In deroga allarticolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le tariffe dellimposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si
applicano a decorrere dal 1º gennaio del medesimo anno. In caso di mancata
adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno»;
- allarticolo 4, comma 1, concernente la facoltà
di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti
parole: «delle prime tre classi»;
- allarticolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente: «1-bis. Limposta non è dovuta per le insegne di
esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge lattività cui si
riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con
regolamento adottato ai sensi dellarticolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, possono prevedere lesenzione dal pagamento
dellimposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva
superiore al limite di cui al periodo precedente»;
- allarticolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente: «5-bis. I comuni, ai fini dellazione di contrasto del
fenomeno dellinstallazione di impianti pubblicitari e
dellesposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano
specifico di repressione dellabusivismo, di recupero e riqualificazione
con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure
di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di
pubblicità, che tendano a favorire lemersione volontaria
dellabusivismo anche attraverso lapplicazione di sanzioni ridotte o
sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei
responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui
allarticolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa
convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di
soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per
assicurare tempestività ed efficienza dellazione di contrasto ai
fenomeni abusivi. I concessionari di cui allarticolo 11, comma 3, sono
tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire
assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti
attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli
accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti
violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30
settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dallarticolo 145, commi 55 e
56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente
ai sensi del presente comma».
- I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di
concessione del servizio di accertamento e di riscossione dellimposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari
dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per
le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.
- Le minori entrate derivanti dallattuazione
dellarticolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
ragguagliate per ciascun comune allentità riscossa
nellesercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato
secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dellinterno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono
soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
- In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza
locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei
citati enti, che provvedono allattribuzione delle quote dovute ai comuni
compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle
norme di attuazione.
- Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- allarticolo 52, il comma 7 è abrogato;
- allarticolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «in modo che detta tariffa, comprensiva
delleventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento
le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
per limposta comunale sulla pubblicità in relazione
allesposizione di cui alla lettera a) e deliberate
dallamministrazione comunale nellanno solare antecedente
ladozione della delibera di sostituzione dellimposta comunale sulla
pubblicità con il canone».
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