Comune di Potenza
Comune di Potenza
Comune di Potenza
Aree Tematiche - Tasse e Tributi - Affissioni           

Servizio Affissioni

Per richiedere l'affissione di manifesti e locandine o altro materiale pubblicitario il cittadino deve:

  • compilare la richiesta su appositi modelli almeno 1 settimana prima della data indicata per l'affissione;
  • effettuare il versamento dell'imposta dovuta per la pubblicità sul conto corrente postale n. 82514381 intestato a CERIN S.r.l. Concessionaria per il Comune di Potenza e consegnare alla società la ricevuta del versamento tre giorni prima della data concordata per l'affissione.


DOVE

Società CERIN S.r.l.
Via Braille n. 4 - Palazzo Mecca - Traversa Via Appia (di fronte l'ex mattatoio comunale)
Tel. 0971/601238


QUANDO

Mattina: dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00
Pomeriggio: martedì e giovedì ore 16.00 - 18.00

   

Tariffe anno 2007 per affissioni

Delibera di Giunta n. 79 del 05.05.2006

Modello di richiesta affissione

Regolamento comunale per la pubblicità e le installazioni pubblicitarie (modificato con Deliberazione del Consiglio n. 18 del 30.03.2007)


Per ulteriori informazioni consulta il Decreto Legislativo 507/93 "Pubblicità ed affissioni"

Legge 28/12/2001 n. 448 (Art. 10 Modificazioni all’imposta sulle insegne di esercizio):
  1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all’articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1º gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno»;
  2. all’articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: «delle prime tre classi»;
  3. all’articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente»;
  4. all’articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. I comuni, ai fini dell’azione di contrasto del fenomeno dell’installazione di impianti pubblicitari e dell’esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell’abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l’emersione volontaria dell’abusivismo anche attraverso l’applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all’articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell’azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all’articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma».
  1. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.
  2. Le minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate per ciascun comune all’entità riscossa nell’esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
  3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. all’articolo 52, il comma 7 è abrogato;
  2. all’articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo che detta tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone».