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Comune di Potenza
Imposta sulla
Pubblicità
L'imposta è dovuta per la diffusione di ogni
messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva
od acustica diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche
affissioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia
percepibile da tali luoghi.
Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si
può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
Si considerano rilevanti ai fini dellimposizione:
- i messaggi diffusi nellesercizio di
unattività economica allo scopo di promuovere la domanda e la
diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- i messaggi finalizzati a migliorare
limmagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo
nel quale viene esercitata unattività.
Limposta sulla pubblicità è
determinata in base alla superficie della minima figura geometrica nella quale
è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei
messaggi nello stesso contenuti.
Il soggetto passivo dellimposta, prima di iniziare
la pubblicità, è tenuto ad acquisire leventuale
Autorizzazione da parte al Comune.
Il pagamento dellimposta sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere
effettuato a mezzo di conto corrente postale n. 82514381 intestato a CERIN
S.r.l. Concessionaria per il Comune di Potenza
Il territorio comunale, ai fini delle imposte sulla
pubblicità è suddiviso in due categorie, speciale ed ordinaria
corrispondenti rispettivamente allAmbito A e allAmbito B.
DOVE
Società CERIN
S.r.l. Via Braille n. 4 - Palazzo Mecca - Traversa Via Appia (di fronte
l'ex mattatoio comunale) Tel. 0971/601238
QUANDO
Mattina: dal lunedì
al venerdì ore 9.00-13.00 Pomeriggio: martedì e
giovedì ore 16.00 - 18.00
Per ulteriori informazioni consulta il Decreto Legislativo 507/93
"Pubblicità ed affissioni"
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Circolare n. 3/DPF:
Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative
all'imposta comunale sulla pubblicità ed al canone per l'installazione
dei mezzi pubblicitari introdotte dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, di
conversione del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 |
Legge 24
aprile 2002, n. 75
Art. 1
- Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento
di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.
- Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il
prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia
approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta,
il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione,
decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del
consiglio.
- Fermo restando, per le finalità previste dal presente
decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le
modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e
per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla
scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso,
nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo
statuto dell'ente non preveda diversamente.
Art. 2
- A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come
risultante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al
finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni di
euro.
1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze da emanare", sono inserite le seguenti: "di concerto con il
Ministero dell'interno".
Art. 2-bis
- Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui
all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività
commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede
ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati.
- Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1,
ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001,
sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così
determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di
legge.
- All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Per le insegne di esercizio di superficie complessiva
superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera
superficie.
- Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui
all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al
pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di
pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di
superficie di cui al comma 1.
Art. 3. 1
- Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, è sostituito dal seguente: "2. Per le medesime finalità e
nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno
2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma
1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti
nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento".
- Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è inserito il seguente: "4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti
di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli
anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a
tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente
sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa
sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve
essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a
impostazioni contabili determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative
alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno
2003".
2-bis. Al comma 9, secondo periodo dell'articolo 24 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "l'importo dei trasferimenti
è inserita la seguente: "correnti e sono aggiunte, in fine le parole: ",
e comunque non oltre il 25 per cento dei suddetti trasferimenti.
- Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "entro il mese di febbraio 2002", sono sostituite dalle
seguenti: "entro il mese di aprile 2002".
Art. 3-bis
- Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è inserito il seguente:
"Art. 268-bis
(Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passivita). - 1. Nel caso
in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i
termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli
adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva
dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco
dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura
anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto
già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il
provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere
della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
- La prosecuzione della gestione è affidata ad una
apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella
fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia
insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di
ulteriori passività pregresse.
- La commissione è composta da tre membri e dura in
carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel
campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto,
è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco
dell'ente locale interessato.
- L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto
dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il
compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro
dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura
anticipata di cui al comma 1.
- Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona
apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei
bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con
apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di
impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto
del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a
soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto,
su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto".
Art. 3-ter
- Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai
sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina
incompatibilità" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La lite
promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina
incompatibilità soltanto in caso di affermazione di
responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di
parte civile nel processo penale non costituisce causa di
incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai
procedimenti in corso".
Art. 3-quater
- All'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
le parole: "sulle contabilità speciali di girofondi", sono sostituite
dalle seguenti: "sulle contabilità speciali esistenti presso le
tesorerie dello Stato ed"; b) il secondo periodo è sostituito
dal seguente: "Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati
sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime
né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità
speciali."
Art. 4
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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