![]() |
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 14.12.1998 N. 48
LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 26-11-2001
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 77 del 1 dicembre 2001
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche e Integrazioni
Lart. 3 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 48
è sostituito dal seguente:
Art. 3 - (Autorizzazione alla raccolta)
-1. Sul territorio regionale la raccolta dei funghi epigei è consentita,
nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, a chiunque ne abbia
titolo o sia in possesso dellapposito tesserino rilasciato nei limiti e
con le modalità indicate nella presente legge.
Le autorizzazioni alla raccolta sono di tipo personale, turistiche, a fini scientifici e speciali:
lautorizzazione personale è rilasciata dal Comune di residenza o dalla Comunità Montana di appartenenza ed è valida su tutto il territorio regionale per un periodo di sei mesi o di un anno solare indipendentemente dalla data di rilascio;
Lautorizzazione turistica è rilasciata dal Comune e dai soggetti diversi individuati dal Comune, essa non è rinnovabile nellanno ed abilita alla raccolta dei funghi spontanei epigei nellambito del territorio del Comune che la rilascia. La validità è di uno o sette giorni (anche non consecutivi) da utilizzare, a scelta del cercatore, nellanno solare del rilascio previa annotazione della data dei giorni prescelti prima dellinizio della ricerca. I Comuni, entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, individuano i soggetti cui, eventualmente, delegare la funzione del rilascio;
Lautorizzazione a scopi scientifici è rilasciata dalla Giunta Regionale per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasione di mostre o seminari o per corsi propedeutici; detta autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata necessaria ed è rinnovabile;
lautorizzazione speciale può essere rilasciata dai Comuni o dalle Comunità Montane di appartenenza ai soggetti residenti singoli o associati, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 352 del 23 agosto 1993, quali raccoglitori a scopo di lavoro o per la significativa integrazione del proprio reddito. Lautorizzazione speciale ha validità su tutto il territorio regionale per il periodo di un anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.
due fotografie formato tessera;
attestazione di frequenza di un corso di educazione micologica della durata minima di 12 ore gestito dalle AA.SS.LL., dagli Enti locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e da Enti pubblici e privati.
Il programma del corso è unico ed è approvato dal Presidente della Giunta Regionale su proposta degli Assessori competenti.
Lattestazione non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia, per i micologi e per i Soci delle Associazioni micologiche con almeno un anno di anzianità anche non continuativa per i quali lassociazione attesti ladeguata conoscenza in campo micologico;copia della ricevuta del versamento del contributo nella misura indicata allart. 7.
Letà minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purchè accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.
Ai soggetti autorizzati gli Enti competenti rilasciano un tesserino conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge. Il tesserino è personale, non è cedibile, ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Il titolare del tesserino in corso di validità deve provvedere al versamento del contributo indicato allart. 7 che è soggetto a revisione annuale.
La Giunta Regionale, sentiti gli Enti delegati, considerate le esigenze legate alla tutela ambientale, alla razionale utilizzazione della risorsa da parte delle popolazioni montane, alla conservazione degli ecosistemi in cui avviene la raccolta, propone ogni anno mediante proprio atto al Consiglio Regionale: i costi, i criteri e le modalità di rilascio del tesserino.
I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori e le loro famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi sui terreni su cui esercitano i diritti sopra citati.
Ai cittadini residenti nei Comuni della Basilicata nessuna autorizzazione è richiesta per la raccolta dei funghi epigei spontanei effettuata nellambito del Comune di residenza, nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 352 del 23 agosto 1993.
ARTICOLO 2
- al comma 3, dellart. 4 la cifra 3 è sostituita con la cifra 2 e la cifra 15 è sostituita con la cifra 10;
- il comma 8 dellart. 4 è sostituito dal seguente: sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei funghi spontanei di qualsiasi specie;
- dopo il comma 2 dellart. 7, è aggiunto il seguente comma 3. Il costo dei tesserini è così determinato:
- autorizzazione personale: semestrale £. 50.000 = annuale £. 100.000;
- autorizzazione turistica: n. 1 giorno £. 7.000 = n. 7 giorni £. 35.000;
- autorizzazione speciale: semestrale £. 100.000 = annuale £. 200.000;
- al comma 4 dellart. 14 la cifra percentuale 80% è sostituita con la cifra percentuale 60%, inoltre la cifra 20% è sostituita con la cifra 40%.
ARTICOLO 3
Abrogazione di norme
La presente legge abroga il Regolamento per la determinazione del numero, dei costi, dei criteri e modalità di rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
ARTICOLO 4
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Basilicata.
Potenza, 26 novembre 2001
BUBBICO