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Regolamento degli
Interventi Personalizzati Integrati di
Assistenza Domiciliare
per
Cittadini Residenti nel Comune di Potenza
Premessa
Il presente Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare si ispira alle disposizioni della Costituzione, della Legislazione Nazionale e di quella Regionale in materia di Sicurezza Sociale ed, in particolare:
Il Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare disciplina gli interventi specificatamente orientati a produrre un insieme di benefici tangibili destinati a persone in difficoltà. Tali interventi si integrano e si coordinano con tutti gli altri interventi socio-assistenziali e sanitari, nell'ottica:
del superamento dell'approccio passivo e minimalista della risposta al bisogno;
della promozione del controllo dell'efficacia e della qualità degli interventi.
Art. 1
Finalità
del Servizio
Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha come obiettivo
principale salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel
proprio nucleo familiare o nella propria residenza, contrastando
l'istituzionalizzazione nonché elevare la qualità della vita
degli stessi ed evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione,
mediante interventi di promozione del benessere, della salute individuale,
della soddisfazione dei propri bisogni fondamentali.
L'Assistenza
Domiciliare ha finalità prioritarie di prevenzione e determina la
condizione di partenza entro cui i servizi rappresentano una risposta in
termini evolutivi, in vista di un recupero personale e di un percorso di
"inclusione" nella vita comunitaria delle persone destinatarie.
A tal fine,
il Servizio di Assistenza Domiciliare:
assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentono di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali, indispensabili per vivere in maniera autonoma;
favorisce, per quanto possibile, la permanenza dell'anziano, dell'inabile in età lavorativa, dei minori nel loro ambiente familiare e sociale;
sostiene le potenzialità di cura della famiglia;
promuove il pieno sviluppo e la migliore qualità della vita delle persone anziane all'interno della loro comunità di appartenenza;
sollecita la solidarietà, la prevenzione, il supporto ai Servizi Sociali, la crescita della Cooperazione e del Volontariato.
Gli interventi del Servizio di Assistenza Domiciliare mirano a contribuire:
al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia minato da eccessivi oneri assistenziali verso qualcuno dei componenti;
all'attivazione delle risorse personali, familiari e comunitarie;
Art.
2
Destinatari
Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini che possiedono il requisito di residenza nel territorio comunale, in particolare:
persone o nuclei familiari in condizioni di disagio o di parziale o totale non autosufficienza, che non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali;
nuclei familiari con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva;
persone con ridotta o nulla autonomia per handicap e invalidità;
persone con ridotta o nulla autonomia per disturbi del comportamento e per handicap psichico lieve;
persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento sociale;
anziani ultrasessantacinquenni;
minori di anni 18, portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, incapaci di compiere, senza assistenza continua, gli atti propri dell'età:
Art. 3
Carattere del
Servizio
Il Servizio si caratterizza per la filosofia dell'azione
solidale su cui si fondano gli interventi finalizzati a costruire un progetto e
non adempimenti.
L'obiettivo minimo del Servizio è la liberazione dal
bisogno, mentre l'obiettivo finale è l'emancipazione della persona
attraverso la costruzione di una situazione nuova, migliore, diversa.
Nal
fare ciò, l'organizzazione del Servizio Socio Assistenziale Comunale non
può prescindere da un'idea di sviluppo della propria Comunità
entro cui trovino spazio di affermazione le persone più deboli che, da
una condizione di marginalità o di esclusione, siano aiutate a
raggiungere la soddisfazione dei propri bisogni fondamentali o delle proprie
aspirazioni umane.
Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare
devono essere caratterizzate dalla temporaneità,
complementarietà e sussidiarietà e devono essere erogate per il
tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o suoi parenti non
siano in grado di soddisfare i bisogniu relativi; deve integrare le
attività della persona assistita e/o dei familiari senza porsi
nell'ottica della "sostituzione". All'interno dell'Ufficio Servizi Socio
Assistenziali il nucleo di tecnici che sostiene lo sviluppo delle Politiche
Sociali elaborerà un "Progetto di vita" per i cittadini utenti del
Servizio.
Le funzioni del Servizio di Assistenza Domiciliare si
concretizzano in:
attività di primo contatto, di accoglienza, consulenza, orientamento e raccolta delle richieste, predisposizione di relazioni e documenti necessari;
accertamento della necessità degli interventi di Assistenza Domiciliare;
costruzione di un programma personalizzato di "intervento" per i cittadini in difficoltà, con il quale viene individuato il percorso di liberazione dal bisogno e l'elaborazione delle risposte in termini di aiuto personale, sostegno sociale, risorse comunitarie da attivare;
rilevazione e monitoraggio della "domanda sociale";
gestione del "credito solidale".
Art.
4
Personale
Il funzionario amministrativo referente svolge funzioni di raccordo tra i Servizi Sociali Comunali, con particolare riguardo ai collegamenti funzionali con gli altri Servizi del territorio, e di coordinamento degli operatori sociali per l'attivazione dello "Sviluppo delle Politiche Sociali".
L'assistente sociale coordina il Servizio e predispone in collaborazione con gli altri operatori, con i familiari e con lo stesso utente il piano individuale per il superamento della condizione di bisogno e per la reinclusione nei circuiti partecipativi della comunità locale.
Il personale dipendente da Cooperative Sociali ed impegnato nel Servizio a seguito di convenzioni o altre forme contrattuali con la P.A. sarà così composto:
l'assistente domiciliare attua le prestazioni domestiche nel quadro degli obiettivi stabiliti nel piano di intervento; pone particolare attenzione alle dinamiche relazionali e lavora nell'ottica del coinvolgimento diretto della persona destinataria nelle attività domestiche e nelle attività esterne relative alla vita quotidiana, svolge prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidano con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di attività non legate a situazioni di rischio specifico e non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona;
il terapista della riabilitazione effettua prestazioni di tipo fisioterapico ed altre prestazioni riabilitative sulla base del programma individualizzato e si raccorda con i medici specialisti.
Il Servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare, a favore di soggetti minori o handicappati.
Art. 5
Attivazione del
Servizio
Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene attivato a seguito di segnalazione formale da parte di:
Il Settore "Servizi Socio - Assistenziali" effettua una verifica sulla effettiva esistenza delle condizioni evidenziate nella segnalazione.
Art. 6
Modalità
di Ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare
L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare
prevede la presentazione agli uffici competenti di una domanda, redatta su
apposito modulo predisposto dai Servizi Socio-Assistenziali.
Le domande,
inviate secondo le modalità ed i termini previsti nell'apposito bando
pubblicato, potranno essere accolte anche nel corso dell'anno fino ad
esaurimento dei fondi disponibili.
L'istanza deve essere corredata dalla
dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare
redatta su modello approvato con Decreto Ministeriale 29 luglio 1999 e dalla
documentazione, attestante il grado di autonomia dei soggetti destinatari del
Servizio di Assistenza Domiciliare, resa da Enti Pubblici.
A seguito della
presentazione della documentazione richiesta saranno effettuati controlli a
campione delle dichiarazioni fornite dai richiedenti ed un'analisi del grado di
autonomia del soggetto.
In base agli elementi emersi, sarà assegnato
il Servizio di Assistenza Domiciliare con le indicazioni relative ai
servizi/interventi da attivare in favore del richiedente.
Art. 7
Partecipazione
dei cittadini utenti al costo del Servizio
Come previsto dal Piano Regionale Socio Assistenziale,
la contribuzione degli utenti per i servizi pubblici a domanda individuale,
disposta dall'articolo 3 del Decreto Legge n. 786/1981, convertito in Legge n.
51/1982, è dovuta anche per il servizio di Assistenza
Domiciliare.
Gli utenti concorrono alla copertura dei costi degli
interventi. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di interventire senza
oneri a carico degli utenti in presenza di specifici progetti, valutati
strategici o sperimentali o innovativi per la tutela e la promozione di
particolari situazioni.
Va, in ogni caso, riservata alla
disponibilità del cittadino utente per esigenze personali una quota di
reddito la cui misura minima non può essere inferiore alla metà
della soglia di reddito di povertà stabilita secondo i parametri di cui
all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 237/1998.
La quota di contribuzione al
costo del Servizio va stabilita in relazione alla situazione economica dei
soggetti richiedenti, i cui criteri di valutazione sono definiti sulla base del
D.Lgs. n. 109/1998.
La contribuzione dagli utenti ha carattere non
generalizzato. Il Comune di Potenza definisce i criteri per la partecipazione
degli utenti alle spese prevedendo una contribuzione economica differenziata in
relazione alle condizioni socio-economiche degli utenti, delle famiglie ed a
tutela delle fasce sociali meno abbienti, tenendo anche conto della rilevante
funzione sociale cui assolve il Servizio in oggetto. I nuclei familiari, che
versano in situazioni economiche e socio-ambientali particolari e che si fanno
carico dell'assistenza di un congiunto non autosufficiente totale non inserito
in Residenza Sanitaria Assistita, potranno usufruire di un'esenzione pari al
20% della quota stabilita per la fruizione del Servizio di Assistenza
Domiciliare.
I destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare
partecipano alla spesa in base all'ammontare dell'ISEE (Indicatore della
Situazione Ecomonica Equivalente), ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/1998
e secondo quanto disposto dal Regolamento delle Prestazioni Sociali
Agevolate.
La valutazione della situazione economica del richiedente
è determinata con riferimento al nucleo familiare, composto dal
richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive, da quelli considerati a
suo carico ai fini IRPEF.
Alla presentazione della documentazione di cui
all'articolo 6, dopo l'individuazione della tariffa a suo carico, l'utente
provvederà al pagamento secondo le modalità definite dall'Ufficio
competente.
Art. 8
Cessazione o
sospensione del Servizio di Assistenza Domiciliare
Il Servizio di Assistenza Domiciliare cessa in caso di:
Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere sospeso in caso di:
Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere ridotto o ampliato negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente, verificate dal Settore "Servizi Socio Assistenziali".
Art. 9
Prestazioni di
Assistenza Domiciliare
Le finalità di cui all'art. 1 si perseguono
mediante le prestazioni di assistenza domiciliare, meglio specificate
nell'allegato A.
Sono, tuttavia, prestazioni fondamentali del Servizio di
Assistenza Domiciliare:
Art. 10
Rapporti con
altri Enti ed Istituti
Il Servizio di Assistenza Domiciliare opera con
l'obiettivo di integrarsi con gli altri Servizi nel territorio, con gruppi di
volontariato e con operatori di altri Enti. Qualora l'utente del Servizio di
Assistenza Domiciliare necessiti contemporaneamente di prestazioni
assistenziali e sanitarie è da prevedere la formulazione di un piano di
lavoro comune dei Servizi coinvolti, nel rispetto delle specificità, del
ruolo e delle responsabilità di ciascun Ente.
Infatti, il Servizio di
Assistenza Domiciliare opera con l'obiettivo di realizzare una piena
integrazione programmatica ed operativa tra Servizi sanitari e
socio-assistenziali.
Art. 11
Indicatori di
qualità
I criteri di qualità saranno direttamente legati agli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del Servizio da parte dell'utente. Il Servizio è pensato come un sistema formato da tre componenti:
Gli indicatori di qualità applicati nel Servizio saranno:
L'intervento sociale del Servizio di Assistenza Domiciliare sarà valutato quale processo in grado di produrre cambiamento.