| Statuto |
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Statuto approvato con Delibera di
Consiglio Comunale |
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TITOLO PRIMO |
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Principi generali e
programmatici Art. 1 Il Comune di Potenza è Ente Autonomo,
secondo i principi fissati dalla Costituzione. Art. 2 Potenza, antica città lucana, capoluogo
della Regione Basilicata e sede dell' Università degli studi, organizza
la sua struttura per favorire la crescita civile, economica e culturale
dell'intera Comunità Regionale. Art.
3 Il Comune rappresenta e cura gli interessi dei cittadini e ne promuove il progresso civile, nel rispetto del pluralismo economico, etnico, culturale e sociale e religioso, per favorire il pieno sviluppo della persona umana e per migliorare la qualità della vita. In particolare:
Art. 4 Il Comune, nell'ambito delle sue competenze,
concorre a garantire il diritto alla salute, predispone strumenti idonei a
renderlo effettivo, favorisce una sua efficace prevenzione e ne assicura la
tutela, garantisce la sicurezza dell'ambiente e del luogo di lavoro. Art.5 Il Comune promuove, in collaborazione con enti di
ricerca, Università ed altre Istituzioni e associazioni, lo sviluppo del
patrimonio culturale, etnico e linguistico, storico, artistico ed
archeologico. Art. 6 Il Comune tutela e valorizza il territorio
comunale e garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di
pianificazione. Favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico
quale patrimonio irrinunziabile del territorio comunale e polo
dell'attività culturale e sociale cittadina. Art. 7 Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni, provvede:
Art. 8 Per il raggiungimento dei fini di cui agli
articoli precedenti, il Comune favorisce, nel rispetto delle reciproche
autonomie, il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, i
Comuni limitrofi, con le Istituzioni scientifiche e culturali, economiche,
professionali e sindacali, nonché con gli altri Enti territoriali,
nazionali ed internazionali, che abbiano competenza nei vari settori. Art. 9 Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale
all'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei tempi della
città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.
Art.10 Le attività del Comune si svolgono nel
rispetto dei principi della pubblicità e della conoscibilità. Art. 11
Gonfalone Stemma |
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TITOLO SECONDO |
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Ordinamento Art. 12 Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Art. 13 Le norme relative alla composizione, all'elezione,
alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza
dei Consiglieri sono stabilite dalla legge e per quanto riguarda la decadenza
anche dal presente Statuto. Art. 14 I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto
della proclamazione ovvero in caso di surroga con l'adozione della relativa
deliberazione. I Consiglieri rappresentano il Comune senza vincolo di mandato e
non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni ed i voti espressi
nell'esercizio delle loro funzioni. Art. 15 Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e discussione delle proposte. Il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. Art. 16 La prima seduta del Consiglio deve essere
convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve
tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. Art. 17 Il Presidente del Consiglio è eletto in
prima votazione, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei tre quarti dei
Consiglieri assegnati. Qualora non si sia raggiunta tale maggioranza, si
procede alla convocazione di una seconda seduta dopo cinque giorni e per
l'elezione è richiesto il voto favorevole dei tre quarti e
successivamente dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora non si
raggiunga tale maggioranza presiede il Consiglio provvisoriamente il
Consigliere anziano. La Presidenza provvisoria non dà luogo alla
costituzione dell'Ufficio di Presidenza né alla corresponsione
dell'indennità di carica. Art. 18 L'Ufficio di Presidenza è composto dal
Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere Segretario. Il Presidente del
Consiglio ha la rappresentanza del Consiglio, lo presiede e ne mantiene
l'ordine.
L'Ufficio di Presidenza dura in carica la
metà del mandato del Consiglio che lo ha eletto ed è
rieleggibile. Art. 19 Il Consiglio Comunale gode di autonomia
organizzativa funzionale e contabile e dispone di specifici fondi di bilancio
per il funzionamento proprio e delle Commissioni Consiliari e per la garanzia
dell'esercizio del mandato da parte dei Consiglieri. Art. 20 I Consiglieri si costituiscono in gruppi
consiliari secondo le norme del Regolamento. Art. 21 E' istituita la conferenza dei Presidenti di
Gruppo Consiliare, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, sentito
l'Ufficio di Presidenza. Art. 22 Il Consiglio Comunale è l'organo di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Art. 23 Il Presidente deve riunire il Consiglio Comunale
in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiede un quinto dei
Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti
richiesti. Art. 24 Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale,
Commissioni permanenti con funzioni istruttorie, referenti, di controllo,
consultive, redigenti e di proposta secondo le previsioni del Regolamento. Art. 25 La Giunta collabora con il Sindaco nel governo
dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Art. 26 La Giunta comunale è composta dal Sindaco,
che la presiede, e da un numero di 10 Assessori. Art. 27 Il Sindaco è eletto secondo le
disposizioni dettate dalla legge, a suffragio universale e diretto,
contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale ed è membro dello
stesso Consiglio. Art. 28 In caso di impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino
all' elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette
elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Art. 29 Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una
proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso. Il
Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione
di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio. Art. 30 Le modalità di convocazione e di
deliberazione della Giunta sono disposte dalla Giunta medesima. La Giunta
Comunale è convocata dal Sindaco o da un suo delegato, di norma, con
appositi inviti contenenti l'ordine del giorno dei provvedimenti da adottare.
Art. 31 Il Sindaco è l'organo responsabile
dell'Amministrazione dell'Ente. Il Sindaco è Ufficiale di Governo. Art. 32 Il Sindaco rappresenta il Comune.
Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
Il Sindaco può delegare l'esercizio delle
funzioni sopraindicate al Presidente del Consiglio circoscrizionale, previa
comunicazione al Prefetto. Art. 33 I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori, devono improntare il proprio operato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro funzioni, competenze e responsabilità e quelle proprie dei dirigenti. Art. 34 Le indennità ed i rimborsi degli
Amministratori Comunali sono stabilite dalla legge. Art. 35 Il Comune assume l'onere dell'assistenza in sede
processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino
implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro
funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale,
amministrativa e contabile, purchè non ci sia conflitto di interessi con
l'Ente. |
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TITOLO TERZO |
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Partecipazione
popolare Art. 36 Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Potenza:
I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata. Art. 37 Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni e delle organizzazioni del volontariato, previa loro iscrizione in apposito albo, alla vita dell'amministrazione garantendo l'accesso alle strutture e ai servizi comunali, incentivando i rapporti con le consulte tematiche attraverso i provvedimenti più opportuni. Art. 38 Il Comune promuove la
formazione di Organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione
locale, a livello di Quartiere, Frazioni e/o Contrade, e l'attivazione di
consulte tematiche.
Le modalità e le procedure della consultazione sono disciplinate da apposito Regolamento. Art. 39 I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione:
Le istanze, le petizioni e le proposte devono
essere presentate per iscritto alla Segreteria Generale del Comune che provvede
ad inoltrarle al Sindaco. Sono esclusi dal diritto di iniziativa:
Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure, fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa e disciplina le modalità per la raccolta delle firme dei richiedenti. Art. 40 Sulla proposta di iniziativa popolare di competenza del Consiglio Comunale esprime parere la competente Commissione consiliare nei tempi e nei modi stabiliti dall'apposito Regolamento. Art. 41 E' ammesso il referendum su questioni di
esclusiva competenza comunale. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere
di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Sono ammesse
richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi
già approvati dagli Organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli
relativi alle materie di cui al comma 4. Art. 42 E' istituita la consulta degli stranieri con la
finalità di perseguire il raggiungimento della effettiva parità
dei diritti civili tra i cittadini e gli stranieri che regolarmente soggiornano
nel territorio comunale, di fronte alle istituzioni. In particolare:
La consulta viene eletta direttamente dagli
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale. |
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TITOLO QUARTO |
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Circoscrizione di
decentramento comunale Art. 43 Il Comune istituisce le circoscrizioni quali
organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base
e di esercizio delle funzioni delegate. Art. 44 Sono organi della Circoscrizione:
I Consigli Circoscrizionali sono eletti a
suffragio diretto secondo le norme stabilite dalla legge per l'elezione del
Consiglio Comunale. Il regolamento determina:
Art. 45 Il Consiglio Circoscrizionale può
convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica
discussione dei problemi inerenti alla Circoscrizione; formula proposte per la
soluzione dei problemi amministrativi interessanti la Circoscrizione; esprime
parere, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale,
sulle materie di competenza del consiglio, gestisce i servizi di base ed
esercita le funzioni delegate del Consiglio, gestisce i sevizi di base ed
esercita le funzioni delegate dal Consiglio Comunale nel rispetto degli
indrizzi politico-amministrativi fissati dal consiglio medesimo. |
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TITOLO QUINTO |
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Partecipazione al
procedimento amministrativo Art. 46 Nelle materie di propria competenza il Comune
assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti
amministrativi secondo i principi stabiliti dalla Legge e con le
modalità di cui all'apposito Regolamento comunale. Art. 47 Il Comune provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati:
Qualora, per il numero dei destinatari, o per la indeterminatezza degli stessi o per particolari esigenze di celerità, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma 2 mediante forme di pubblicità idonee stabilite, di volta in volta, dall'Amministrazione medesima. |
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TITOLO SESTO |
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Diritto di accesso
e di informazione Art. 48 Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti nonchè dei gestori di servizi comunali sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento. E' istituito "l'Ufficio relazioni con il pubblico" il cui funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento. Art. 49 Il diritto di accesso si esercita da parte dei cittadini singoli o associati mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi indicati dal Regolamento. Il Regolamento individua le categorie degli atti sottratti alla visione da parte dei cittadini e delle associazioni, nonché le modalità di accesso. La richiesta di accesso ai documenti, rivolta al Segretario Generale, deve essere motivata. deve essere motivata. Il Comune garantisce ai cittadini una informazione adeguata sulle attività dell'Ente e sul funzionamento dei servizi locali. Art. 50 Ciascun elettore può far valere in giudizio
le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. |
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TITOLO SETTIMO |
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Difensore
Civico Art. 51 E' istituito l'Ufficio del "Difensore Civico"
quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della
tempestività, della correttezza dell'azione amministrativa. Art.52 Il Difensore Civico è eletto con
deliberazione del Consiglio Comunale con il voto favorevole dei ¾ dei
Consiglieri assegnati in prima votazione. Dalla seconda votazione in poi per
l'elezione è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri
assegnati. La votazione avviene a scrutino segreto entro 60 gg.
dall'insediamento del Consiglio Comunale. Art. 53 Il Difensore Civico dura in carica quanto il
Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere riconfermato che
una sola volta con le stesse modalità della prima elezione. Il Difensore
Civico esercita le proprie funzioni fino all'entrata in carica del
successore. Art.54 A richiesta di chiunque vi abbia interesse il
Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso Enti e
Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo
abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente
adottati.
Nei casi previsti dal comma precedente, il
controllo è esercitato dal Difensore Civico; il Difensore Civico, se
ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione
all'ente entro 15 giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi
riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa
acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio. Art. 55 Il Difensore Civico riferisce in Consiglio sulla attività svolta nell'anno precedente entro il 31 marzo di ciascun anno. Art. 56 La Giunta Comunale fornisce all'ufficio del Difensore Civico sede, personale e strumenti. Art. 57 Il Regolamento determina l'indennità da corrispondere al Difensore Civico. |
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TITOLO OTTAVO |
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Ordinamento degli
uffici e del personale Art. 58 Le strutture organizzative del Comune sono
articolate in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione, nel rispetto delle disposizioni legislative
sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Il personale preposto
opera al servizio dei cittadini. Art. 59 L'organizzazione del lavoro del personale
comunale persegue il miglioramento della qualità dei servizi, il
contenimento dei costi, l'estensione dell'area e dell'ambito temporale di
fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. Art. 60 Il Segretario Generale svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario Generale:
Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi prevede un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Art. 61 I Dirigenti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione
agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e
dei risultati della gestione.
La competenza a costituirsi in giudizio, compresa
la facoltà di transigere, è attribuita ai Dirigenti quando si
tratti di promuovere liti, resistere alle stesse, semprechè si tratti di
atti e fatti di gestione di loro competenza. Art. 62 Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle
direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso
di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli
obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dalla legge e dai
contratti collettivi. Art. 63 Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta,
può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica
e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo
dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla
gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Art. 64 Il Regolamento degli uffici e dei servizi
può prevedere forme di collaborazione esterne ad alto contenuto di
professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine.
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TITOLO NONO |
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I servizi pubblici
comunali Art. 65 Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione
dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di
attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo
della Comunità. La Giunta approva il piano esecutivo di gestione dei
servizi pubblici svolti dal Comune. Art. 66 Il Comune garantisce i servizi che per le loro
modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la
costituzione di una Istituzione o di una Azienda speciale. Art.67 Il Consiglio comunale, quando sussistono
motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può
affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. Art. 68 La gestione dei servizi pubblici comunali che
hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a
mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più
servizi. Art. 69 Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed
educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può
costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola
autonomia gestionale. Art. 70 Per la gestione di servizi pubblici comunali di
rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari
elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura
notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale
può promuovere la costituzione di società per azioni o a
responsabilità limitata con la partecipazione di altri soggetti pubblici
o privati. Art.
71 Per la gestione associata di uno o più
servizi e l'esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire
Consorzi con altri Comuni o con la Provincia , secondo le norme previste per le
aziende speciali in quanto compatibili. A tale scopo il Consiglio Comunale
approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione, che stabilisce
i fini, la durata e lo Statuto del Consorzio. Art.
72 Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta,
delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Provincia,
con le Comunità Montane e con altri Enti ed Istituzioni operanti sul
territorio al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati. Art. 73 Per provvedere alla definizione ed attuazione di
opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre
Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza
primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il
coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi,
modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso. Art. 74 L'ordinamento della finanza del Comune è
riservata alla legge che la coordina con la finanza statale e con quella
regionale. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Art. 75 La finanza del Comune è costituita da:
I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. Art.76 L'attività impositiva ed i rapporti dell'Ente con i contribuenti in materia di tasse, imposte e contributi si informano ai seguenti principi:
Con apposite previsioni regolamentari i principi suesposti vengono tradotti in disposizioni di dettaglio. Art. 77 Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili
ed immobili, è redatto un apposito inventario. Art. 78 L'ordinamento contabile del Comune si informa
alle disposizioni di legge. Art. 79 Il Collegio dei Revisori dei Conti, oltre ad
esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione dell'Ente, svolge funzioni propositive e collaborative per contribuire
ad elevare l'efficienza, la produttività e l' economicità della
gestione. Art. 80 E' istituito e disciplinato con apposito
Regolamento il controllo di gestione con lo scopo di verificare l'efficacia,
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto
tra costi e risultati. Art. 81 Le modificazioni statutarie sono deliberate dal
Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri
assegnati. Art. 82 Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione. Art. 83 Il presente Statuto è pubblicato nel
bollettino ufficiale della Regione Basilicata e affisso all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore. |