La partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa della Città è assicurata da disposizioni di legge ed in particolare dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
La Città disciplina tale diritto mediante il proprio Statuto, in particolare il titolo III art. 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 e 42 ed il regolamento di partecipazione popolare.
Per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa l'ufficio accoglie: