Sequestro del motorino per
guida senza casco o se si è in due
Chi viaggia senza casco o con un passeggero può
incorrere nel sequestro del mezzo anche se maggiorenne. Il Senato nella seduta
del 20 luglio 2005 ha apportato sostanziali modifiche al testo dell'art. 5 del
DL 115/2005. Sarà obbligatoria la frequenza agli appositi corsi anche
per conseguire il patentino da parte dei ciclomotoristi maggiorenni. Confermata
pure la necessità del certificato medico. Mentre rimangono non previsti
gli esami. Molti maggiorenni, senza patente, dovranno frequentare i corsi.
Per chi, sia maggiorenne che minorenne, trasporta persone in numero superiore a
quello consentito e non usa il casco è previsto il sequestro del mezzo.
Per chi circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è
previsto il sequestro del mezzo. Nei casi in cui si provochi la morte di altre
persone alla guida di un veicolo e questa violazione sia commessa in stato di
ubriachezza o ebbrezza da alcol o sostanze è prevista la revoca della
patente. Il valore alcolemico per l'ebbrezza deve risultare pari o
superiore a 3 g/l. Si prevedendo inoltre che i proventi delle contravvenzioni
siano destinati anche per consentire agli organi di Polizia locale di
effettuare dei corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle
scuole.
Certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori. Decreto legge 30 giugno 2005, convertito, con modifiche nella
legge 17 agosto 2005, n. 168.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2005 è
stata pubblicata la legge 17 agosto 2005 n. 168 che ha convertito, con
modifiche, il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 recante: "Disposizioni
urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica
amministrazione".
In particolare, per quanto riguarda le disposizioni
relative al rilascio del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori, contenute negli articoli 5 e 5bis della legge in esame, la
normativa ha introdotto alcune novità che rendono pertanto necessario
riepilogare ed aggiornare le disposizioni già fornite in materia con le
circolari MOT3/3616/M310 del 6 luglio 2005 e MOT3/3949/M310 del 21 luglio 2005,
che devono ritenersi abrogate.
È stato fissato al 1 ottobre 2005 il termine
di decorrenza dell'obbligo, per i maggiorenni, di conseguire, per esame, il
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
L'obbligo di cui al punto 1 riguarda i soggetti che
compiono la maggiore età a partire dal 1 ottobre 2005 Tali soggetti,
quindi, possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori a seguito di esame, con le modalità indicate al paragrafo 2
della circolare MOT3/4391-4374/M350 del 15 dicembre 2004.
Coloro che compiono la maggiore età entro il
30 settembre 2005, possono ottenere il rilascio del certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame, previa presentazione,
all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di domanda
corredata dai seguenti documenti:
attestazione di versamento di 29,24 su conto corrente n.
4028;
attestazione di versamento di 5,16 su conto corrente n.
9001;
certificato medico, di data non anteriore a sei
mesi che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente
di guida della categoria A. La legge 168/2005 in esame prevede che fino al 1
gennaio 2008 la certificazione medica potrà essere rilasciata da un
"medico di medicina generale" che deve attestare che il richiedente sia in
possesso di "condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del
ciclomotore". Al riguardo, questa Amministrazione ha interessato il
competente Ministero della salute, affinché lo stesso specifichi quali
debbano intendersi le condizioni psicofisiche minime che un soggetto deve
possedere per poter condurre ciclomotori, nonché quali siano i medici
competenti a rilasciare la certificazione di idoneità. Nelle more
che il Ministero della salute fornisca le suddette informazioni, codesti Uffici
potranno accettare certificazioni rilasciate da medici che svolgono la loro
attività sia in regime libero professionale sia nell'ambito di strutture
pubbliche, che attestino che l'interessato sia in possesso di "condizioni
psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore";
attestato di frequenza di specifico corso presso
un'autoscuola. Detto corso verte sulle materie previste dall'art. 1 del D.M. 30
giugno 2003 ed ha durata di 12 ore, così suddivise: 4 ore da destinare
alle norme di comportamento, 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme
di circolazione e 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge.
Non sono ammesse più di tre ore di assenza. Le autoscuole possono
effettuare corsi cumulativi, sia per candidati maggiorenni che minorenni
(questi ultimi, tuttavia, dovranno poi sostenere l'esame). La partecipazione
alle lezioni deve essere annotata in appositi registri conformi al modello
previsto nell'allegato 1, del D.M. 30 giugno 2003. L'attestato di frequenza
dovrà essere rilasciato, al termine del corso, conformemente al modello
previsto all'allegato 1 della presente circolare. Non potrà essere
rilasciato il suddetto attestato di frequenza a coloro che superano le tre ore
di assenza.
La domanda da presentare all'Ufficio provinciale per
ottenere il rilascio senza esame del suddetto documento può essere
redatta anche utilizzando il modello 21l2 MEC; in tal caso, in corrispondenza
della casella "patente richiesta", l'interessato dovrà scrivere la sigla
"CIGC".
L'istanza per ottenere il rilascio del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame può essere
presentata solo da chi ha già compiuto il diciottesimo anno di
età.
L'obbligo di presentazione di certificazione medica
riguarda anche gli aspiranti al conseguimento del certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori per esame.
I candidati minorenni che hanno presentato istanza
di conseguimento per esame del certificato di cui all'oggetto anteriormente al
1 luglio 2005, ma che sostengono l'esame dopo tale data, devono produrre il
certificato medico per ottenere il rilascio del certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori.
Coloro che, invece, hanno già conseguito il
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, in data anteriore al
1 luglio 2005, non devono produrre il certificato medico. Coloro che hanno
sostenuto, con esito positivo, dal 1 luglio 2005 l'esame per il conseguimento
del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver
prodotto il certificato medico, dovranno essere invitati dagli Uffici del
Dipartimento, nel più breve tempo possibile, a presentarlo. I candidati
minorenni già prenotati anteriormente al 1 luglio, che sostengono
l'esame dopo tale data, e che quindi non erano a conoscenza dell'obbligo di
produrre il certificato medico, potranno sostenere l'esame ma il rilascio del
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire
solo previa presentazione del certificato medico.
Non sono obbligati a produrre l'attestazione di
frequenza del corso i maggiorenni i cui certificati siano stati rilasciati
senza esame, nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2005 ed il 22 agosto
2005; parimenti non hanno l'obbligo di produrre la suddetta attestazione i
maggiorenni che hanno presentato all'ufficio provinciale del Dipartimento dei
trasporti terrestri, entro il 22 agosto 2005, l'istanza di conseguimento del
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Eventuali richieste di duplicato del certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori devono essere corredate dal
certificato di idoneità psicofisica.
I titolari di patente di guida, ancorché
scaduta di validità, ovvero sospesa, non possono conseguire il
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che
già sono titolari di tale certificato devono restituirlo all'Ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, nel caso in cui conseguano una patente
di guida.
La legge 168/2005 ha introdotto anche altre importanti
novità in materia:
possibilità di sottoporre a procedimento di
revisione il titolare di certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori ai sensi dell'art. 128 del codice della strada, limitatamente alla
verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici;
possibilità di sospendere il certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 129 del codice
della strada, in caso di perdita temporanea dei requisiti psicofisici;
possibilità di revocare il certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 130 del codice
della strada, in caso di perdita definitiva dei requisiti psicofisici;
introduzione del principio della scadenza di
validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
ai sensi dell'art. 126 del codice della strada. Il rinnovo di validità
avviene secondo le scadenze previste per la patenti di guida della categoria A.
Con successivo provvedimento saranno fornite disposizioni operative relative
alla procedura di rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei
ciclomotori. Nelle more dell'emanazione di tali disposizioni, la data di
scadenza di validità ed eventuali prescrizioni devono essere annotate
manualmente sul certificato stesso.