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Rubrica del TG3
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Sequestro del motorino per guida senza casco o se si è in due

Chi viaggia senza casco o con un passeggero può incorrere nel sequestro del mezzo anche se maggiorenne. Il Senato nella seduta del 20 luglio 2005 ha apportato sostanziali modifiche al testo dell'art. 5 del DL 115/2005. Sarà obbligatoria la frequenza agli appositi corsi anche per conseguire il patentino da parte dei ciclomotoristi maggiorenni. Confermata pure la necessità del certificato medico. Mentre rimangono non previsti gli esami.
Molti maggiorenni, senza patente, dovranno frequentare i corsi. Per chi, sia maggiorenne che minorenne, trasporta persone in numero superiore a quello consentito e non usa il casco è previsto il sequestro del mezzo. Per chi circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è previsto il sequestro del mezzo. Nei casi in cui si provochi la morte di altre persone alla guida di un veicolo e questa violazione sia commessa in stato di ubriachezza o ebbrezza da alcol o sostanze è prevista la revoca della patente.
Il valore alcolemico per l'ebbrezza deve risultare pari o superiore a 3 g/l. Si prevedendo inoltre che i proventi delle contravvenzioni siano destinati anche per consentire agli organi di Polizia locale di effettuare dei corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole.


Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Decreto legge 30 giugno 2005, convertito, con modifiche nella legge 17 agosto 2005, n. 168.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2005 è stata pubblicata la legge 17 agosto 2005 n. 168 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione".

In particolare, per quanto riguarda le disposizioni relative al rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, contenute negli articoli 5 e 5bis della legge in esame, la normativa ha introdotto alcune novità che rendono pertanto necessario riepilogare ed aggiornare le disposizioni già fornite in materia con le circolari MOT3/3616/M310 del 6 luglio 2005 e MOT3/3949/M310 del 21 luglio 2005, che devono ritenersi abrogate.

  1. È stato fissato al 1 ottobre 2005 il termine di decorrenza dell'obbligo, per i maggiorenni, di conseguire, per esame, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

  2. L'obbligo di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono la maggiore età a partire dal 1 ottobre 2005 Tali soggetti, quindi, possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori a seguito di esame, con le modalità indicate al paragrafo 2 della circolare MOT3/4391-4374/M350 del 15 dicembre 2004.

  3. Coloro che compiono la maggiore età entro il 30 settembre 2005, possono ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame, previa presentazione, all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, di domanda corredata dai seguenti documenti:

  • attestazione di versamento di € 29,24 su conto corrente n. 4028;

  • attestazione di versamento di € 5,16 su conto corrente n. 9001;

  • certificato medico, di data non anteriore a sei mesi che attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di guida della categoria A.
    La legge 168/2005 in esame prevede che fino al 1 gennaio 2008 la certificazione medica potrà essere rilasciata da un "medico di medicina generale" che deve attestare che il richiedente sia in possesso di "condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore".
    Al riguardo, questa Amministrazione ha interessato il competente Ministero della salute, affinché lo stesso specifichi quali debbano intendersi le condizioni psicofisiche minime che un soggetto deve possedere per poter condurre ciclomotori, nonché quali siano i medici competenti a rilasciare la certificazione di idoneità.
    Nelle more che il Ministero della salute fornisca le suddette informazioni, codesti Uffici potranno accettare certificazioni rilasciate da medici che svolgono la loro attività sia in regime libero professionale sia nell'ambito di strutture pubbliche, che attestino che l'interessato sia in possesso di "condizioni psicofisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore";

  • attestato di frequenza di specifico corso presso un'autoscuola. Detto corso verte sulle materie previste dall'art. 1 del D.M. 30 giugno 2003 ed ha durata di 12 ore, così suddivise: 4 ore da destinare alle norme di comportamento, 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione e 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge. Non sono ammesse più di tre ore di assenza.
    Le autoscuole possono effettuare corsi cumulativi, sia per candidati maggiorenni che minorenni (questi ultimi, tuttavia, dovranno poi sostenere l'esame). La partecipazione alle lezioni deve essere annotata in appositi registri conformi al modello previsto nell'allegato 1, del D.M. 30 giugno 2003.
    L'attestato di frequenza dovrà essere rilasciato, al termine del corso, conformemente al modello previsto all'allegato 1 della presente circolare. Non potrà essere rilasciato il suddetto attestato di frequenza a coloro che superano le tre ore di assenza.

  1. La domanda da presentare all'Ufficio provinciale per ottenere il rilascio senza esame del suddetto documento può essere redatta anche utilizzando il modello 21l2 MEC; in tal caso, in corrispondenza della casella "patente richiesta", l'interessato dovrà scrivere la sigla "CIGC".

  2. L'istanza per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame può essere presentata solo da chi ha già compiuto il diciottesimo anno di età.

  3. L'obbligo di presentazione di certificazione medica riguarda anche gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori per esame.

  4. I candidati minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento per esame del certificato di cui all'oggetto anteriormente al 1 luglio 2005, ma che sostengono l'esame dopo tale data, devono produrre il certificato medico per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

  5. Coloro che, invece, hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, in data anteriore al 1 luglio 2005, non devono produrre il certificato medico. Coloro che hanno sostenuto, con esito positivo, dal 1 luglio 2005 l'esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori senza aver prodotto il certificato medico, dovranno essere invitati dagli Uffici del Dipartimento, nel più breve tempo possibile, a presentarlo. I candidati minorenni già prenotati anteriormente al 1 luglio, che sostengono l'esame dopo tale data, e che quindi non erano a conoscenza dell'obbligo di produrre il certificato medico, potranno sostenere l'esame ma il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire solo previa presentazione del certificato medico.

  6. Non sono obbligati a produrre l'attestazione di frequenza del corso i maggiorenni i cui certificati siano stati rilasciati senza esame, nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2005 ed il 22 agosto 2005; parimenti non hanno l'obbligo di produrre la suddetta attestazione i maggiorenni che hanno presentato all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il 22 agosto 2005, l'istanza di conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

  7. Eventuali richieste di duplicato del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori devono essere corredate dal certificato di idoneità psicofisica.

  8. I titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Coloro che già sono titolari di tale certificato devono restituirlo all'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel caso in cui conseguano una patente di guida.

La legge 168/2005 ha introdotto anche altre importanti novità in materia:

  1. possibilità di sottoporre a procedimento di revisione il titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 128 del codice della strada, limitatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici;

  2. possibilità di sospendere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 129 del codice della strada, in caso di perdita temporanea dei requisiti psicofisici;

  3. possibilità di revocare il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 130 del codice della strada, in caso di perdita definitiva dei requisiti psicofisici;

  4. introduzione del principio della scadenza di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori ai sensi dell'art. 126 del codice della strada. Il rinnovo di validità avviene secondo le scadenze previste per la patenti di guida della categoria A. Con successivo provvedimento saranno fornite disposizioni operative relative alla procedura di rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori. Nelle more dell'emanazione di tali disposizioni, la data di scadenza di validità ed eventuali prescrizioni devono essere annotate manualmente sul certificato stesso.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti