DLT 18/08/2000 n.267 - Vigente alla G.U. 14/06/2003 n. 136
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in Suppl.
ordinario n. 162/L, alla Gazz. Uff. n. 227, del 28 settembre). - Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (1) (2)
(1) Vedi la circolare 11 ottobre 2000, n. 7 (in Gazz.
Uff., 21 ottobre 2000, n. 247)
(2) Ai sensi dell'art. 31, comma 15, l. 27 dicembre
2002, n. 289, in attesa che venga data attuazione al titolo V della parte
seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta
Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della medesima l.
27 dicembre 2002, n. 289, in ordine ai principi generali del coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le
disposizioni del titolo VIII del presente decreto legislativo , che
disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale
dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di
ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per
il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto
è stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge
costituzionale n. 3 del 2001.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto
l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 31 della legge
3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un
testo unico in materia di ordinamento degli enti locali; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 aprile 2000; Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8
giugno 2000; Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali e della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo unico
1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.
Preambolo
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI
(art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265).
Parte I
TESTO UNICO [2/2]
PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Titolo I
Articolo 1
Oggetto.
1. Il presente testo unico contiene i princìpi e
le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli
statuti e dalle relative norme di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti
locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite
enuncia espressamente i princìpi che costituiscono limite
inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove
leggi che enunciano tali princìpi abroga le norme statutarie con
essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione le leggi
della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se
non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Articolo 2
Ambito di applicazione.
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per
enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le
Comunità montane, le comunità isolane e le unioni di
comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai
consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che
gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale
e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.
Articolo 3
Autonomia dei comuni e delle province.
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e
province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e
regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne
promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria,
normativa, organizzativa e amministrativa nonchè autonomia
impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni
proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione,
secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province
svolgono le loro funzioni anele attraverso le attività che possono
essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali.
Articolo 4
Sistema regionale delle autonomie locali.
1. Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e
dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando
le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi
territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello
locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si
conformano ai princìpi stabiliti dal presente testo unico in ordine
alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e
nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione, gli interessi comunali
e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del
territorio.
3. La generalità dei compiti e delle funzioni
amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle
Comunità montane, in base ai princìpi di cui all'art. 4,
comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni
territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole
funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i princìpi della
cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al
fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al
servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia
legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione,
anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e
funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata
fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.
Articolo 5
Programmazione regionale e locale.
1. La regione indica gli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le
risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli
enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle
regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi
regionali e degli altri provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le
procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione
socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle
province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina, altresì, con
norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della
compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi
regionali, ove esistenti.
Articolo 6
Statuti comunali e provinciali.
1. I comuni e le province adottano il proprio
statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati
dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali
dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni
degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i
modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in
giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in
materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni
e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso
dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo
stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo
unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono
norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e
donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la
presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del
comune e della provincia, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni
da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli
con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora
tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del
competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio
dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero
dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per
la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura
anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
Articolo 7
Regolamenti.
1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge
e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle
materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per
il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle
funzioni.
Articolo 7/bis
Sanzioni amministrative.
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le
violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500
euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al
comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal
sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di
legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (1).
2. L'organo competente a irrogare la sanzione
amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo
2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 16, l. 16 gennaio 2003,
n. 3.
Articolo 8
Partecipazione popolare.
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione,
valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di
partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali
forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che
incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme
di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite
dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di
consultazione della popolazione nonchè procedure per l'ammissione
di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette
a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e
devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro
tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti
referendum anche su richiesta di un adeguato numero di
cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al
presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale
e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali
provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai princìpi di cui
alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei
cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente
soggiornanti.
Articolo 9
Azione popolare e delle associazioni di protezione
ambientale.
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio
le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio
nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza,
le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che
l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi
dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale di cui
all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni
risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e
alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento
è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali
sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
Articolo 10
Diritto di accesso e di informazione.
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e
provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata
dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti
l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto
la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e
associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il
rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con
norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei
procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini
l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di
esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei
cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali
assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle
organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Articolo 11
Difersore civico.
1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono
prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed
i mezzi del difensore civico nonchè i suoi rapporti con il
consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale
svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista
all'art. 127.
Articolo 12
Sistemi informativi e statistici.
1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e
informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche
tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione
delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per
consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio
nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle
attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei
risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in
collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata
l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il
sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure
e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
TESTO UNICO [2/2]
Titolo II
Capo I
Articolo 13
Funzioni.
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative
che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,
dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico,
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti
territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di
cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Articolo 14
Compiti del comune per servizi di competenza statale.
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato
civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco
quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di
competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che
regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse
necessarie.
Articolo 15
Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di
comuni.
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione,
le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni
sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge
regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono
essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti
o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni
scendano sotto tale limite.
2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni,
mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle
comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate
forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai
contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla
fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota
dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è
attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.
Articolo 16
Municipi.
1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o
più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere
l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o
di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano
l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche
organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli
amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei
comuni con pari popolazione.
Articolo 17
Circoscrizioni di decentramento comunale.
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di
decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di
gestione di servizi di base, nonchè di esercizio delle funzioni
delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni
sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000
abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le
circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma
2.
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le
esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito
dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo
statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000
abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più
accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa
e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla
normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di
tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le
relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio
comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle
circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di
autonomia ai sensi della normativa statutaria.
Articolo 18
Titolo di città.
1. Il titolo di città può essere concesso
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per
l'attuale importanza.
TESTO UNICO [2/2]
Capo II
Articolo 19
Funzioni.
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative
di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o
l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione
dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse
idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi
e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli
scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi
pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria
di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa
l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e
regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla
base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività,
nonchè realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel
settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello
sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene
attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei
servizi pubblici locali.
Articolo 20
Compiti di programmazione.
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate
dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed
ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma
regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo
norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle
previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri
programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove
il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze
dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali,
predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina
gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare,
indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in
relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori
infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione
idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il
consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire
parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di
coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la
conformità agli indirizzi regionali della programmazione
socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di
approvazione, nonchè norme che assicurino il condono dei comuni
alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di
coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli
strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la
provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in
ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti
strumenti con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche,
nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani
territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro
programmi pluriennali.
Articolo 21
Circondari e revisione delle circoscrizioni
provinciali.
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e
peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla
funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la
suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi
organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei
cittadini.
2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia
di circondario, lo stanato della provincia può demandare ad un
apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del
circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la
previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a
maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio
comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha
funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del
circondario si applicano le disposizioni relative allo status,
del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella
ricompresa nel circondario.
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e
l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui
all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed
indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve
corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei
rapporti sociali, economici e culturali della popolazione
residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere
dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonchè
per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una
programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio
economico, sociale e culturale del territorio provinciale e
regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far
parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art.
133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei
comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza
della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province
risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a
200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non
comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle
amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire
alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti,
personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie
adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell'art. 117 della
Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare
l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma
3.
TESTO UNICO [2/2]
Capo III
Articolo 22
Aree metropolitane.
1. Sono considerate aree metropolitane le zone
comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano
con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle
attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale,
nonchè alle relazioni culturali e alle caratteristiche
territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati
la regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla
delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non
provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il
quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
3. Restano ferme le città metropolitane e le
aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.
Articolo 23
Città metropolitane.
1. Nelle aree metropolitane di cui all'art. 22, il
comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità
territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine
all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri
ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in
città metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali
interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della
provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali
interessati. L'assemblea su conforme deliberazione dei consigli comunali,
adotta una proposta di statuto della città metropolitana, che ne
indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le
funzioni.
3. La proposta di istituzione della città
metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun
comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se
la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi
diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni
partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i successivi
novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione con
legge.
4. All'elezione degli organi della città
metropolitana si procede al primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti
in materia di elezioni degli enti locali.
5. La città metropolitana, comunque denominata,
acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto
dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie
collettività locali.
6. Quando la città metropolitana non coincide
con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione
delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province anche
in deroga alle previsioni di cui all'art. 21, considerando l'area della
città come territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto
speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai princìpi
contenuti nel presente comma.
7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate
anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni
provinciali nelle regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite
le aree metropolitane previste dalla legislazione regionale.
Articolo 24
Esercizio coordinato di funzioni.
1. La regione, previa intesa con gli enti locali
interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio
coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative
e di cooperazione, nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a
rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e
rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela
idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle
acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attività culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'art. 50,
comma 7.
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma
1 si applicano fino all'istituzione della città
metropolitana.
Articolo 25
Revisione delle circoscrizioni comunali.
1. Istituita la città metropolitana, la regione,
previa intesa con gli enti locali interessati, può procedere alla
revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area
metropolitana.
Articolo 26
Norma transitoria.
1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in
materia di aree metropolitane.
2. La legge istitutiva della città metropolitana
stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei
compiti e delle funzioni amministrative in base ai princìpi
dell'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le
modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del
Governo in analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
TESTO UNICO [2/2]
Capo IV
Articolo 27
Natura e ruolo.
1. Le Comunità montane sono unioni di comuni,
enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche
appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane
per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per
l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La Comunità montana ha un organo
rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o
consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la
carica con quella di sindaco di uno dei comuni della Comunità. I
rappresentanti dei comuni della Comunità montana sono eletti dai
consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato
garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi
concertative di cui all'art. 4, gli ambiti o le zone omogenee per la
costituzione delle Comunità montane, in modo da consentire gli
interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato
delle funzioni comunali. La costituzione della Comunità montana
avviene con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le Comunità
montane stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione dello
statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei
programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le
Comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli
dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel
territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla
Comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la
popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento
della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di
provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000
abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione
europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può
prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle
funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni
confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano
parte integrante del sistema geografico e socio-economico della
Comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il
cui territorio coincide con quello di una Comunità montana sono
assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme
comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel
caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani.
Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo
scioglimento della Comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli
interventi di competenza delle regioni e delle Comunità montane, le
regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito
territoriale delle singole Comunità montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del
suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della
realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente Comunità
montana vengano costituite più Comunità montane, ai nuovi
enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente
originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'art. 36 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive
modificazioni.
Articolo 28
Funzioni.
1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni
o a questi conferite dalla regione spetta alle Comunità montane.
Spetta, altresì, alle Comunità montane l'esercizio di ogni
altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla
regione.
2. Spettano alle Comunità montane le funzioni
attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti
dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le Comunità montane adottano piani
pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a
perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi
quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che
possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di
esecuzione del piano.
4. Le Comunità montane, attraverso le
indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono
alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed
i suoi aggiornamenti sono adottati dalle Comunità montane ed
approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge
regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle
Comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della
montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati
montani.
7. Alle Comunità montane si applicano le
disposizioni dell'art. 32, comma 5.
Articolo 29
Comunità isolane o di arcipelago.
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad
eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni,
può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità
isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle Comunità
montane.
Articolo 30
Convenzioni.
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle
materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un
disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti
all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.
Articolo 31
Consorzi.
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o
più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire
un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui
all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare
altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le
leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 30,
unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto
disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lettera
m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni
degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi
rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea
del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati
nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere
costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori
per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne
demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui
all'art. 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.
(1)
(1) Comma modificato dall'art. 35, comma 12, l. 28
dicembre 2001, n. 448; si veda il comma 8 dell'art. 35 citato.
Articolo 32
Unioni di comuni.
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da
due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono
approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la
maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua
gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e
individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le
corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente
dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere
che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli
dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la
disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni
ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si
applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli
organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può
comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla
popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse
affidati.
Articolo 33
Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei
comuni.
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di
conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle
funzioni nei confronti della generalità dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle
funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni
individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli
nelle sedi concertative di cui all'art. 4. Nell'ambito della previsione
regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata,
individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il
termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso
inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere
sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni
nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli
ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi,
realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere
altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la
corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il
programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle
unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni
provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma
territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio
associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione
nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tal fine, oltre a quanto
stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai
seguenti princìpi fondamentali:
a) nella disciplina delle
incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i
comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello
di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento
alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi
associati trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi
nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei
contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme
di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun
vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da
corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme
proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla
fusione.
Articolo 34
Accordi di programma.
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di
province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in
relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì
procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di
eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare
l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e
delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto
formale del presidente della regione o del presidente della provincia o
del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della
regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del
comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma
dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un
collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della
provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali
interessati, nonchè dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorchè l'intervento o il programma di
intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al
comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso
presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed
al prefetto.
Articolo 35
Norma transitoria.
1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'art.
33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale
termine, il Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le
regioni inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la relativa
disciplina nel rispetto dei princìpi enunciati nel citato articolo
del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri
sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale.
TESTO UNICO [2/2]
Titolo III
Capo I
Organi di governo del comune e della provincia.
Articolo 36
Organi di governo.
1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la
giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio,
la giunta, il presidente.
Articolo 37
Composizione dei consigli.
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco
e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione
superiore ad un milione di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti;
d) da 40 membri nei comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore,
siano capoluoghi di provincia;
e) da 30 membri nei comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti;
f) da 20 membri nei comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal
presidente della provincia e:
a) da 45 membri nelle province con popolazione
residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 36 membri nelle province con popolazione
residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da 30 membri nelle province con popolazione
residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri
provinciali rappresentano la intera provincia.
4 La popolazione è determinata in base ai
risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
Articolo 38
Consigli comunali e provinciali.
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la
loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione
giuridica sono regolati dal presente testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei
princìpi stabiliti dallo statuto, e disciplinato dal regolamento,
approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le
modalità per la convocazione e per la presentazione e la
discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero
dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo
che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei
consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il
sindaco e il presidente della provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e
organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le
modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse
finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e
nelle province possono essere previste strutture apposite per il
funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i
consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il
proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente
costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
consiglio la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei
nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale
di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il
regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono
pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente
al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere
alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'art. 141.
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono
esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della
Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui
questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve
le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998,
n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana
ed europea.
Articolo 39
Presidenza dei consigli comunali e provinciali.
1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un
presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al
presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di
convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.
Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di
presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano
individuato secondo le modalità di cui all'art. 40. Nei comuni con
popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la
figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale
è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai
venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco
o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le
questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche
alla convocazione del consiglio salvo differente previsione
statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale
assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di
convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
Articolo 40
Convocazione della prima seduta del consiglio.
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale
deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è
presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del
consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del
consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli
ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la
maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 con esclusione del sindaco
neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri
ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti
di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere
che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri
di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è
presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione
del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta
dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si
applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei
princìpi stabiliti dallo statuto.
Articolo 41
Adempimenti della prima seduta.
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e
provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la
condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge
tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli
articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223.
Articolo 42
Attribuzioni dei consigli.
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti
atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali,
regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali
in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei
lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da
rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i
comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme
associative;
d) istituzione, compiti e norme sul
funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici
servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali,
affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (1)
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con
esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle
aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei
prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli
esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari,
relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della
giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e
la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni, nonchè nomina dei rappresentanti del consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto,
partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco
o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al
presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri
organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle
variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
(1) Lettera modificata dall'art. 35, comma 12, l. 28
dicembre 2001, n. 448.
Articolo 43
Diritti dei consiglieri.
1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del
consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, e di
presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia,
nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla
legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli
assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata
dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e
delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la
mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il
diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
Articolo 44
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare.
1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza
delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia,
ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza
assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno
commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I
poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni
sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
Articolo 45
Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e
circoscrizionali.
1. Nei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato
che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi
dell'art. 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica
del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione
affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al
candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior
numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della
sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione a norma del comma 1.
Articolo 46
Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina
della giunta.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono
eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi
consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e
ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla
elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o
il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono
revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al
consiglio.
Articolo 47
Composizione delle giunte.
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono
composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che
le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che
non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del
numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il
sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici
unità.
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal
comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero
massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal
presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del
consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di
cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al
comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di
assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei
comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei
capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non
superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000
abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra
500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con
popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui
sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui
sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui
sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono
assegnati 45 consiglieri.
Articolo 48
Competenze delle giunte.
1. La giunta collabora con il sindaco o con il
presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed
opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi
dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che
non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del
presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con
il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli
indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla
propria attività e svolge attività propositive e di impulso
nei confronti dello stesso.
3. E' altresì, di competenza della giunta
l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Articolo 49
Pareri dei responsabili dei servizi.
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa
o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei
servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in
relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Articolo 50
Competenze del sindaco e del presidente della
provincia.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli
organi responsabili dell'amministrazione del comune e della
provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia
rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonchè il
consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e
sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano
le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e
sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in
ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di
più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di
più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando
non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente
comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza,
sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito
dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè,
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli
utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia
presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere
effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i
termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato
regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi
dell'art. 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110,
nonchè dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore
con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a
tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di
colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria
provincia da portare a tracolla.
Articolo 51
Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e
dei consigli. Limitazione dei mandati.
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente
della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo
di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo
scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime
cariche.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno
dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi
e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Articolo 52
Mozione di sfiducia.
1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio
provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della
provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli
stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le
rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una
mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta
dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza
computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni
dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo
scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi
dell'art. 141.
Articolo 53
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o
decesso del sindaco o del presidente della provincia.
1. In caso di impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la
giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e
la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del
nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni,
le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte,
rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il
sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di
impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione
dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal
presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il
termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si
procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina
di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale
determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della
provincia nonchè delle rispettive giunte.
Articolo 54
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza
statale.
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e
di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia
elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono
attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di
sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa
interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il
prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con
atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto,
ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o
con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè,
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di
cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2
è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine
impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli
interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui
fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le
funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo,
il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare
funzionamento dei servizi stessi nonchè per l'acquisizione di dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a),
b), c) e d) del comma 1, nonchè
dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può
delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del
consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle
frazioni.
8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non
adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può
nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l'ente
interessato.
10 Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al
comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.
TESTO UNICO [2/2]
Capo II
Incandidabilità, ineleggibilità,
incompatibilità.
Articolo 55
Elettorato passivo.
1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli
elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la
votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei
cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
Articolo 56
Requisiti della candidatura.
1. Nessuno può presentarsi come candidato a
consigliere in più di due province o in più di due comuni o
in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella
stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in
carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in
altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di
sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero
di una provincia.
Articolo 57
Obbligo di opzione.
1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente
consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve
optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione
di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio
della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il
maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed
è surrogato nell'altro consiglio.
Articolo 58
Cause ostative alla candidatura.
1. Non possono essere candidati alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire
le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere
provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle
unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114, presidente e
componente degli organi delle Comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna
definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui
all'art. 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico
di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonchè, nei
casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un
anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso
in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna
definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-
bis(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario
ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari),
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale;
c) coloro che sono stati condannati con
sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore
a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un
pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera
b);
d) coloro che sono stati condannati con
sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art.
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
articolo e dall'art. 59 la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di
procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina
è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o
circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente,
della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o
comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha
provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a
revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza
dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza
passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di
prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la
riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15
della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Articolo 59
Sospensione e decadenza di diritto.
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al
comma 1 dell'art. 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non
definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 58, comma 1, lettera
a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del
codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado,
confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo
l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni
di reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorità
giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di
prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni
di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di
diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione
di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del
codice di procedura penale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove
non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata
la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale,
nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o
maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti
decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia se entro i
termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di
responsabilità è rigettata anche con sentenza non
definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre
effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di
rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che
comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata
la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il
relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o
deliberato la nomina
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al
comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato,
di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o
provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di
annullamento ancorchè con rinvio. In tal caso la sentenza o il
provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e
comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione,
alla convalida dell'elezione o alla nomina
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1
dell'art. 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in
giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene
definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
7. Quando, in relazione a fatti o attività
comunque riguardanti gli enti di cui all'art. 58, l'autorità
giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la
decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la
necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione
di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può
accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono
trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 2, comma 2-
quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110 e successive
modifiche ed integrazioni.
Articolo 60
Ineleggibilità.
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia,
gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso
il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le
funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di
gabinetto dei Ministri;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice
prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli
ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze
armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro
ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione
e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di
organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale
sull'amministrazione del comune o della provincia nonchè i
dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro
funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai
tribunali amministrativi regionali, nonchè i giudici di
pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i
rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e
il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio
coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con
cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono
a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono
convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle
società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del
comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di
rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del
personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal
comune o dalla provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in
altro comune, provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al n. 8)
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno
centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata
degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle
rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore
generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni
caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso,
in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o
ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un
periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della
candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti,
non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in
aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel
collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei
numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se
l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca
dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita
non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al n. 9) del
comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad
adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla
richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o
aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha
effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai
rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'art.
81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i
dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previste dal n. 9)
del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere
provinciale.
Articolo 61
Ineleggibilità a sindaco e presidente della
provincia.
1. Non può essere eletto alla carica di sindaco
o di presidente della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero
parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive
amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di
appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque
modo loro fideiussore. (1)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2000, n. 450,
ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte
in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o
affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di
appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto
alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta
situazione non può ricoprire la carica di sindaco.
Articolo 62
Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della
provincia.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art.
5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della
candidatura a deputato o senatore comporta in ogni caso, per i sindaci dei
comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti
delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.
Articolo 63
Incompatibilità.
1. Non può ricoprire la carica di sindaco,
presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o
circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a
vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia o che
dagli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in
parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci
per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente
con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o
indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o
appalti, nell'interesse del comune o della provincia ovvero in
società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da
detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in
forza di una legge dello Stato o della regione;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che
presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri
1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un
procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la
provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una
lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina
incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto
amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la
commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero
sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale
comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo
di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune,
competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune
capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo
comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di
provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito
di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità
soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza
passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale
non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione
si applica anche ai procedimenti in corso; (1)
5) colui che, per, fatti compiuti allorchè era
amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia
ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è
stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso
l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile,
rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od
azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero,
avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei
riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di
cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi
in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti
articoli.
2. L'ipotesi di cui al n. 2) del comma 1 non si applica
a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative,
iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al n. 4) del comma 1 non si applica
agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
(1) Numero modificato dallart. 3-ter, d.l. 22 febbraio
2002, n. 13, conv., con modificazioni, in l. 24 aprile 2002, n. 75.
Articolo 64
Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e
assessore nella rispettiva giunta.
1. La carica di assessore è incompatibile con la
carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma
la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di
consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto
subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado,
rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi
non possono essere nominati rappresentanti del comune e della
provincia.
Articolo 65
Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale.
1. Il presidente e gli assessori provinciali,
nonchè il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel
territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere
regionale.
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e
circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con
quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere
comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra
circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è
incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del
comune.
Articolo 66
Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere.
1. La carica di direttore generale, di direttore
amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale,
di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della
Comunità montana.
Articolo 67
Esimente alle cause di ineleggibilità o
incompatibilità.
1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o
di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad
amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti
da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato
elettivo.
Articolo 68
Perdita delle condizioni di eleggibilità e
incompatibilità.
1. La perdita delle condizioni di eleggibilità
previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco,
presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o
circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano
al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la
decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di
ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di
incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2,
3, 5, 6 e 7 dell'art. 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro
dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa
di ineleggibilità o di incompatibilità.
Articolo 69
Contestazione delle cause di ineleggibilità ed
incompatibilità.
1. Quando successivamente alla elezione si verifichi
qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di
ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si
verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di
incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui
l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per
formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità
sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di
accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo art. 70, il
temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di
notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove
ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di
incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad
esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende
conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i
successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la
deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al
tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo,
depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque
giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono
adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
Articolo 70
Azione popolare.
1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente
della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale
può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino
elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al
tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli
amministratori interessati, nonchè al sindaco o al presidente della
provincia.
2. L'azione può essere promossa anche dal
prefetto.
3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura
ed i termini stabiliti dall'art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le
impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
TESTO UNICO [2/2]
Capo III
Articolo 71
Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a
15.000 abitanti.
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti,
l'elezione dei c