Comune di Potenza
Comune di Potenza - Stato Civile Comune di Potenza - Stato Civile
Stato Civile - Cittadinanza           


La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato. E' una posizione soggettiva, dà agli stranieri gli stessi diritti e doveri civili e politici dei cittadini italiani.
Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla legge sono rese all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'Autorità Diplomatica o Consolare del luogo di residenza.

Le dichiarazioni suddette vengono iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di esse viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.Il cittadino, che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Lo straniero, nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età , diviene cittadino italiano se dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza, davanti all'Ufficiale di stato Civile del Comune di residenza.

Riferimenti normativi: Legge 9/1992; DPR 572/1993

L' Acquisto della cittadinanza può avvenire per Decreto Ministeriale o per Decreto del Presidente della Repubblica. La richiesta può essere presentata:

  • dal coniuge straniero o apolide di cittadino italiano che risieda legalmente da almeno sei mesi in Italia e che abbia maturato sei mesi di matrimonio (artt. 5 e 7 Legge 91/92), oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero (in questo ultimo caso la domanda deve essere presentata all'Autorità Diplomatica Italiana nel paese estero di residenza dei coniugi);
  • dal cittadino straniero del quale il padre o la madre, o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, sono stati cittadini italiani per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, e in entrambi i casi, vi risieda legalmente da almeno tre anni (art. 9 comma 1 lettera a);
  • dal cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano dopo cinque anni di residenza successivi all'adozione (art. 9 comma 1 lettera b);
  • dall'apolide dopo cinque anni di residenza in Italia (art. 9 comma 1 lettera e);
  • dal cittadino comunitario dopo quattro anni di residenza in Italia (art. 9 comma 1 lettera d);
  • dal cittadino extracomunitario dopo dieci anni di residenza in Italia (art. 9 comma 1 lettera f).

Documentazione per i cittadini UE: estratto atto di nascita completo di tutte le generalità, ovvero in caso di impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o Consolare del Paese di emigrazione, debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato, dalle Autorità Diplomatiche Consolari Italiane nel Paesi di origine con il quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonchè paternità e maternità dell'istante.

Documenti per i cittadini extracomunitari: oltre all'estratto di nascita come sopra, certificati penali del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali, debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle Autorità Diplomatiche Consolari Italiane nel Paese di origine.

I documenti e la domanda devono essere presentati alla Prefettura di Potenza in cinque copie, di cui un originale con marca da bollo da Euro 14.62, e quattro fotocopie, unitamente alla domanda dell'interessato con firma da apporre davanti all'incaricato della Prefettura.

I decreti di concessione della cittadinanza non hanno effetto se le persone a cui si riferiscono non prestano, entro sei mesi dalla notifica degli stessi, giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le Leggi dello Stato.

Concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana: la richiesta viene presentata in Comune - Ufficio di Stato Civile - Via 4 novembre - tel. 0971 /415802.

Acquisizione della cittadinanza italiana per origine: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini (art. 1 comma 1 lettera a);

Acquisizione della cittadinanza italiana per beneficio di legge: è cittadino italiano
- chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se non segue la cittadinanza dei genitori (art. 1 comma 1 lettera b e art. 1 comma 2);
- il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da cittadino italiano (art. 2 comma 1);
- il cittadino straniero riconosciuto da maggiorenne (art. 2 comma 2);
- il cittadino straniero nato in Italia e residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al compimento del 18° anno, può rendere dichiarazione di elezione della nostra cittadinanza tra il 18° e 19° anno di età (art. 4 comma 2);
- il cittadino straniero i cui avi in linea retta erano cittadini italiani e non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (art. 1 comma 1 lettera a) - jure sanguinis;
- il cittadino straniero i cui avi erano cittadini italiani residenti nei territori appartenuti all'ex impero austro-ungarico L. 379 del 14/2/2000;
- il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla.

Documentazione per residenti e comunitari: autocertificabile, ovvero acquisita d'ufficio.

Documentazione per extracomunitari: originali del Paese d'origine tradotti e legalizzati in lingua italiana dalla nostra Ambasciata o Consolato all'estero. Domanda dell'interessato indirizzata al Sindaco del Comune di Milano con firma, e documento valido da apporre davanti all'Ufficiale di Stato Civile.

Come

Per l'acquisto della cittadinanza occorre recarsi all'Ufficio di Stato Civile

Documenti da produrre allo sportello:
- documento di riconoscimento valido;
- tutti i documenti, rilasciati da autorità italiane o estere, attestanti l'idoneità all'avvio della pratica di acquisizione della cittadinanza