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Denuncia di nascita figli legittimi La denuncia di nascita può essere resa da uno dei due genitori, da un procuratore speciale ( munito di atto notarile), da un medico o ostetrica che ha assistito al parto:
Denuncia di nascita figli naturali La denuncia di nascita comporta il riconoscimento, che può essere effettuato da genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge, secondo le seguenti modalità:
I termini per la denuncia sono uguali a quelli dei figli legittimi. Se la dichiarazione di nascita di figli legittimi/naturali è resa dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale di Stato Civile può riceverla, a condizione che vengano espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica. E' vietato ai sensi dell'art. 34 del DPR 396/2000 imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello, di una sorella e nomi e cognomi ridicoli, vergognosi o contrari all'ordine pubblico. Come Nel caso di nascita avvenuta in ospedale, non è necessaria alcuna formalità; nel caso di denuncia allo Stato Civile occorre presentarsi presso l'ufficio di Stato Civile. Documenti da produrre allo sportello
Nati all'estero L'Ufficio provvede alla trascrizione degli atti di
nascita avvenute all'estero su richiesta dei Consolati Italiani o delle parti
interessate, previo accertamento dei requisiti e controllo delle pratiche
stesse (traduzione e legalizzazione dove necessaria) su appuntamento.
Riconoscimento di un figlio naturale La pratica viene avviata direttamente dal cittadino che intende riconoscere un figlio. Dopo l'acquisizione d'ufficio della documentazione occorrente viene fissato un appuntamento con gli interessati per la compilazione dell'atto. Il riconoscimento può essere fatto:
Per quanto riguarda il riconoscimento di un figlio naturale, in un momento successivo alla nascita la documentazione da presentare è varia e dipende anche dall'età del figlio da riconoscere (occorre, ad esempio l'assenso del minore se questo è maggiore di 16 anni). Si precisa che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona, all'epoca del concepimento. Adozioni L'atto di adozione viene trascritto a seguito della
comunicazione da parte del Tribunale dei Minori o del tribunale Ordinario.
Riferimenti normativi: DPR 396/2000; Legge 127/.1997; Circ. Min. 1/50 dell'1.8.1907; Legge 218/1995; DPR 223/1989 Info: statocivile@comune.potenza.it
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