La pubblicazione di matrimonio consiste nell'affissione
in uno spazio apposito presso gli uffici comunali di Stato Civile comunale di
un atto contenente le generalità dei futuri sposi. Viene fatta a
cura dell'Ufficiale dello Stato Civile ed ha la funzione di rendere noto il
proposito di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le
eventuali opposizioni. E' inoltre il procedimento con il quale l'Ufficiale
dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del
matrimonio. La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi o
da persona che ne ha avuto l'incarico munita di procura speciale, all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi ove verranno rese le
dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale. In base
all'Ordinamento di Stato Civile, per le pubblicazioni non occorrono più
i testimoni, ma solo la presenza dei futuri sposi. La richiesta è
necessaria anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Accertata l'inesistenza degli impedimenti mediante l'acquisizione d'ufficio
della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza,
l'Ufficiale dello Stato Civile provvede all'affissione chiedendone esecuzione
anche al comune di residenza dell'altro sposo se diverso da Potenza. Le
pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto
giorni interi e consecutivi e, trascorsi i tre giorni successivi di deposito,
senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello Stato Civile
può procedere alla celebrazione del matrimonio (rito civile) o
rilasciare il nulla osta al Parroco o ad altro ministro di culto.
Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta
al matrimonio religioso valido agli effetti civili decade qualora il matrimonio
non sia celebrato entro180 giorni.
Riferimenti normativi: DPR396/2000, Codice Civile
Come
Occorre recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile
a) Pubblicazioni matrimonio religioso
Documenti da produrre allo sportello: - dichiarazione sostitutiva
di certificazione di attestazione stato civile (un mese prima della data
stabilita) - documento di assenso rilasciato dal Parroco della Chiesa di
appartenenza (il giorno della pubblicazione) - marca da bollo di Euro 14,62
(il giorno della pubblicazione)
b) Pubblicazioni di matrimonio civile
Documenti da produrre allo sportello: - dichiarazione sostitutiva
di certificazione attestazione stato civile (un mese prima della data
stabilita) - marca da bollo di Euro 14,62 (il giorno della pubblicazione)
Pubblicazioni per
stranieri
Se entrambi gli sposi sono stranieri e non sono
residenti in Italia, non occorrono le pubblicazioni di matrimonio. Pertanto
entrambi gli sposi devono presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile, per la
consegna dei documenti necessari sulla base dei quali verrà rilasciata
una comunicazione da consegnare all'Ufficiale preposto , in caso di matrimonio
con rito civile.
Documenti da produrre allo
sportello
nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del Paese
d'origine o altro documento necessario in questo caso
capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di
residenza
estratto di nascita su modello internazionale
Utile a sapersi
Per le pubblicazioni di sabato è necessario contattare con
congruo anticipo l'Ufficio Stato Civile ( tel. 0971/415343- 0971/410443).
Nel caso di matrimonio civile da celebrare in un comune che non sia
di residenza degli sposi, deve essere presentata un'istanza all'Ufficio di
Stato Civile di Potenza. L'Ufficio consegnerà, entro una settimana, ai
futuri sposi il certificato di eseguita pubblicazione, da portare al Comune
dove si celebrerà il matrimonio.
Nel caso di matrimonio religioso da celebrare in un comune che non
sia di residenza degli sposi bisogna portare il certificato di eseguita
pubblicazione al parroco della chiesa dove è stata fatta la
pubblicazione.
La dichiarazione di separazione patrimoniale tra coniugi può
essere resa contestualmente alla celebrazione del matrimonio: per il rito
civile, all'ufficiale di stato civile; per il rito religioso, al parroco. Se
non è resa contestualmente alla celebrazione del matrimonio, la
dichiarazione deve essere fatta davanti al notaio, unitamente all'estratto
dell'atto di matrimonio.