E’ consentita la combustione controllata di residui vegetali in loco nel periodo che va dal 30 settembre di ciascun anno al 30 giugno dell’anno successivo dal sorgere del sole fino alle ore 10 e dalle ore 17 fino al tramonto.
E’ consentita la combustione controllata di residui vegetali in loco nel periodo che va dal 30 settembre di ciascun anno al 30 giugno dell’anno successivo dal sorgere del sole fino alle ore 10 e dalle ore 17 fino al tramonto.