Imposta di soggiorno

Con delibera di Consiglio comunale n. 94 del 29 dicembre 2021 è stata istituita l’imposta di soggiorno ed approvato il relativo Regolamento. Con Delibera di Giunta n. 127 del 6 maggio 2022 sono state stabilite le tariffe per persona e per pernottamento, suddivise come segue, a decorrere dal 1° agosto 2022:

  • strutture ricettive alberghiere a 4 stelle € 2,00
  • strutture ricettive alberghiere a 3 stelle € 1,50
  • altre strutture ricettive di cui al comma 4 dell’articolo 2 del Regolamento € 1,00

Per la gestione dell’Imposta di soggiorno utilizzare il seguente link.

Con Delibera di Consiglio n. 49 del 13 aprile 2023 è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno.

Approfondimenti normativi e rassegna stampa

Dichiarazione imposta di soggiorno – 28/06/2024 – ItaliaOggi

Entro il primo luglio 2024 (scadenza cade di domenica 30 giugno) va comunicata la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno da parte dei responsabili d’imposta: titolari delle strutture ricettive (hotel, affittacamere, camping, villaggi) e delle locazioni turistiche.

Il responsabile d’imposta tenuto alla presentazione è invece l’intermediario (property manager, agenzie immobiliari, portali), se gestisce gli incassi della struttura. La dichiarazione si presenta utilizzando l’applicazione web “Dichiarazione telematica per l’imposta di soggiorno” presente fra i servizi dell’Agenzia delle Entrate. I dati da dichiarare sono quelli del 2023, che vanno divisi per trimestri. I problemi di compilazione della dichiarazione sono legati alle tariffe per ogni pernottamento, diverse fra loro per gli oltre mille comuni che applicano l’imposta di soggiorno, prevalentemente fisse, ma in alcuni comuni percentuali o diverse per stagione. Secondo le Faq del Mef del 19/9/2022, la presentazione è obbligatoria anche nel caso in cui siano già stati presentati dal titolare i dati al Comune, e anche in assenza di ospiti, al fine di consentire al comune lo svolgimento delle attività di controllo. L’esonero dalla dichiarazione annuale vale solo se l’intermediario la presenta per conto del titolare, ma non c’è conferma che Airbnb, unico portale ad avere una convenzione con numerosi comuni per riscuotere e riversare l’imposta di soggiorno, la presenti formalmente. I dati della dichiarazione vengono resi disponibili ai comuni, che li utilizzano unitamente ai dati di Alloggiati Web per riscuotere l’imposta di soggiorno, come avvenuto a Roma a fine 2023 con una ondata di migliaia di accertamenti. Il nuovo modello ha l’obiettivo di concentrare l’adempimento a livello nazionale, superando il Modello 21 utilizzato dai comuni, come ribadito dalla risoluzione 1/DF del MEF del 2023. Una recente sentenza della Corte dei Conti della Lombardia ha però reintrodotto la figura dell’agente contabile e i relativi obblighi per il titolare della struttura. Essendo stato depenalizzato il mancato versamento dell’imposta di soggiorno, non è più applicabile il reato di peculato, che aveva portato a pesanti condanne fra i gestori. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la maxi sanzione dal 100 al 200 per cento dell’importo annuale della tassa di soggiorno. Sergio Lombardi

Gestione imposta soggiorno

Il gestore è contemporaneamente, da un lato, responsabile d’imposta e, dall’altro, esattore per conto dell’erario. Fino a quando non verranno corrisposte, le somme dovute dagli ospiti o dal gestore appartengono al patrimonio dei medesimi e non già a quello dell’ente locale. Non si configura, in questo caso, un maneggio di denaro pubblico e, conseguentemente, nemmeno l’obbligo di presentazione del conto giudiziale. In siffatta evenienza, l’eventuale mancato pagamento dell’imposta da parte degli obbligati, in via principale o successiva, è sanzionato alla stregua di un inadempimento tributario. Diversamente, una volta riscosse, le somme dovute diventano denaro pubblico e il gestore, come esattore, acquisisce la qualità di agente contabile. Egli è perciò tenuto alla presentazione del conto giudiziale, assoggettato al giudizio di conto e, al ricorrere dei relativi presupposti, anche destinatario dell’azione risarcitoria, qualora se ne prospetti una responsabilità amministrativa per danno erariale da mancata entrata.
Sezione regionale giurisdizionale della Liguria – Sentenza n. 21/2024

Imposta di soggiorno, elenco dei Comuni turistici a esclusiva discrezione della Regione – 12 marzo 2024

Tassa di soggiorno, nel 2024 per i Comuni 846 milioni di incassi – 23 febbraio 2024

Imposta di soggiorno, alberghi sempre tenuti al versamento (12 febbraio 2024)
Il mancato pagamento da parte del turista per il Mef non esonera la struttura.

Riscossione imposta di soggiorno

Si ribadisce che le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono, fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, numerario pubblico e, quindi, entrano immediatamente nel patrimonio del Comune. Da ciò consegue che il gestore di una struttura alberghiera è legato al Comune da un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi azionabili innanzi al Giudice contabile. Pertanto, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia. Per completezza, è utile ricordare la recente sentenza n. 325/2021 di questa Sezione che, con motivazione esaustiva, ha evidenziato come vada affermata la giurisdizione del Giudice contabile sull’albergatore tenuto al versamento dell’imposta di soggiorno anche dopo la novella del 2020. Per le medesime ragioni, la giurisdizione contabile sui titolari delle strutture ricettive tenuti al versamento dell’imposta di soggiorno non può ritenersi venuta meno neanche a seguito di quanto previsto dall’articolo 5-quinquies del Dl 146/2021 che, con norma di interpretazione autentica, ha esteso l’applicazione del comma 3 dell’articolo 180 anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020. (Sezione regionale giurisdizionale dell’Emilia-Romagna – Sentenza n. 98/2023)

Approfondimenti precedenti

Modulistica
Modello richiesta di esenzione

A seguito di alcune incertezze generate dalla prima applicazione della nuova dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno, l’Ifel ha elaborato una nota di chiarimento, del 28 novembre, relativa al regime dichiarativo e agli altri adempimenti connessi al riversamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni.