Rottamazione delle ingiunzioni

Con delibera di Consiglio n. 84 del 27 luglio 2023 è stato recepito l’Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 (pubblicato in G.U. 29/05/2023, n. 124), di conferma dello stralcio parziale ai sensi dell’articolo 1, comma 227 e di adozione della definizione agevolata dei debiti, ai sensi del comma 231, Legge n. 197/2022.
Tra le varie misure di “tregua” fiscale disposte dalla legge di bilancio n. 197/2022, sono state previste:

  • al comma 227, lo stralcio dei debiti di importo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa; per effetto dello stralcio, vengono annullati gli interessi e le sanzioni, mentre rimangono dovute la sorte capitale e delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
  • al comma 231, la c.d. “rottamazione-quater”, di tutti i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione spa dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 che possono essere estinti, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora e di aggio, versando le sole somme a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento
    Riguardo a tali previsioni, giova ricordare che con Delibera n. 9 del 2 marzo u.s., il Consiglio comunale ha disposto di aderire allo stralcio parziale di cui al comma 227 mentre la previsione di cui al comma 231, sulla rottamazione delle cartelle affidate fino al 30 giugno 2022 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa, ha trovato applicazione ex lege.
    Con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 è stata prevista per gli enti territoriali la facoltà di estendere anche ad altri atti di riscossione diversi dalle cartelle di pagamento, vale a dire le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi, le antescritte disposizioni di cui ai commi 227 e 231 relativamente allo stralcio parziale dei debiti fino a 1000 Euro e alla definizione agevolata per tutti gli atti emessi fino al 30 giugno 2022.
    Con la proposta di delibera, nell’esercizio della facoltà prevista dal citato decreto legge 34/2023, si intende, dunque, estendere alle ingiunzioni fiscali del Concessionario Assoservizi ed a quelle notificate direttamente dal Comune i meccanismi dello stralcio parziale e della rottamazione, esattamente come stabilito per le cartelle dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione Spa, assicurando in tal modo la parità di trattamento tra le diverse tipologie di atti di riscossione.
    Per effetto della delibera, si prevede, dunque, una duplice possibilità:
  • per i crediti fino a 1000 Euro, lo stralcio parziale di cui al comma 227, mediante annullamento delle somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, ad esclusione della sorte capitale e delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
  • la “rottamazione” dei carichi risultanti in Ingiunzioni notificate dal Comune ovvero dalla Assoservizi srl,; detti debiti che possono essere estinti senza corrispondere gli interessi e le sanzioni, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio, versando, anche in forma rateale, le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell’atto di riscossione. A tal fine, il debitore dovrà presentare istanza entro il 30 settembre 2023, precisando se voler versare gli importi dovuti in un’unica soluzione ovvero ratealmente, e l’Ente che ha emesso l’ingiunzione (Assoservizi ovvero il Comune) comunicherà entro il 30 novembre 2023 l’esito dell’istanza, vale a dire l’ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata ovvero il rigetto.
    Il versamento del dovuto potrà avvenire in un’unica soluzione ovvero in massimo diciotto rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute, con scadenza, rispettivamente, al 15 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024 e le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2024. Sulle rate, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo, dunque, finanche inferiore al saggio legale.
    Naturalmente, sono ammesse alla tregua fiscale tutte le ingiunzioni notificate nel corso degli anni, aventi ad oggetto le entrate tributarie (ICI, Tassa rifiuti) e le entrate patrimoniali, comprese le violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui benefici comporteranno la esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora, delle maggiorazioni di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.