Definizione agevolata delle controversie tributarie

Il Consiglio comunale con delibera n. 41 del 31 marzo 2023 ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ovvero per la conciliazione agevolata delle controversie tributarie ovvero, ancora, per la rinuncia agevolata delle controversie in Corte di Cassazione (Articolo 1, commi da 186 a 221-bis della Legge 29/12/2022, n. 197 e ss.mm.ii.).
In tal modo, i contribuenti che abbiano giudizi tributari in corso con il Comune di Potenza, pendenti alla data del 1° gennaio, nel senso che a tale data le cause non devono essere passate in cosa giudicata, possono chiudere il contenzioso con il Comune mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia, al netto di sanzioni e interessi. Lo stesso importo del valore della controversia dipende dal grado di giudizio, sinteticamente, se alla data del 1 gennaio 2023:

  • il ricorso era stato solo stato notificato al Comune ma non depositato alla Corte di Giustizia Tributaria o in Cassazione, il contribuente deve corrispondere il 100% del valore della causa, con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
  • il ricorso era stato notificato al Comune e depositato alla Corte di Giustizia Tributaria o in Cassazione, il contribuente deve corrispondere il 90% del valore della causa, con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
  • era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune, il contribuente deve corrispondere il 40% del valore della causa, con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
  • era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune, il contribuente deve corrispondere il 15% del valore della causa, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Per ogni ulteriore dettaglio, si invita a leggere il Regolamento approvato dal Comune.
Si precisa che, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, diversi termini riportati nel Regolamento sono stati modificati. Pertanto, indipendentemente dal testo del Regolamento approvato dal Consiglio, e nelle more dell’adozione di un nuovo provvedimento consiliare che tenga conto delle modifiche di legge nel frattempo intervenute, si riportano di seguito i nuovi termini di legge della procedura di definizione delle liti fiscali pendenti:
entro il 30 settembre 2023 deve essere presentata la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti, utilizzando il modello messo a disposizione dal comune sul sito istituzionale. Entro lo stesso termine, il richiedente la definizione deve corrispondere l’importo dovuto, in un’unica rata se inferiore ad Euro 1.000,00, ovvero della prima di massimo venti rate di pari importo da versare, con cadenza quadrimestrale, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, il 30 giugno , il 20 dicembre di ciascun anno, mediante accredito sul conto corrente del Comune di Potenza n. IT16L 07601  04200 001009282763 intestato a “Comune di Potenza Ufficio Tributi – Violazioni TARSU – Servizio Tesoreria”, come anche riportato sullo stesso modello. 
L’eventuale diniego alla definizione delle liti fiscali pendenti potrà essere notificato dal Comune di Potenza entro il 30 settembre 2024.
Le controversie che possono formare oggetto di definizione non sono sospese, salvo che il contribuente non faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso, il giudizio tributario è sospeso sino al 10 ottobre 2023.
Per le controversie definibili, sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023.
In alternativa alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, appena riportata, è possibile per i contribuenti definire le controversie pendenti dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo Grado in cui è parte il Comune di Potenza entro il 30 settembre 2023 mediante accordo conciliativo di cui all’art. 48 del Decreto legislativo n. 546/1992 (di disciplina del giudizio tributario), prevedendosi l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
Nelle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte il Comune di Potenza, il ricorrente, entro il 30 settembre, può rinunciare al ricorso principale a seguito di intervenuta definizione transattiva della controversia, con la sottoscrizione ed il pagamento integrale delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
Per ogni informazione ulteriore, è possibile contattare l’Ufficio Entrate Tributarie del Comune di Potenza mediante i consueti canali di comunicazione, compreso mail: segreteria.tributi@comune.potenza.it PEC protocollo@pec.comune.potenza.it (precisando nell’oggetto “definizione liti fiscali”)

Delibera n. 41/2023

Regolamento