Statuto

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TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Comune di Potenza, città d’Europa

  1. Il Comune di Potenza è Ente Autonomo, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
  2. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto e svolge le funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Basilicata.
  3. Nei limiti della legge, il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria.
  4. Il Comune promuove la partecipazione all’attività politica e alla vita amministrativa dell’Ente, favorisce, nel rispetto delle leggi, l’accesso agli atti ed ai documenti, garantisce l’informazione e la consultazione dei cittadini, nei modi e nelle sedi previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2

Territorio e sede

Finalità

  1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della cittadinanza e ne promuove il progresso civile, favorendo il pieno sviluppo dell’essere umano sia come singolo che nelle formazioni sociali, fondando la sua azione sui principi costituzionali di libertà, uguaglianza, solidarietà e di giustizia, concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitino la realizzazione.
  2. In particolare:
  • a)  tutela la salute dei cittadini;
  • b)  favorisce la crescita economica e socio-culturale della Comunità e della famiglia riaffermandone i valori;
  • c) tutela e protegge la maternità, e le fasce sociali più deboli;
  • d) riconosce e tutela i diritti dell’infanzia come enunciati in leggi e atti, d’ordine interno e internazionale;
  • e) riconosce il valore di ogni persona, e promuove ogni iniziativa atta ad assicurare pari dignità sociale senza distinzioni di razza e di orientamenti religiosi, politici e sessuali;
  • f) assicura l’effettiva parità tra uomo e donna, pari opportunità lavorative, pari dignità e promuove la presenza di ambo i sessi nella Giunta e negli Organi Collegiali del Comune, nonché negli Enti, nelle Aziende e nelle Istituzioni da esso dipendenti;
  • g) riconosce e valorizza l’iniziativa economica, sociale e culturale il volontariato, l’associazionismo e la cooperazione;
  • h) svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4

Tutela della salute e dell’ambiente

  1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, concorre a garantire il diritto alla salute e la sicurezza dell’ambiente e dei luoghi di lavoro.
  2. Il Comune, anche sostenendo le associazioni che operano nel settore, assicura un efficiente servizio sia nell’ambito della prevenzione dei fenomeni di devianza che nell’ambito dell’assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, agli inabili, ai portatori di handicap, agli alcolisti ed ai tossicodipendenti.
  3. Il Comune collabora con le altre Istituzioni per l’adozione di misure idonee a conservare e difendere l’ambiente e per eliminare le cause di inquinamento.

Art. 5

Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico,artistico e culturale

  1. Il Comune promuove, in collaborazione con Enti di ricerca, Università ed altre Istituzioni e Associazioni, lo sviluppo, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale,etnico e linguistico, storico, artistico ed archeologico.

Art. 6

Tutela e valorizzazione del territorio comunale

  1. Il Comune tutela e valorizza il territorio comunale e garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione.
  2. Favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico quale patrimonio irrinunziabile del territorio comunale e polo dell’attività culturale e sociale cittadina.
  3. Concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, della tutela ecologica dell’ambiente e del territorio.
  4. Riconosce l’acqua come bene comune pubblico e il diritto all’accesso all’acqua come diritto universale, indivisibile e inalienabile.

Art. 7

Sviluppo economico

  1. Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini e le altre istituzioni, provvede:
  • a) a promuovere programmi atti a favorire lo sviluppo del settore terziario avanzato e ad assicurare la qualificazione professionale e l’occupazione giovanile;
  • b) a coordinare le attività commerciali e favorire l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo;
  • c) a sostenere l’associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione di lavoratori.

Art. 8

Attività di promozione e collaborazione

  1. Il Comune, per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli precedenti, favorisce nel rispetto delle reciproche autonomie, il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi, con le Istituzioni scientifiche e culturali, economiche, professionali e sindacali, nonché con gli altri Enti territoriali, nazionali ed internazionali, che abbiano competenza nei vari settori.
  2. Il Comune promuove ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti locali ed organizzazioni nazionali ed internazionali umanitarie, di volontariato e di solidarietà sociale, anche al fine di cooperare allo sviluppo e consolidamento dell’Unione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture, per la pace nel mondo.
  3. Favorisce il collegamento con comunità di emigrati lucani.

Art. 9

Tempi e orari

  1. Il Comune riconosce rilevanza economica e sociale all’uso del tempo ed individua nell’organizzazione razionale dei tempi della città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.
  2. Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni dei cittadini.

Art. 10

Pubblicità e conoscibilità degli atti

  1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi della pubblicità e della conoscibilità.
  2. Nella Casa Comunale e nelle sedi dei Comitati di Quartiere sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni dirigenziali, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.
  3. Il Segretario Generale sovrintende alla pubblicazione degli atti avvalendosi del competente ufficio comunale.

Art. 11

Gonfalone e Stemma Gonfalone

1. Il Gonfalone è costituito da un drappo di colore giallo, caricato dello stemma e della corona turrita, con l’iscrizione centrata in oro: Città di Potenza. La parte di metallo e i cordoni sono dorati. L’asta verticale è ricoperta di velluto giallo con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. La cravatta e i nastri sono ciascuno nei tre colori nazionali e fregiati d’oro. Sui nastri sono apposte: – La medaglia d’oro al merito civile alla città di Potenza conferita con Regio Decreto dell’11 dicembre 1898; – La medaglia d’oro al merito civile conferita alla Città di Potenza con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 2005. Stemma 2. Lo stemma è d’azzurro alla banda, cucito di rosso, attraversato dal leone d’oro, coronato dal medesimo e sormontato da tre stelle d’argento ordinate in fascia. TITOLO SECONDO ORDINAMENTO

Art. 12 Organi di governo Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 13 Elezione e composizione del Consiglio Comunale 1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge e per quanto riguarda la decadenza anche dal presente Statuto. 2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge. 3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14 Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali 1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero in caso di surroga con l’adozione della relativa deliberazione. 2. I Consiglieri rappresentano il Comune senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni ed i voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni. 3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del mandato elettivo, senza che possa essere opposto il segreto d’ufficio secondo quanto disciplinato anche dal Regolamento del Consiglio Comunale e dal Regolamento di accesso agli Atti Amministrativi. 4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge e dal presente Statuto. 5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni materia di competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale. 6. Le aspettative, i permessi, le indennità ed i rimborsi spese spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto. 7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse non sono revocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. 8. Il Consiglio, entro 10 giorni, deve procedere, con separate deliberazioni, alla surroga dei Consiglieri dimissionari, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. 9. Decade dalla carica il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa contestazione all’interessato dell’inadempienza, da parte del Presidente del Consiglio, su iniziativa di un Consigliere. 10. In relazione alla contestazione è garantito il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative. Art. 15 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e discussione delle proposte. 2. Il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. Art. 16 Convocazione ed adempimenti della prima seduta del Consiglio 1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. 2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta, fino all’elezione del Presidente del Consiglio, dal Consigliere più anziano o, in caso di assenza o di rifiuto dello stesso, dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo. 3. E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con l’esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. 4. La seduta prosegue, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio qualora eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. 5. Nella prima seduta, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge. 6. Subito dopo la convalida degli eletti, si procede alla surroga dei Consiglieri che siano decaduti, che siano risultati ineleggibili o che abbiano rassegnato le dimissioni. 7. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale secondo la normativa vigente. Art. 17 Elezione del Presidente, Vice Presidente e Segretario del Consiglio 1. Il Presidente del Consiglio è eletto in prima votazione, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri assegnati. 2. Qualora non si sia raggiunta tale maggioranza, si procede, dopo cinque giorni, alla convocazione di una seconda seduta nel corso della quale è ancora richiesto, per l’elezione al primo scrutinio, il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri assegnati. 3. Nei successivi scrutini, che possono essere tenuti anche nella medesima seduta, è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Fino a quando non si raggiunge la maggioranza richiesta, il Consiglio è provvisoriamente presieduto dal Consigliere anziano. 4. La Presidenza provvisoria non dà luogo alla costituzione dell’Ufficio di Presidenza né alla corresponsione dell’indennità di carica. 5. Il Consiglio, solo dopo l’elezione del Presidente procede all’elezione del Vice Presidente e del Consigliere segretario. 6. All’elezione si procede con votazione a scrutinio segreto. Ogni Consigliere ha la possibilità di votare un solo nome e sono eletti rispettivamente Vice-Presidente e Segretario i Consiglieri che hanno, nell’ordine, riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto Vice Presidente il Consigliere più anziano di età. 7. I compiti del Presidente e il funzionamento dell’Ufficio di Presidenza sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento. Art. 18 L’Ufficio di Presidenza 1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Consigliere Segretario, eletti a norma dell’articolo che precede. 2. Il Presidente del Consiglio cessa da tale carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. 3. L’Ufficio di Presidenza resta in carica per la metà del mandato ed è rieleggibile. 4. Il vice Presidente e il Consigliere Segretario possono essere singolarmente revocati su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri assegnati e con il voto della maggioranza. 5. La carica di componente l’Ufficio di Presidenza è incompatibile con quella di Sindaco, di Presidente e di Vicepresidente di Commissione Consiliare e di Presidente di Gruppo Consiliare. 6. L’Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente del Consiglio per la predisposizione dell’ordine del giorno delle adunanze del Consiglio, salvo i casi di manifesta impossibilità od urgenza. E’, inoltre, convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. 7. L’Ufficio di Presidenza forma, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, le delegazioni ufficiali del Consiglio Comunale ed individua le occasioni, diverse dalle adunanze ordinarie, nelle quali convocare il Consiglio o le Commissioni per motivi istituzionali, formativi e di rappresentanza. 8. Le modalità di funzionamento dell’Ufficio di Presidenza sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale. Art. 19 Il Presidente del Consiglio 1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, lo presiede e ne è l’oratore ufficiale. Sono attribuzioni individuali del Presidente del Consiglio: • la convocazione, l’apertura, la sospensione e la chiusura dei lavori del Consiglio Comunale, dell’Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari ; • l’attivazione delle Commissioni Consiliari permanenti dalle quali riceve le conclusioni; • l’iscrizione all’ordine del giorno generale del Consiglio e la trasmissione alle Commissioni Consiliari permanenti ed alla Giunta delle proposte di Regolamento e di provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio; • la promozione di attività di informazione, di consulenza, di studio e di organizzazione per agevolare i lavori delle Commissioni Consiliari e del Consiglio; • il giudizio sulla ricevibilità formale dei testi, delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio; 2. Il Presidente sovrintende al buon andamento dei servizi consiliari, nell’ambito degli indirizzi e delle decisioni adottate dal Consiglio o da esso delegate all’Ufficio di Presidenza. Art. 20 Il Vicepresidente 1. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, presiede il Consiglio il Consigliere presente in aula che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti ai sensi dell’art. 73, sesto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Art. 21 Il Consigliere Segretario 1. Il Consigliere Segretario collabora con il Presidente del Consiglio Comunale durante le riunioni del Consiglio Comunale, tiene nota delle proposte e delle deliberazioni del Consiglio Comunale, conserva i verbali delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza. Art. 22 Autonomia organizzativa, funzionale, e contabile del Consiglio Comunale 1. Il Consiglio Comunale gode di autonomia funzionale, organizzativa e contabile. 2. L’autonomia funzionale consiste nell’esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio Comunale, con esclusione di ogni reciproca dipendenza o subalternità ad altri organi di governo dell’Ente. 3. L’autonomia organizzativa è la potestà del Consiglio Comunale di organizzarsi e di stabilire norme per il pieno esercizio delle funzioni consiliari. 4. L’autonomia contabile si sostanzia nell’autonoma gestione delle risorse finanziarie previste nel bilancio dell’Ente per la copertura delle spese del Consiglio Comunale per l’esercizio delle funzioni proprie e delle sue articolazioni. 5. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di individuazione e di utilizzazione dei servizi, delle strutture, e delle risorse umane, finanziarie e strumentali posti disposizione dell’organo. Art. 23 Gruppi Consiliari 1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le norme del Regolamento. 2. Il candidato alla carica di Sindaco, eletto Consigliere Comunale in fase di ballottaggio, può costituire gruppo consiliare autonomo. 3. Nel caso di elezione del Sindaco al primo turno ha diritto a costituire gruppo autonomo il candidato alla carica di Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti, purché espressione di più liste. 4. Ai gruppi consiliari devono essere assicurati una sede presso la casa comunale e i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni. A ciascun gruppo viene corrisposto un contributo annuo commisurato alla propria consistenza numerica. 5. L’importo del contributo viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione del bilancio. 6. Il contributo consta di una quota fissa e di una quota ulteriore commisurata al numero dei componenti il gruppo. Art. 24 Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare 1. E’ istituita la conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, sentito l’Ufficio di Presidenza. 2. La conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare permanente. 3. La conferenza, di norma, è convocata prima di ogni seduta del Consiglio. Art. 25 Funzioni 1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti: a) Statuti dell’Ente e delle Aziende Speciali,Regolamenti, ad eccezione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere nelle dette materie; c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote di competenza della Giunta; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione dei mutui e le aperture dei crediti non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; j) acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari; k) definizione degli indirizzi per la nomina limitatamente all’arco temporale del mandato politico amministrativo del Consiglio e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomine dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge. 3. Il Consiglio partecipa, inoltre, alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, anche attraverso atti deliberativi approvati dal Consiglio medesimo. Art. 26 Convocazione del Consiglio, ordine del giorno e funzionamento delle sedute 1. Il Presidente deve riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiede almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti. 2. Le modalità di convocazione e di funzionamento delle sedute sono stabilite dal Regolamento. Art. 27 Commissioni Consiliari 1. Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale, Commissioni permanenti con funzioni istruttorie, referenti, di controllo, consultive, redigenti e di proposta secondo le previsioni del Regolamento. 2. I Componenti delle Commissioni sono designati dai gruppi consiliari in modo da assicurare, comunque, la rappresentanza di ciascun gruppo. 3. Il Consigliere Comunale ha diritto di far parte di almeno una Commissione permanente. 4. Il Regolamento ne disciplina il numero, il funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, le attribuzioni e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale. 5. Le Commissioni, nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, procedono all’elezione del Presidente e del Vice- Presidente. Ogni Consigliere ha la possibilità di votare un solo nome. Sono eletti, rispettivamente, Presidente e Vice-Presidente, nell’ordine, i due Consiglieri che hanno riportato il maggiore numero di voti. La Commissione è convocata dal Presidente, di norma sentito il Vice-Presidente. 6. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto. 7. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio e dei componenti della Giunta, degli Amministratori degli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, nonché dei dirigenti degli uffici comunali e degli enti ed aziende collegati. I dirigenti e i funzionari hanno il dovere di partecipare. 8. Le Commissioni hanno la facoltà di chiedere l’esibizione di atti e documenti per i quali non può essere opposto il segreto d’ufficio. 9. Nell’esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono dell’ausilio degli uffici competenti. Possono altresì avvalersi della collaborazione di esperti, di volta in volta nominati dal Consiglio Comunale, ed invitare alle riunioni cittadini singoli o associati. 10. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire Commissioni Speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. 11. Il Regolamento consiliare ne stabilisce i poteri, la durata e la composizione assicurando, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 12. La Presidenza delle Commissioni di controllo e garanzia, ove istituite, spetta alle opposizioni. 13. Alle Commissioni speciali si applica, per quanto non stabilito, la normativa prevista per le Commissioni Consiliari permanenti. 14. Possono essere presentate al Consiglio, in apposito allegato all’Ordine del Giorno ed essere votate solo con dichiarazione di voto e senza discussione, le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto voto unanime favorevole dalla competente Commissione Consiliare permanente. Art. 28 Attribuzioni e competenze della Giunta Comunale 1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo dell’Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso. 3. E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Art. 29 Composizione della Giunta 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di 10 Assessori. 2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere. 3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere. 4. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, decade dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 5. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti, senza diritto di voto. 6. Il Sindaco può provvedere all’attribuzione di deleghe agli Assessori, con propria ordinanza, dandone comunicazione al Consiglio Comunale e per argomenti di particolare rilevanza può invitare a partecipare ai lavori della Giunta il Presidente del Consiglio, senza diritto di voto. Art. 30 Elezione del Sindaco e della Giunta 1. Il Sindaco è eletto secondo le disposizioni dettate dalla legge, a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio Comunale ed è membro dello stesso Consiglio. 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, che lo sostituisce in tutti i casi di assenza e di impedimento temporaneo. 3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione, dei nominativi del Vice Sindaco, degli Assessori e delle relative deleghe. 4. Il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta successiva, eventuali modificazioni della composizione della Giunta ovvero delle deleghe attribuite. 5. Entro 45 giorni dal suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Art. 31 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Sindaco 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. 2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’ elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. 3. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni. 4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento con contestuale nomina di un commissario. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta. Art. 32 Mozione di sfiducia 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso. 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Art. 33 Adunanze e deliberazioni della Giunta Comunale 1. Le modalità di convocazione e di deliberazione della Giunta sono disposte dalla Giunta medesima. 2. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco o da un suo delegato, di norma, con appositi inviti contenenti l’ordine del giorno dei provvedimenti da adottare. 3. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco, in caso di assenza o di impedimento dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dall’Assessore più anziano di età. 4. Le funzioni vicarie del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco sono svolte dagli Assessori secondo l’ordine di età. 5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Art. 34 Il Sindaco

  1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione dell’Ente.
  2. Il Sindaco è Ufficiale di Governo

3. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune, ferme restando le competenze attribuite ai dirigenti ai sensi dell’art. 61, comma 5. 4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. 5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. 6. La legge stabilisce le conseguenze dell’omesso o ritardato giuramento. Art. 35 Funzioni del Sindaco 1. Il Sindaco rappresenta il Comune. Il Sindaco: a) convoca e presiede la Giunta; b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; c) esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; d) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; e) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Basilicata, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; f) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; g) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna per alte specializzazioni secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. 2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto. 3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica. 4. Se l’ordinanza contingibile ed urgente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi. 5. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti. 6. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. Art. 36 Operato degli amministratori 1. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori, devono improntare il proprio operato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro funzioni, competenze e responsabilità e quelle proprie dei dirigenti. Art. 37 Indennità degli Amministratori Comunali 1. Le indennità ed i rimborsi degli Amministratori Comunali sono stabilite dalla legge. Art. 38 Assistenza legale agli amministratori 1. Il Comune assume l’onere dell’assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, purchè non ci sia conflitto di interessi con l’Ente. 2. Per i procedimenti giudiziari non ammessi al patrocinio del Comune e conclusisi favorevolmente, il Comune è tenuto al rimborso delle spese sostenute. TITOLO TERZO PARTECIPAZIONE POPOLARE Art. 39 Tutela dei diritti 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Potenza: a) ai cittadini residenti nel Comune di Potenza non ancora elettori, che abbiano compiuto il 16° anno di età; b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune di Potenza esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio; c) ai cittadini dell’Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata. Art. 40 Forme associative e volontariato 1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni e delle organizzazioni del volontariato, previa loro iscrizione in apposito albo, alla vita dell’amministrazione garantendo l’accesso alle strutture e ai servizi comunali, incentivando i rapporti con le consulte tematiche attraverso i provvedimenti più opportuni. Art. 41 Organismi di partecipazione 1. Il Comune promuove la formazione dei Comitati di quartiere, organismi territoriali di partecipazione democratica senza scopo di lucro, che svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune. Il Regolamento ne disciplina le finalità, il funzionamento e le modalità di elezione. Art. 42 Consultazione popolare 1. Il Comune attiva la consultazione popolare attraverso le seguenti forme: − assemblee popolari; − consulte tematiche; − conferenze di settore; − ricerche e sondaggi finalizzati; − referendum consultivi; − referendum abrogativi. Le modalità e le procedure della consultazione sono disciplinate da apposito Regolamento. Art. 43 Iniziativa popolare, istanze, petizioni e proposte 1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’Amministrazione: a) istanze, per richiedere l’emanazione di un atto o di un provvedimento di interesse generale; b) petizioni, per attivare l’iniziativa su questioni di interesse della comunità; c) proposte di deliberazione, per l’adozione di atti amministrativi. 2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presentate per iscritto alla Segreteria Generale del Comune che provvede ad inoltrarle al Sindaco. 3. Il Sindaco affida le istanze, le petizioni e le proposte per l’istruttoria, agli uffici competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione. Nei successivi trenta giorni il Sindaco comunica le conseguenti decisioni anche al Consiglio Comunale. 4. Sulle proposte che siano sottoscritte da almeno 300 titolari del diritto di partecipazione o da un Comitato di Quartiere deve pronunciarsi l’organo elettivo competente entro novanta giorni dalla presentazione. Sono esclusi dal diritto di iniziativa: a) il bilancio comunale e il conto consuntivo; b) i tributi e le tariffe dei servizi a domanda individuale; c) la formulazione di pareri e proposte ad altri Enti; d) tutte le questioni inerenti il personale. 5. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure, fornisce gli strumenti necessari per l’esercizio del diritto di iniziativa e disciplinale modalità per la raccolta delle firme dei richiedenti. Art. 44 Esame da parte della Commissione 1. Sulla proposta di iniziativa popolare di competenza del Consiglio Comunale esprime parere la competente Commissione consiliare nei tempi e nei modi stabiliti dall’apposito Regolamento. Art. 45 Il Referendum 1. E’ ammesso il referendum su questioni di competenza comunale. 2. Il referendum può essere promosso da un numero di cittadini residenti non inferiore a 3000 per quello consultivo e non inferiore a 5000 per quello abrogativo. Possono proporre il Referendum i cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età. 3. Non è ammissibile il quesito referendario la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e eguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali. 4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi, corrispettivi, canoni e proventi finanziari, di attività vincolate dalle leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: a) Statuto comunale; b) Regolamento del Consiglio Comunale; c) e strumenti urbanistici generali e attuativi; d) i provvedimenti concernenti personale, elezioni, nomine, revoche, decadenze e assunzione di mutui. 5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. 6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli Organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 4. 7. Il Regolamento disciplina le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato. 8. Il referendum si intende validamente svolto quando vi partecipano la metà più uno degli aventi diritto. 9. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa. 10. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa. 11. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con le operazioni elettorali Provinciali e Comunali. Art. 46 Consulta degli stranieri 1. E’ istituita la consulta degli stranieri con la finalità di perseguire il raggiungimento della effettiva parità dei diritti civili tra i cittadini e gli stranieri che regolarmente soggiornano nel territorio comunale, di fronte alle istituzioni. 2. La consulta rappresenta gli stranieri che, muniti di regolare permesso, vivono, lavorano, studiano o soggiornano nel territorio comunale in maniera continuativa. In particolare: − Il Presidente della consulta , viene invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale con facoltà di parola, ma senza diritto al voto. 3. La consulta viene eletta direttamente dagli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale. 4. Il Regolamento disciplina le modalità di elezione e di funzionamento della consulta. TITOLO QUARTO PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE Art. 47 Partecipazione politico-amministrativa 1. Il Comune promuove la partecipazione popolare in ogni fase della propria attività politico-amministrativa. Individua gli strumenti della partecipazione in comitati di quartiere nelle organizzazioni sindacali, nell’associazionismo e nelle forme di consultazione, nelle carte dei diritti, nei referendum, nel difensore civico e nelle altre forme. Apposito regolamento disciplina la partecipazione. 2. Il Comune, anche al fine di rendere effettive le norme di partecipazione di cui al comma 1, garantisce l’informazione sulle sue attività attraverso ufficio stampa, l’URP e altre forme di comunicazione. Apposito regolamento disciplina modalità e garanzie di tale servizio. Art. 48 Partecipazione al procedimento e diritto di accesso 1. Il Comune con apposito regolamento, adegua l’organizzazione degli uffici e del personale ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di procedimento e di diritto di accesso. 2. Il Comune fissa con apposite norme regolamentari il termine entro cui debba concludersi ciascun tipo di procedimento, qualora detto termine non sia già stabilito da legge o regolamento. 3. Il Comune determina per ciascun tipo di procedimento, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale. 4. Il Comune garantisce, secondo le modalità di cui al successivo comma 6 ad ogni cittadino e ai soggetti portatori di interessi diffusi l’accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni, ad eccezione di quelli che esplicite disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione, e la possibilità di presentare documenti e memorie scritte contenenti osservazioni e proposte. 5. Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive, secondo i principi e le modalità stabilite dalla legge 241/90 e disciplinate dall’apposito regolamento. 6. Il Comune istituisce apposito ufficio per rendere effettivo l’esercizio del diritto di accesso e di informazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e nel rispetto del corretto uso delle moderne tecnologie finalizzate alla raccolta ed al trattamento delle informazioni. Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è esteso alle aziende speciali ai gestori di pubblici servizi ad Enti ed aziende a vario titolo partecipate dal Comune nonché alle autorità di garanzia e di vigilanza, secondo i rispettivi regolamenti. Art. 49 Semplificazione 1. Il Comune favorisce autonomia di iniziativa del cittadino per attività soggette ad autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e secondo modalità stabilite dal regolamento. 2. Il Comune nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dal regolamento, favorisce l’applicazione del silenzio-assenzo sulle istanze presentate per svolgere attività soggette ad autorizzazione amministrativa, disciplinando l’istituto con apposito regolamento. 3. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme di legge, nonché ogni altra iniziativa idonea a semplificare l’azione amministrativa. Art. 50 Azione popolare 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore. Le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della L. 349/1986 possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione proponente. TITOLO QUINTO DIFENSORE CIVICO Art. 51 Istituzione, ruolo e prerogative 1. E’ istituito l’Ufficio del “Difensore Civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa. 2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente. Art. 52 Elezione del Difensore Civico 1. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri assegnati in prima votazione. 2. Dalla seconda votazione in poi per l’ elezione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. 3. La votazione avviene a scrutinio segreto entro 90 gg. dall’insediamento del Consiglio Comunale, trascorsi inutilmente i quali interviene il presidente del consiglio, che sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, provvede alla nomina nei 30 giorni successivi. 4. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale e scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obbiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. 5. Il Regolamento determina le modalità e i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità. 6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. 7. Il titolare dell’ufficio di Difensore Civico ha l’obbligo della residenza nel Comune. Art. 53 Durata in carica, revoca del Difensore Civico 1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere riconfermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione. 2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni fino all’entrata in carica del successore. 3. Il Difensore Civico non può essere revocato se non per gravi inadempienze con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole della stessa maggioranza che lo ha eletto. Art. 54 Funzioni 1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse il Difensore Civico interviene presso l’Amministrazione Comunale, presso Enti e Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente adottati. 2. Il Difensore civico può chiedere l’esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento senza che possa essergli opposto il limite del segreto d’ufficio. Egli ha inoltre la facoltà di convocare il responsabile dell’unità organizzativa competente al fine di chiedere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati; può accedere a qualsiasi ufficio per compiervi accertamenti. 3. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge. 4. Il Difensore civico può proporre all’organo o dirigente competente azione disciplinare nei confronti di qualsiasi dipendente dell’amministrazione comunale o di azienda speciale o istituzione da essa dipendente. Art. 55 Relazione al Consiglio Comunale Il Difensore Civico riferisce in Consiglio sulla attività svolta nell’anno precedente entro il 31 marzo di ciascun anno. Art. 56 Sede e mezzi La Giunta Comunale fornisce all’Ufficio del Difensore Civico sede, personale e strumenti. Art. 57 Trattamento economico Il Regolamento determina l’indennità da corrispondere al Difensore Civico. TITOLO SESTO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE Art. 58 Organizzazione degli uffici e del personale 1. Le strutture organizzative del Comune sono articolate in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto delle disposizioni legislative sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 2. Il personale preposto opera al servizio dei cittadini. 3. Gli Organi di governo dell’Ente definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza di risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 4. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 5. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali. Il Regolamento può, inoltre, prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta, degli Assessori e della Presidenza del Consiglio, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente, ovvero, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato e/o “convenzionati”. Art. 59 Organizzazione del lavoro e relazioni sindacali 1. L’organizzazione del lavoro del personale comunale persegue il miglioramento della qualità dei servizi, il contenimento dei costi, l’estensione dell’area e dell’ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. 2. L’Amministrazione assicura l’accrescimento della professionalità del personale anche attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale. 3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione dei lavoratori comunali; garantisce il diritto d’informazione alle Organizzazioni Sindacali; valorizza le relazioni sindacali anche come momento di partecipazione del personale; riconosce la specifica titolarità negoziale alle Organizzazioni Sindacali per come vengono individuate dalle leggi e dai contratti collettivi. Art. 60 Ruolo e funzioni del Segretario Generale 1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti. 2. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l’ordinamento dell’Ente e nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale. 3. Il Segretario Generale: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente; c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco; d) esprime il parere di legittimità giuridico-amministrativa sulla proposta di deliberazione ove richiesto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio. e) rappresenta e difende il Comune, quando autorizzato dal Sindaco, sui giudizi amministrativi in materia di accesso agli atti. 4. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 5. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, che dipende funzionalmente dal capo dell’Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’Albo Nazionale. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco. Il Segretario Generale cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco continuando a esercitare le funzioni, sino alla nomina del nuovo Segretario. 6. Il Segretario Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio. Art. 61 I Dirigenti 1. I Dirigenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione. 2. I Dirigenti organizzano e dirigono le strutture alle quali sono preposti, esercitano, con la connessa potestà di decisione, in piena autonomia e responsabilità, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurano l’imparzialità, la legalità e la rispondenza all’interesse pubblico dell’attività degli uffici e dei servizi da loro dipendenti. 3. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l’attribuzione ai Dirigenti della responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e stabilisce le modalità dell’attività di coordinamento tra il Segretario Generale, il Direttore Generale ed i Dirigenti. 4. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli Organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente: a) la Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione di sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco. 5. La competenza a costituirsi in giudizio, conformemente al vigente regolamento, compresa la facoltà di transigere, è attribuita ai Dirigenti quando si tratti di promuovere liti, resistere alle stesse, semprechè si tratti di atti e fatti di gestione di loro competenza. Le attribuzioni dei Dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. Art. 62 Incarichi dirigenziali 1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi. 2. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. 3. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, i contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore alla previsione di legge. Art. 63 Direttore Generale 1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. 2. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione generale dell’Ente. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell’Ente, ad eccezione del Segretario Generale. Il Direttore Generale esercita, motivatamente, nei confronti dei Dirigenti, i poteri sostitutivi, secondo le modalità e le procedure previste nel Regolamento. 3. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. 4. Quando il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale. Art. 64 Collaborazioni esterne 1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi deve prevedere i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità. 2. Le norme regolamentari, che disciplinano il conferimento di incarichi individuali ad alto contenuto di professionalità, con contratti di lavoro autonomo, nonché di natura occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, devono stabilire, nel rispetto delle leggi statali, che: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune, ad obbiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione comunale; b) l’amministrazione comunale deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; e) l’esperto deve essere individuato mediante apposita selezione che deve avvenire, di norma, mediante procedure comparative, effettuate assicurando la massima trasparenza, salvo deroghe espresse compatibili con le norme statali in materia; f) gli affidamenti di incarico in questione devono avere adeguate e tempestive forme di pubblicità; g) l’incarico deve essere formalizzato mediante la stipulazione di un contratto dal quale risulti la durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso della prestazione. TITOLO SETTIMO I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI Art. 65 Servizi comunali 1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità. 2. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi. 3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. 4. La Giunta approva il piano esecutivo di gestione dei servizi pubblici svolti dal Comune. 5. I candidati alla carica di Amministratori, preposti alla gestione dei servizi, vengono scelti dal Sindaco, su base fiduciaria, previa adeguata pubblicità tra soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e competenza sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale. 6. Gli Amministratori riferiscono periodicamente al Consiglio Comunale sull’andamento della gestione dei servizi cui sono preposti e ne illustrano i programmi e i bilanci. 7. La qualità dei servizi pubblici locali e l’adozione di carte dei servizi sono disciplinati dalla normativa sui “controlli”. 8. Il Comune, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. Art. 66 Gestione in economia 1. Il Comune garantisce i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una Istituzione o di una Azienda speciale. 2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune. Art. 67 La gestione affidata a terzi 1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. 2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali. 3. La concessione di servizi avviene, su indicazione del Consiglio, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure previste dalla normativa. Art. 68 Le aziende speciali 1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi. 2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale. 3. Sono organi dell’azienda il Consiglio d’amministrazione, il Presidente ed il Direttore. 4. Il Presidente ed il Consiglio d’amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base di indirizzi formulati dal Consiglio Comunale. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali, di Revisore dei conti, di Difensore Civico e di Assessore. 5. Il Sindaco può procedere alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti fissati dalle leggi e dallo Statuto dell’Azienda e nel rispetto degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale. 6. Il Direttore è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’azienda con le conseguenti responsabilità. E’ nominato, di norma, a seguito di pubblico concorso. 7. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell’ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l’obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 8. Il Comune, previa deliberazione consiliare, conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali. 9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio. 10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto. Il Consiglio provvede all’adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti conformemente alle disposizioni di legge ed alle presenti norme. Art. 69 Le istituzioni 1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire “istituzioni”, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale. 2. Sono organi dell’istituzione il Consiglio d’amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d’amministrazione è stabilito dal Regolamento comunale. 3. Per l’elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo. 4. Il Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità. E’ nominato in seguito a pubblico concorso. 5. L’ordinamento ed il funzionamento dell’istituzione sono stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento comunale. L’ istituzione svolge la sua attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo di pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. 6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate all’istituzione; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’ istituzione. 8. La costituzione dell’“istituzione” è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Regolamento di gestione. Art. 70 Le società per azioni e a responsabilità limitata 1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. 2. Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza. 3. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti. 4. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione a questo Comune della maggioranza delle azioni e delle quote e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società. 5. Nelle società di cui al secondo comma, la partecipazione del Comune può anche assumere consistenza minoritaria. 6. Nell’atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d’Amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma del Codice Civile, di riservare tali designazioni al Sindaco, secondo i criteri fissati dal Consiglio Comunale. Art. 71 Consorzi 1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, il Comune può costituire Consorzi con altri Comuni o con la Provincia , secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. A tale scopo il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione, che stabilisce i fini, la durata e lo Statuto del Consorzio. 2. Lo Statuto del Consorzio deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili in conformità alla convenzione. 3. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai Consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano le norme previste per le aziende speciali. 4. Ai Consorzi costituiti per l’esercizio associato di funzioni si applica la normativa prevista per gli Enti locali, salvo diverse disposizioni. Art. 72 Convenzioni 1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Provincia, con le Comunità Montane e con altri Enti ed Istituzioni operanti sul territorio al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Art. 73 Accordi di programma 1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d’intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi d’intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso. 2. Il Sindaco convoca una conferenza di servizi fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenze di Amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’Amministrazione preposta alla tutela dell’interesse pubblico prevalente. 4. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime del Presidente della Regione, della Provincia e delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. 5. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza. 6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali sono immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 7. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, informandone la Giunta o il Consiglio secondo le rispettive competenze ed assicura la collaborazione dell’Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all’interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare. Art. 74 Ordinamento finanziario 1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservata alla legge che la coordina con la finanza statale e con quella regionale. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio. Art. 75 Attività finanziaria del Comune 1. La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) entrate residuali di diversa natura; 2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili. Art. 76 Tributi Locali 1. L’attività impositiva ed i rapporti dell’Ente con i contribuenti in materia di tasse, imposte e contributi si informano ai seguenti principi: – chiarezza, trasparenza e irretroattività delle disposizioni tributarie; – informazioni complete, con idonei mezzi, ai contribuenti; – semplificazione dei procedimenti e piena collaborazione da parte dell’Ente; – obbligo di annullamento degli atti in via di autotutela, quando le ragioni dell’Ente si rivelino infondate in sede di riesame; – divieto di applicazione di sanzioni in presenza di errori formali ed in assenza di debito contributivo; – diritto di “interpello” da parte dei contribuenti; – limitazione degli accessi e ispezioni dirette ai casi di effettiva necessità; 2. Con apposite previsioni regolamentari i principi suesposti vengono tradotti in disposizioni di dettaglio. Art. 77 Amministrazione dei beni comunali 1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, è redatto un apposito inventario. 2. Il Dirigente del Settore Patrimonio sovraintende alla corretta tenuta dell’inventario, alle successive aggiunte e modificazioni, alla conservazione dei titoli, carte e scritture relative al patrimonio ed alla sua efficace ed efficiente gestione. 3. La gestione e l’utilizzazione dei beni patrimoniali avviene conformemente, relativamente ai beni immobili, a quanto stabilito dagli appositi regolamenti approvati dal consiglio comunale. 4. L’acquisizione, l’alienazione e la gestione dei beni costituenti il patrimonio comunale, avviene secondo le modalità e nelle forme previste nell’apposito regolamento di contabilità e nel regolamento per la vendita e l’uso da parte di terzi di beni immobili approvato dal Consiglio Comunale. 5. Il Consiglio Comunale delibera l’accettazione ed il rifiuto di lasciti e donazioni di beni. Art. 78 Bilancio e programmazione finanziaria 1. L’ordinamento contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge. 2. Il bilancio di previsione per l’anno successivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, salva diversa disposizione ministeriale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, includendosi il Sindaco. 3. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell’annualità , dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario. 4. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale. 5. Il bilancio ed i suoi allegati devono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi. 6. Il Comune assume adeguate iniziative volte ad informare la comunità amministrata sulle scelte che formano il piano finanziario degli interventi annuali e pluriennali. Art. 79 Revisione dei conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, oltre ad esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, svolge funzioni propositive e collaborative per contribuire ad elevare l’efficienza, la produttività e l’ economicità della gestione. 2. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità di svolgimento di tali funzioni. Art. 80 Controlli interni 1. E’ istituito e disciplinato con apposito Regolamento il controllo di gestione con lo scopo di verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 2. Il controllo assume le risultanze della “contabilità economica”, organizzata per “centri di costo” nonché procedure e atti da definirsi con il Regolamento di contabilità. 3. Sono istituiti e disciplinati con specifici Regolamenti il controllo “strategico” e la valutazione dei Dirigenti, secondo i principi della Legislazione statale di riferimento. Art. 81 Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto 1. Le modificazioni statutarie sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. 2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 3. Le proposte di modifica respinte dal Consiglio Comunale non possono essere ripresentate se non sia trascorso almeno un anno. Art. 82 Verifica dell’attuazione dello Statuto 1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione. Art. 83 Entrata in vigore dello Statuto 1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Basilicata e affisso all’Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi. 2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. 3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all’Albo Pretorio Comunale. 4. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale appongono in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.