A chi si rivolge

La storia
Il Sostegno all’Inclusione Attiva
A giugno del 2013 è stato istituito un “gruppo di lavoro sul reddito minimo”. A settembre dello stesso anno, il gruppo ha presentato la proposta per l’introduzione del Sostegno all’Inclusione Attiva – SIA, una misura universalistica che non condiziona l’intervento alla presenza di una qualche caratteristica individuale o familiare ma tiene conto solo dell’insufficienza delle risorse economiche). L’erogazione del sussidio si accompagna alla sottoscrizione di un percorso di inclusione.

La Legge di Stabilità 2016

Nella Legge di Stabilità 2016 vengono inseriti provvedimenti che gettarono le basi per la nascita di una misura nazionale di lotta all’indigenza.

L’attuazione del “SIA ponte”, l’emanazione della Legge Delega e l’introduzione del REI

Nel corso del 2016 e del 2017 l’evoluzione della politica di contrasto alla povertà prosegue con l’attuazione del “SIA ponte” e con i lavori che hanno determinato prima l’emanazione della Legge Delega e poi l’introduzione di quello che diventerà il REI.

L’attuazione del REI
Il beneficio è erogato attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) ricaricata automaticamente dallo Stato da utilizzare per gli acquisti presso esercizi abilitati al circuito Mastercard, per pagare le utenze presso gli uffici postali e per prelevare contante. Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
La parte attiva della misura ha previsto un “progetto personalizzato” volto a promuovere l’inclusione sociale e/o lavorativa della persona in povertà da definire in accordo con i servizi sociali comunali. Nei casi in cui la condizione di povertà si lega esclusivamente alla mancanza di lavoro, la normativa sul REI ha previsto, in sostituzione del progetto personalizzato, un “patto di servizio”stipulato fra il beneficiario disoccupato e il Centro per l’impiego su indicazione dei servizi comunali.

Il Reddito di Cittadinanza

La normativa definisce il RdC quale misura “di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale (…)”. In linea con le precedenti misure, il RdC consiste in un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta elettronica (Carta RdC). Il godimento del beneficio è vincolato all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro o di inclusione sociale.
Il RdC è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei requisiti di seguito indicati.
Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:
• cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolari di protezione internazionale;
• residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda e, anche in modo non continuativo, residente in Italia per almeno 10 anni. Requisiti economici Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
• un valore ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
• un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30 mila euro;
• un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola). Tale valore è incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo e di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficiente;
• un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della specifica scala di equivalenza, incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza e incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione;
• la scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1 (ovvero fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienti). Altri requisiti
Per accedere al RdC è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
• non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
• non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.Lgs. 171/2005);
• non sia disoccupato a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti la richiesta, fatte salve le dimissioni per giusta causa.