Cambiamento del nome o del cognome

Il d.P.R. 396/2000 consente:

Il cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale (art. 89);
Il cambiamento del nome o aggiunta di altro nome al proprio (art. 89);
Il cambiamento del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84).
I provvedimenti di cambiamento o modificazione del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.

La richiesta di cambiare il nome o il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale va rivolta, in carta semplice, al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo di nascita.
Il Prefetto effettua l´istruttoria e, in presenza dei requisiti previsti, emana il decreto con il quale si autorizza l´affissione del sunto dell´istanza medesima nell´albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza.
Durante il periodo di affissione (trenta giorni) e durante i trenta giorni successivi, eventuali controinteressati possono presentare opposizione al Prefetto competente. Decorsi detti periodi, il Prefetto emana il provvedimento definitivo, che, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell´interessato, nel registro di stato civile.

La richiesta di cambiare il nome o di aggiungere altro nome al proprio, per motivi diversi da quelli indicati nel punto a) va rivolta, su carta bollata, al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo di nascita. La procedura è identica a quella già descritta nel punto a).

La richiesta di cambiare il cognome o di aggiungere altro cognome al proprio, per motivi diversi da quelli indicati nel punto a) va rivolta, su carta bollata, al Ministero dell´Interno, per il tramite del Prefetto della provincia del luogo di residenza.
Il Prefetto, effettuata l´istruttoria, trasmette la relativa documentazione, unitamente al proprio parere, al Ministero. Qualora la richiesta appaia meritevole di considerazione, il Ministro, o il Sottosegretario di Stato a ciò delegato, autorizza, con proprio provvedimento, l´affissione della richiesta stessa all´albo pretorio del comune di residenza e di nascita dell´interessato.
Il prosieguo della procedura è identico a quello descritto nel precedente punto a), mentre il provvedimento definitivo è adottato dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato a ciò delegato.

Istruttoria

L´istruttoria, sempre di competenza degli Uffici Territoriali del Governo, comprende:

l´acquisizione delle certificazioni e degli atti a corredo dell´istanza (copia integrale dell´atto di nascita, residenza, stato di famiglia, etc);
l´acquisizione delle informazioni per il tramite delle Forze di Polizia locali ed eventualmente di altre fonti ritenute utili, relative alla rispondenza al vero delle dichiarazioni dell´interessato, all’eventuale esistenza di carichi pendenti o di motivi ostativi alla adozione del decreto di autorizzazione, ivi compreso il possibile nocumento che potrebbe derivare a terzi, e quant’altro ritenuto necessario (ad es. audizione del richiedente e di altre persone interessate) per valutare se vi siano i presupposti per l´adozione di un motivato provvedimento.

Modulistica