Consiglio comunale del 7 marzo, resoconto giornalistico

7.03.19 – ore 9,40: Il Consiglio comunale si apre alle 9,40 con il presidente del Consiglio comunale Luigi Petrone che dopo aver proposto una modifica allo svolgimento dei lavori, pone in votazione i verbali della seduta precedente, approvata a maggioranza. Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Rocco Palese presenta le relazioni dell’organo di Revisione economico-finanziaria per i periodi 1 luglio – 30 settembre 2018 e 1 ottobre – 31 dicembre 2018. “Non si sono rilevate criticità nel periodo preso in esame e le attività dell’Ente si sono svolte nel rispetto delle prescrizioni ministeriali. L’Imu ha fatto registrare entrate pari a 12.418.000, con una percentuale di incasso pari al 95% del dovuto, il 96% del dovuto per la Tasi, circa 1,1 milioni di euro. 1.790.000 circa gli introiti derivanti da sanzioni relative alle violazioni al codice della strada in materia di mancato rispetto dei limiti di velocità e 2,3 milioni la somma ricavata dalla vendita dell’edificio ex Istituto zoo-tecnico. Nel settore delle spese il monitoraggio ha riguardato le spese relative al personale, quelle riguardanti Acta che gestisce anche i parcheggi a raso della città, quelle attinenti all’acquisto di beni e servizi, così come le spese delle partecipate”. Ultimata la relazione il presidente Petrone assegna la parola al Sindaco che illustra l’ordine del giorno presentato dalla Giunta comunale relativo alla richiesta di inserimento del Comune di Potenza nelle Zone economiche speciali: “L’istituzione di una Zes all’interno della regione Basilicata può contribuire al rilancio e al consolidamento di aree aventi marcate vocazioni produttive al fine di generare opportunità economiche per l’intera regione. Questo provvedimento è un importante occasione a sostegno degli insediamenti produttivi promossi dall’imprenditoria locale e attrattiva per i potenziali, investitori extraregionali, con un’importante ricaduta e una reale opportunità di occupazione per i tanti giovani che oggi sono costretti a emigrare per trovare occupazione in altre zone d’Italia oppure all’estero, anche gli ultimi dati Svimez certificano per la Basilicata un progressivo e costante spopolamento. Il capoluogo di regione e il suo ambito metropolitano, strettamente legati all’area industriale di Tito Scalo, già ricompresa nell’ipotesi di perimetrazione della ‘position paper Zes Basilicata’, rispetto alla provincia di Potenza rappresentano oltre il 25% del territorio, circa il 20% degli abitanti, circa il 10% delle aziende, circa il 16% degli addetti. La nostra area è economicamente collegata prioritariamente alle aree portuali di Salerno e di Taranto e agevolmente al retroporto di Ferrandina nello stesso modo come lo sono le altre aree inserite nella Zes di cui alla proposta di individuaizone di una zona economica speciale elaborata dalla Regione Basilicata”. Primo intervento è quello del capogruppo del Centro democratico Pietro Campagna che esordisce affermando “che questo provvedimento arriva con notevole ritardo in Consiglio comunale, un anno dopo una mia sollecitazione sul tema. Mi auguro che la città sia ancora in tempo, anche se non posso che rimarcare il mio disappunto per il grave ritardo con il quale si è proceduti”. Il consigliere del Pd Nicola Lovallo esprime una posizione simile a quella del consigliere Campagna. La città di Potenza non deve chiudersi, ma aprirsi alle diverse possibilità che lo sviluppo offre anche attraverso provvedimenti come quello in discussione, se pur con notevole ritardo”. Nella replica il Sindaco spiega “che ci sono dei tavoli di competenza comunale e tavoli di competenza regionale. Chi in Regione doveva occuparsi di questa vicenda evidentemente non l’ha fatto come avrebbe dovuto”. Il capogruppo di fratelli d’Italia Alessandro Galella definisce “importante l’occasione rappresentata dalle Zes, sono felice che il Comune di Potenza abbia deciso di attivare questo percorso, propongo che il capoluogo di regione pensi anche all’istituzione di zone franche all’interno della Zes, quali fattori di ulteriore possibilità di sviluppo, per favorire l’insediamento di grossi gruppi industriali e finanziari”. Il consigliere dei Progressisti per Potenza Giampiero Iudicello ricorda come “a porre il tema in maniera organica all’inizio fu l’assessore regionale Aldo Berlinguer, anche se la sua proposta si è poi involuto in sottoproposta. Il Comune di Potenza non è stato latitante in tal senso, anzi Sindaco, assessore e centrosinistra tutti hanno lavorato unitamente per giungere alla definizione del percorso che porta alla delibera odierna”. Definisce “strano pensare di riuscire in questa impresa, con un così notevole ritardo” secondo campagna. La delibera viene approvata a maggioranza con l’astensione del consigliere del Pd Gianpaolo Carretta. Il Sindaco relazione sulla delibera successiva quella inerente alle modifiche relative alle norme comunali per il commercio su aree pubbliche. “VISTO l’art. 8 delle vigenti “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”, di cui all’Elaborato”2”, approvato, in “ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.114/”98 E DELLA LEGGE REGIONALE N.19/”99”, con Delibera di Consiglio Comunale n.27/2001, rubricato “POSTEGGI TEMPORANEI”, di seguito in stralcio riportato 1.In occasione di manifestazioni o eventi configurabili quali riunioni straordinarie di persone, per la vendita di particolari e limitati prodotti in occasione di festività o ricorrenze religiose,……e per campagne tradizionali di prodotti ortofrutticoli stagionali, possono essere rilasciate concessioni di posteggi temporanei …..per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

  1. I posteggi temporanei ……………devono riguardare esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita dei seguenti prodotti:
    f) caldarroste
    g) uva da vino;
    h) pomodori per conserve
    i) angurie e meloni;
    CONSIDERATO che sono state presentate, reiteratamente, da parte delle Associazioni di categoria e da parte di singoli operatori, richieste finalizzate ad estendere la tipologia dei prodotti ortofrutticoli stagionali, indicati nel citato art.8, aggiungendo, alle campagne tradizionali di vendita di prodotti stagionali, la vendita stagionale degli “agrumi”;
    RITENUTO opportuno, per incentivare l’attività economica degli operatori di commercio su aree pubbliche titolari di posteggi temporanei e per offrire all’utenza la prosecuzione del servizio per un periodo piu ampio, modificare l’art. 8 delle “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” aggiungendo gli “agrumi” all’elenco dei prodotti da vendere in occasione del rilascio delle concessioni di suolo pubblico temporanee;
    VISTO il comma 15 dell’art. 28 del D.Lgs. 114/1998, rubricato “Esercizio dell’attività” del Titolo X del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., intitolato “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE ”Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività………..” ed il successivo comma 16 dello stesso articolo che recita:” Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico,storico,artistico e ambientali nelle quali l’esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità,di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse ……..“;
    VISTO l’art. 31 della L.R. BASILICATA n. 19/1999, come modificato e sostituito dall’art. 26 della L.R. BASILICATA n. 23/2008:” 1.La vendita in forma itinerante può essere effettuata nelle aree non espressamente interdette dal comune. Non è consentita la sosta nello stesso punto per più di un ‘ora.Le soste possono essere fatte in punti che distano tra loro almeno trecento metri,fatta salva una diversa disposizione del Comune.. E’ fatto divieto allo stesso operatore di tornare nel medesimo punto nell’arco della giornata. Il Comune può, ai fini di non determinare intralcio alla ordinaria viabilità ed al traffico, individuare specifiche aree ove favorire la sosta degli operatori di che trattasi;dette aree non si configurano in alcun modo come posteggi.
    Omissis ”;
    VISTO l’art. 9 delle citate “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” – Elaborato”2”- approvato, in “ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.114/”98 E DELLA LEGGE REGIONALE N.19/1999”, con Delibera di Consiglio Comunale n.27/2001, rubricato (COMMERCIO ITINERANTE) che di seguito si riporta:”1. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un’ ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro 300 metri.
    2.L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel centro storico e nell’area del centro urbano riportata nell’allegata Tavola 1.
  2. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi.”;
    CONSIDERATO l’orientamento legislativo successivo alla Direttiva Comunitaria 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e al D.Lgs. 26 marzo 2010, 59, che ha recepito la predetta direttiva, improntato alla liberalizzazione delle attività economiche, alla libera concorrenza ed all’estrema limitazione dei divieti e delle restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche;
    VISTO in particolare l’art. 3 comma 1 del D.L. n.138/2011 conv. con modificazioni dalla L. n. 148/2011 rubricato ”Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”, inserito nel titolo”LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO “,che di seguito in stralcio si riporta “Comuni. Province, Regioni e Stato,entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge” ed il successivo comma 7 “Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza..” ed ancora il comma 9 dello stesso articolo che definisce “restrizione” non consentita, e quindi da disapplicare, la disposizione che comporti omissis “c) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica”;
    VISTO, altresì, il comma 1 dell’art. 1 del D.L. 1/2012 conv.,con modif,. dalla L.27/2012 e rubricato “Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi alle imprese”: “ sono abrogate …………….. b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche “..ed il comma 2 “Le disposizioni recanti divieti,restrizioni, oneri e condizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo……. ed ammettono solo i limiti…..necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio , al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, …..e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico……..”;
    RITENUTO opportuno, alla luce del citato orientamento normativo e della specifica legislazione sopra riportata, modificare la citata normativa comunale, in relazione a quanto disposto dall’art. 9 delle “NORME PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” , in attuazione del comma 15 e del comma 16 dell’ art. 28 del D.Lgs. 114/98, id est nella definizione dei limiti territoriali del commercio itinerante nel territorio cittadino e dell’esercizio delle sue modalità;
    RITENUTO opportuno procedere all’adeguamento della predetta normativa comunale, secondo le indicazioni della normativa comunitaria e nazionale, ma anche nel rispetto dei limiti necessari alla salvaguardia dei citati valori della salute, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale e della sicurezza e così da evitare possibili contrasti con l’utilità sociale e l’ordine pubblico;
    CONSIDERATO l’esito dei lavori del Tavolo Tecnico, composto dagli uffici interessati per competenza ( Attività Produttive, Mobilità e Polizia Locale), che ha valutato il territorio cittadino ai fini dell’ampliamento del territorio non interdetto al commercio itinerante e delle modalità di esercizio della relativa attività, contemperando i principi di liberalizzazione delle attività economiche e della libertà d’impresa con i valori comunitari da salvaguardare;
    RITENUTO, a tutela dei valori della salute,del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e per motivi di viabilità e traffico (comma 16 art. 28 D.Lgs. 114/1998), opportuno confermare l’interdizione al commercio itinerante del Centro Storico e dell’anello stradario adiacente allo stesso;
    RITENUTO, altresì ,opportuno, estendere il territorio in cui consentito il commercio itinerante, non escludendo, però, dallo stesso, l’intera area del centro urbano, ma aggiungendo, alle aree extra urbane già non interdette, le aree cittadine che si trovano a valle della linea ferroviaria cittadina, rappresentate nella Planimetria ( area tratteggiata in chiaro) riportata nell’Allegato A del presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, modificativa e sostitutiva della Tavola 1 del vigente Regolamento, non congestionate dal traffico cittadino e prive di elementi di pregio artistico ed archeologico da salvaguardare;
    RITENUTO, inoltre, opportuno, in ottemperanza del sopra citato art. 3 del D.L. 138/2011, abrogare il divieto dell’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi, perchè in contrasto palese con il tenore letterale del comma 7 dello stesso articolo e perchè “restrizione” non consentita ai sensi del successivo e sopra riportato comma 9 ;
    RITENUTO, invece, opportuno a salvaguardia del patrimonio artistico e culturale cittadino e della sicurezza urbana, nonchè per non creare possibili contrasti con l’utilità sociale, disporre che l’esercizio del commercio in forma itinerante sia vietato ad una distanza inferiore a 100 metri dai luoghi di culto, dalle scuole di ogni ordine e grado e dai plessi sanitari;
    RITENUTO opportuno approvare le modifiche dell’art. 8 e 9 delle “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” Elaborato “2” approvato con D.C.C. n. 27/2001, esposte in premessa e riportate nel testo allegato (ALLEGATO A) al presente provvedimento, con annessa cartografia, a farne parte integrante e sostanziale;
    DATO ATTO del parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente;
    VISTI
    il D.lgs. 167/2000;
    la L. 241/90 e s.m.i.;
    il D.Lgs. 114/98;
    il D.Lgs. 59/2010;
    il D.L. n.138/2011 conv., con modif. dalla L.. 148/2011
    il D.L. 1/2012 conv., con modif,. dalla L.27/2012
    la L.R. Basilicata 19/1999 e s.m.i.
    la D.C.C. n.27/2001
    lo Statuto Comunale;
    D E L I B E R A
    • di approvare il testo allegato recante “MODIFICHE DELLE “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ” (ALLEGATO A MODIFICHE) con annessa Planimetria (ALLEGATO A TAVOLA COMMERCIO ITINERANTE), a farne parte integrante e sostanziale;
    • di dare atto che la presente Deliberazione non ha rilevanza a fini contabili;
    • di trasmettere, per il seguito di competenza, la presente deliberazione, all’Ufficio Suap Attività Produttive dell’U.D. “ASSETTO DEL TERRITORIO”, all’U.D.” POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE”, all’URP e all’Ufficio Stampa dell’U.D. “SERVIZI ISTITUZIONALI”.
    ALLEGATO A MODIFICHE
    MODIFICHE DELLE “NORME COMUNALI PER
    IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” Elaborato “2”approvate con D.C.C. 27/2001 e delle sue integrazioni approvate con D.C. C. n e D.C.C.
    ART. 1
    (POSTEGGI TEMPORANEI)
    L’art. 8 delle “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE è così modificato e sostituito:
    “1. In occasione di manifestazioni o eventi configurabili quali riunioni straordinarie di persone, per la vendita di particolari e limitati prodotti in occasione di festività o ricorrenze religiose, per soddisfare specifiche esigenze nei rioni e nelle contrade, e per campagne tradizionali di prodotti ortofrutticoli stagionali, possono essere rilasciate concessioni di posteggi temporanei esclusivamente a soggetti già titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
  3. I posteggi temporanei possono essere individuati in tutto il territorio comunale e devono riguardare esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita dei seguenti prodotti:
    a) fiori, ceri e lumini;
    b) frutta secca e dolciumi;
    c) giocattoli, palloncini,prodotti pirici di libera vendita;
    d)bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
    e) bassa bigiotteria;
    f) caldarroste;
    g) uva da vino,
    h) pomodori per conserve,
    i) angurie e meloni;
    j) agrumi
    k) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività.
    3. L’Ufficio Suap Attività Produttive, di concerto con la Polizia Locale, predispone entro il 30 Gennaio di ogni anno il calendario annuale delle manifestazioni, tenendo conto delle richieste e delle proposte delle eventuali associazioni o comitati promotori delle stesse.
  4. Sulla base del calendario annuale, i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presentano al Suap l’istanza di assegnazione dei posteggi temporanei.
  5. Le istanze di assegnazione devono essere presentate per ogni singola manifestazione.
  6. Le istanze devono pervenire almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
  7. L’assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base del maggior numero di frequenze effettive alla manifestazione, qualora la stessa venga riproposta per più anni, e se compatibile con i tempi di svolgimento della stessa, con le modalità previste per le fiere.
  8. L’Ufficio Suap Attività Produttive, previa acquisizione dei pareri della Polizia Locale e degli Uffici interessati per competenza, provvede all’assegnazione dei posteggi tenendo conto di non arrecare intralcio alla viabilità ed alla circolazione veicolare e pedonale.
  9. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le provvidenze atte a contemperare lo svolgimento delle singole manifestazioni con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.”
    ART. 2
    (COMMERCIO ITINERANTE)
    L’art. 9 delle “NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE “ è così modificato e sostituito:
    “1. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un’ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno 300 metri.
  10. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel centro storico e nell’area del centro urbano riportata nell’allegata planimetria (area tratteggiata in scuro), denominata “ALLEGATO A TAVOLA COMMERCIO ITINERANTE”.
  11. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri dai luoghi di culto, dalle scuole di ogni ordine e grado e dai plessi sanitari.”
    Terminata l’illustrazione del Sindaco il presidente della Quinta Commissione consiliare permanente, Franco Morlino interviene evidenziando “l’iter partcolare seguito dal provvedimento. Si tratta di un adeguamento a indirizzi di direttive europee, come per esempio la sosta breve per un’ora alle persone che esercitano il commercio itinerante in alcune zone della città. Sostanzialmente un ampliamento delle possibilità che si offrono al commercio itinerante. Esprimiamo l’auspicio che si possa giungere a una migliore definizione delle caratteristiche del commercio itinerante nella zona compresa tra il Ponte Romano e il Ponte Musmeci”. Il consigliere Lovallo ribadisce “la necessità di approfondire il confronto sulla zona di Viale del Basento, anche riguardo alla questione ‘stagionali’”. La consigliera Angela Blasi dei Progressisti per Potenza evidenzia quanto sostenuto dal consigliere Lovallo e sottolinea la necessità dell’adozione del provvedimento per consentire il recepimento di apposite direttive europee. La delibera viene approvata a maggioranza con il voto di astensione dei consiglieri Carretta, Vigilante e Galella.
    Il Sindaco passa a illustrare la delibera riguardante il nuovo Regolamento della Polizia locale. Il primo intervento è del presidente della Prima Commissione consiliare permanente Felice Scarano: “Finalmente arriva in Consiglio comunale, dopo 20 anni dall’ultimo. La Polizia locale è inserita a pieno titolo, giustamente tra le forze di polizia e al Regolamento sono allegate questioni quali i gradi, la massa vestiaria, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, dei mezzi, insomma un vademecum completo per l’operatore della Polizia locale. Un Regolamento approfondito in maniera capillare in Commissione”. Il capogruppo del Centro democratico Pietro Campagna propone una sospensione della seduta per esaminare un emendamento che sarà proposto dal consigliere Vigilante. Il consigliere Antonio Vigilante capogruppo della Lista civica della Città, spiega i motivi e l’iter seguito per la presentazione dell’emendamento: “l’articolo 8 propone al comma 4 un aggiornamento delle gerarchia della Polizia locale, provocherebbe uno scatto automatico di anzianità per tutti gli operatori, non mettendo però tutti nella medesima posizione, cioè consentendo ad alcuni di passare prima di altri per quanto attiene al predetto scatto, alla posizione superiore rispetto a quella della quale oggi si è titolari. Il consigliere Scarano spiega i motivi di quella che lui ritiene l’insussistenza della proposta di emendamento. Il consigliere Campagna chiede che il Regolamento venga inviato nuovamente in Commissione per consentire correzioni ed esame puntuale dell’emendamento. Il presidente del Consiglio Petrone propone un rinvio della discussione della delibera alla successiva seduta del Consiglio comunale. Il consigliere Franco Morlino rinuncia all’intervento visto il rinvio della discussione. Il consigliere Campagna chiede di tornare a esaminare la pratica in Commissione. L’assessore all’Urbanistica Rocco Pergola riferisce riguardo alla delibera avente a oggetto l’alienazione in favore del consorzio ‘Edilizia moderna’, dei diritti edificatori di proprietà del Comune, corrispondente alle aree attualmente ricadenti nel piano particolareggiato C5 A1, retrocessione di un’area ricadente nel Piano particolareggiato C5 A1, monetizzazione di area destinata a standard e non cedute al Comune di Potenza. Il consigliere Campagna si riferisce al piano oggetto della delibera come uno dei “Piani peggio riusciti. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il procedere per approssimazioni successive, conferma la strada sbagliata intrapresa. Il mio voto sarà di astensione”. L’assessore Pergola ricorda la storia del comparto. “Si tratta di un piano che ha rivelato nel tempo una criticità soprattutto per quanto attiene alla Viabilità della zona. Il tutto ha modificato la perimetrazione dei lotti. C’era dunque la necessità di una maggiore attenzione già nella prima fase, quando lei consigliere Campagna era assessore al ramo”. La delibera viene approvata a maggioranza. L’assessore Pergola illustra la proposta di delibera successiva, la presa d’atto dei verbali di intesa Stato – Regione, concernenti gli immobili siti nel Comune di Potenza, in corso Garibaldi – Codice Pz B038001 (F.48 particella 59 e foglio 105 particella 1977), in via dei Mille s.n.c. – codice PZx001 (f.32 part. 1635 e 1636 e recepimento nella situazione urbanistica comunale. All’appello che precede il voto risultano presenti 16 consiglieri e la seduta viene sospesa per 15 minuti per assenza del numero legale. Alle 11,50 alla ripetizione dell’appello risultano presenti 15 consiglieri e il presidente Petrone dichiara deserta la seduta e chiude i lavori.