Modelli di autocertificazione

A far data dal 1° gennaio 2012, in base all’art. 15 della Legge 183/ 2011 (Legge di Stabilità 2012) le certificazioni di anagrafe e stato civile(residenza, stato di famiglia, contestuali, nascita etc)  possono essere rilasciate esclusivamente se il cittadino deve presentarle a soggetti privati. A tale scopo la certificazione recherà la  dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o  ai privati gestori di pubblici servizi“.

Il costo è invariato, in quanto è confermato il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972)  e dei diritti di segreteria per ciascun documento (€ 16,00 + € 0,52).

Pertanto i cittadini dovranno utilizzare, nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi (Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.),  l’autocertificazione. Ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445), non comporta alcun costo (nessuna imposta di bollo né diritti di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.

Si ricorda comunque che anche i soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni, agenzie d’affari, notai), ai sensi dell’ art. 2. D.P.R. 445, possono discrezionalmente accettare l’autocertificazione prodotta dal cittadino.

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