Saldi invernali ed estivi (L.R. n. 19 del 20/07/1999 come modificata dalla L.R. n. 23 del 30/09/2008)
I Saldi possono essere effettuati in soli due periodi dell’anno e precisamente:
– dal 2 gennaio → al 2 marzo (invernali)
– dal 2 luglio → al 2 settembre (estivi) ;
Si ricorda, inoltre:
- che i Saldi riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo;
- che le merci offerte a prezzi di Saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che, eventualmente, siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali;
- che nel caso tale separazione non fosse possibile queste ultime non possono essere poste in vendita ;
- nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino più prezzi di vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo tipografico ;
- che nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica dovranno essere venduti a tale prezzo ;
- che è obbligatoria l’esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare in Saldo (prezzo pieno, percentuale di sconto, prezzo finale) ;
- che deve essere data comunicazione al Comune almeno 5 giorni prima dell’effettivo inizio dei Saldi, con indicata la data di avvio e la loro durata ;
- che è facoltà degli esercenti, che abbiano già prodotto la comunicazione, dare inizio ai Saldi il 2 gennaio con obbligo comunque di porre fine agli stessi non oltre il 2 marzo.
- che le vendite promozionali dei prodotti che formeranno oggetto dei Saldi non possono effettuarsi nei periodi dei Saldi né nei 30 giorni precedenti a tali periodi e nel mese di dicembre.
La comunicazione dei saldi deve essere effettuata on line collegandosi al sito del SUAP camerale