Incidenti stradali

Il Nucleo di Infortunistica Stradale ha competenza su tutto il territorio comunale ed interviene qualora si verifichi un incidente stradale.
Il compito del Nucleo è quello di rilevare e ricostruire tecnicamente la dinamica del sinistro.

Il servizio viene effettuato dalle ore 8.00 alle ore 21.00, da ottobre a marzo e dalle ore 8.00 alle 22.00 da aprile a settembre.
Le priorità d’intervento sono date in ordine alla gravità del sinistro.
Oltre al rilevamento tecnico ed alla dovuta assistenza alle persone ferite, le pattuglie che intervengono si occupano di:

  • avvisare i familiari delle persone accidentate;
  • recuparare i loro beni assicurandone la custodia;
  • assistere le parti nella rimozione e ricovero dei veicoli;
  • informare le parti interessate sulle modalità burocratiche da seguire.

Presso gli uffici del Nucleo, le parti coinvolte, i loro legali e le Compagnie Assicurative possono richiedere i chiarimenti del caso.

COSA FARE

Nel caso di incidenti con feriti:

  1. Segnalare immediatamente, qualora la posizione dei veicoli costituisse pericolo per l’altrui incolumità, la presenza di veicoli fermi e dare subito soccorso ai feriti.
  2. Porre in atto ogni misura idonea alla salvaguardia della sicurezza della circolazione ed adoperarsi affinché non vengano modificati la posizione dei veicoli e lo stato di cose e tracce utili per le indagini.
  3. Avvisare per telefono la Centrale Operativa della Polizia Municipale di Potenza al numero di tel. 0971/46507 fornendo il sito esatto del sinistro, l’entità delle lesioni subite dalle persone, e, se queste ultime sono state già trasportate al Pronto Soccorso, i nominativi e il posto di Pronto Soccorso presso cui sono stati trasportati.
    (N.B. Se i feriti sono ancora sul luogo, richiedere alla stessa Polizia Municipale l’immediato intervento di un mezzo di soccorso).

E’ sempre possibile, per segnalare il sinistro, allertare le centrali operative delle Forze dell’Ordine (112 e 113) che procederanno per competenza ad avvisare la Centrale Operativa della Polizia Municipale.
Nei giorni immediatamente successivi al sinistro, notiziare la propria Compagnia di Assicurazione dell’avvenuto incidente stradale e dell’intervento dell’Organo di Polizia che ha effettuato la rilevazione.

Nel caso di incidenti senza feriti ma con gravi danni a veicoli e cose:

  1. Segnalare immediatamente, qualora la posizione dei veicoli costituisse pericolo per l’altrui incolumità, la presenza di veicoli fermi.

  2. Porre in atto ogni misura idonea alla salvaguardia della sicurezza della circolazione ed adoperarsi affinché non vengano modificati la posizione dei veicoli e lo stato di cose e tracce utili per le indagini.

  3. Avvisare per telefono la Centrale Operativa della Polizia Municipale di Potenza al numero di tel. 0971/46507 fornendo il sito esatto del sinistro.

E’ sempre possibile, per segnalare il sinistro, allertare le centrali operative delle Forze dell’Ordine (112 e 113) che procederanno per competenza ad avvisare la Centrale Operativa della Polizia Municipale.

Nel caso di incidenti senza feriti con danni minori ai veicoli:

Segnalare immediatamente, qualora la posizione dei veicoli costituisse pericolo per l’altrui incolumità, la presenza di veicoli fermi.
Porre in atto ogni misura idonea alla salvaguardia della sicurezza della circolazione.
Rimuovere, ove possibile, dalla sede stradale i veicoli incidentati eliminando il possibile intralcio alla circolazione (art. 189/4° comma Codice della Strada).
Scambiare le generalità con la controparte (art. 189/4° comma del C.d.S.) e compilare d’accordo la constatazione amichevole d’incidente (CID).

(N.B. Qualora non si raggiunga un ragionevole accordo si è obbligati, in ogni caso, a rimuovere i veicoli e scambiare le proprie generalità. Le parti successivamente provvederanno, ognuno per proprio conto, a presentare denuncia alle rispettive Compagnie di Assicurazione. Sarà solo compito dei periti della rispettive Compagnie ricostruire i fatti e stabilire le responsabilità).

Modalità da seguire per gli accessi agli atti

L’articolo 11, comma 4, del C.d.S. consente agli interessati in relazione ad un incidente stradale di chiedere agli organi di polizia che in concerto hanno svolto il servizio di rilevazione dell’incidente informazioni concernenti: “le modalità dell’incidente, la residenza ed il domicilio delle parti, la copertura assicurativa dei veicoli ed i dati di individuazione di questi ultimi”.
In attuazione della citata disposizione del C.d.S., il Regolamento (all’art. 21, commi 3, 4, 5 e 6) disciplina, nei punti fondamentali, questa attività di informazione ed accesso.
In particolare:

  1. quanto alla richiesta di informazione, ne è titolare il soggetto che sia interessato comunque (vittima o autore o responsabile civile) ad un determinato incidente stradale. La richiesta stessa va presentata direttamente (per iscritto o anche oralmente, ma con redazione di processo verbale) oppure inviata (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) al Comando o Ufficio cui appartiene l’accertatore dell’incidente;

  2. è previsto l’obbligo (onde il silenzio, nei casi previsti dalla legge, potrà essere amministrativamente impugnato) del Comando od Ufficio destinatario di fornire le informazioni richieste, seguendo la procedura ordinaria vigente in tale materia: se l’Ufficio o Comando è incorso in spese per ottemperare alla richiesta queste devono essere rimborsate (comma 4); in ossequio alla citata norma la Giunta Comunale di questo Capoluogo, con Deliberazione n° 3 del 14 gennaio 1993, ha quantificato il rimborso spese con gli importi appresso indicati, da pagare prima o contestualmente alla consegna al richiedente degli atti:

  1. € 15,49 per copie rapporto di servizio;
  2. € 15,49 per copie rapporto di incidente stradale;
  3. € 25,82 per copie planimetria incidente stradale;
  4. € 15,49 per copie schizzo planimetrico;
  5. € 7,75 per copie fotografiche.

Quando il richiedente chiede all’Ente di dichiarare che la copia dell’atto è conforme all’originale sarà applicato il tributo del bollo, previsto nella tariffa dell’Allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 642.

  1. Particolari cautele sono previste nel caso in cui dall’incidente possa derivare un reato: se questo è perseguibile d’ufficio (omicidio colposo) occorre la previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria (che certamente terrà conto dello stato del procedimento penale) (comma 5); se il reato è perseguibile a querela (lesioni colpose) occorre, se il procedimento è pendente (e quindi la querela è stata presentata) la previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, ovvero, se il procedimento penale non è in corso, l’attestazione, rilasciata dalla stessa Autorità ed esibita dal richiedente, dell’avvenuto decorso del termine di legge per la presentazione della querela.

DOVE

Nucleo di infortunistica stradale
Via N.SAURO
Tel. 0971/415767-759

QUANDO

Mattina: dalle ore 9,30 alle ore 12,00
Pomeriggio: dalle ore 16,30 alle ore 17,30 (martedì e giovedì)