La partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa della Città è assicurata da disposizioni di legge ed in particolare dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
La Città disciplina tale diritto mediante il proprio Statuto, in particolare il titolo III art. 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 e 42 ed il regolamento di partecipazione popolare.
Per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa l’ufficio accoglie:
- istanze e petizioni al Sindaco e al Consiglio Comunale
- proposte di deliberazioni d’iniziativa popolare
- proposte di referendum d’iniziativa popolare