Incarichi legali, interrogazione di Giannizzari

28.06.18-ore 11,35: Interrogazione urgente presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Savino Giannizzari inerente “all’affidamento di incarichi professionali ad avvocati esterni nonostante sia operante all’interno del Comune un Ufficio Legale:

 

PREMESSO CHE:

  • Lo scrivente è venuto a conoscenza che l’Amministrazione Comunale sta da tempo affidando incarichi professionali ad avvocati terzi nonostante sia operante all’interno del Comune un Ufficio Legale;
  • Per quanto concerne, in particolare, le consulenze legali e l’affidamento di incarichi ad avvocati del libero foro di Potenza, in conformità ai principi generali, tenuto conto che l’Ente effettivamente dispone un proprio ufficio interno dell’Avvocatura, non è consentito demandare l’attività di consulenza o quella di difesa e di procura all’esterno;
  • La materia del conferimento di incarichi a soggetti esterni agli apparati organizzativi delle pubbliche amministrazioni risulta essere oggetto del costante interesse da parte dell’opinione pubblica, proprio in considerazione del notevole impatto che i

conferimenti risultano avere sull’andamento della spesa pubblica a carico delle amministrazioni locali;

www.movimento5stellepotenza.it

savino.giannizzari@gmail.com

  • Secondo la decisione la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, 12 ottobre 2006, n. 615, la pubblica amministrazione non può ricorrere a incarichi esterni ma deve di norma perseguire i fini istituzionali utilizzando il proprio

personale, salvo che ciò non sia ragionevolmente possibile, o perché l’attività che deve essere svolta richiede un apporto professionale particolarmente elevato sotto il profilo tecnico-scientifico, oppure perché, per ragioni contingenti e transitorie, per l’insufficienza del personale in organico a far fronte del carico di lavoro elevato, non si è nelle condizioni di assicurare l’ordinario andamento dell’Ufficio comunale competente;

  • A norma del D. Lgs. 29 del 1993, art. 7, comma 6°, riprodotto nel D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 7, comma 6°, la p.a. ha l’obbligo di provvedere ai compiti affidatele con la propria organizzazione ed il proprio personale in servizio ed il

ricorso a soggetti esterni è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge o per eventi straordinari, non sopperibili con la struttura burocratica interna;

  • Appare evidente, pertanto, come nella subiecta materia il conferimento di incarichi esterni viene previsto non come sistema ordinario per lo svolgimento di compiti istituzionali, bensì come strumento di carattere eccezionale in quanto derogatorio

del principio generale secondo il quale le amministrazioni devono provvedere allo svolgimento dei compiti loro affidati a mezzo del personale di cui dispongono.

Tanto premesso, lo scrivente Consigliere Comunale

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

per sapere:

  • Quanti avvocati dipendenti sono in servizio presso l’Avvocatura Comunale;
  • Quali sono i recenti provvedimenti con i quali l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare gli incarichi professionali ad avvocati esterni all’Ente;
  • Se esiste un regolamento che disciplina gli incarichi esterni legali e qualora il regolamento non esistesse, quali sono i criteri di scelta dei professionisti;
  • Il numero degli incarichi legali (pratiche) affidati da questa Amministrazione dall’inizio del mandato fino ad oggi e a quanto ammonta la somma per le spettanze già erogate ai predetti professionisti (avvocati), comprensiva della quota per il patrocinio in Cassazione, e a quali professionisti;
  • In che modo vengono determinati i compensi professionali ai predetti legali.

Nel rispetto della trasparenza, del bene comune e delle tante professionalità che esistono sul nostro territorio, lo scrivente attende una risposta scritta dal Sindaco e resterà vigile su questa importante questione”.