Cittadinanza

La cittadinanza è l’appartenenza di una persona ad un determinato Stato. E’ una posizione soggettiva, dà agli stranieri gli stessi diritti e doveri civili e politici dei cittadini italiani.
Le dichiarazioni per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla legge sono rese all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’Autorità Diplomatica o Consolare del luogo di residenza.
Le dichiarazioni suddette vengono iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di esse viene effettuata annotazione a margine dell’atto di nascita.Il cittadino, che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero.
Lo straniero, nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza, davanti all’Ufficiale di stato Civile del Comune di residenza.

Riferimenti normativi: Legge 9/1992; DPR 572/1993

L’ Acquisto della cittadinanza può avvenire per Decreto Ministeriale o per Decreto del Presidente della Repubblica. La richiesta può essere presentata:

  • dal coniuge straniero o apolide di cittadino italiano che risieda legalmente da almeno sei mesi in Italia e che abbia maturato sei mesi di matrimonio (artt. 5 e 7 Legge 91/92), oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero (in questo ultimo caso la domanda deve essere presentata all’Autorità Diplomatica Italiana nel paese estero di residenza dei coniugi);
  • dal cittadino straniero del quale il padre o la madre, o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado, sono stati cittadini italiani per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, e in entrambi i casi, vi risieda legalmente da almeno tre anni (art. 9 comma 1 lettera a);
  • dal cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano dopo cinque anni di residenza successivi all’adozione (art. 9 comma 1 lettera b);
  • dall’apolide dopo cinque anni di residenza in Italia (art. 9 comma 1 lettera e);
  • dal cittadino comunitario dopo quattro anni di residenza in Italia (art. 9 comma 1 lettera d);
  • dal cittadino extracomunitario dopo dieci anni di residenza in Italia (art. 9 comma 1 lettera f).

Documentazione per i cittadini UE: estratto atto di nascita completo di tutte le generalità, ovvero in caso di impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatica o Consolare del Paese di emigrazione, debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzato, dalle Autorità Diplomatiche Consolari Italiane nel Paesi di origine con il quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonchè paternità e maternità dell’istante.

Documenti per i cittadini extracomunitari: oltre all’estratto di nascita come sopra, certificati penali del Paese d’origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali, debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati dalle Autorità Diplomatiche Consolari Italiane nel Paese di origine.

I documenti e la domanda devono essere presentati alla Prefettura di Potenza in cinque copie, di cui un originale con marca da bollo da Euro 16,00, e quattro fotocopie, unitamente alla domanda dell’interessato con firma da apporre davanti all’incaricato della Prefettura.

I decreti di concessione della cittadinanza non hanno effetto se le persone a cui si riferiscono non prestano, entro sei mesi dalla notifica degli stessi, giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le Leggi dello Stato.

Concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana: la richiesta viene presentata in Comune – Ufficio di Stato Civile – Via N. Sauro – tel. 0971 /415802.

Acquisizione della cittadinanza italiana per origine: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini (art. 1 comma 1 lettera a);

Acquisizione della cittadinanza italiana per beneficio di legge: è cittadino italiano
– chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se non segue la cittadinanza dei genitori (art. 1 comma 1 lettera b e art. 1 comma 2);
– il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da cittadino italiano (art. 2 comma 1);
– il cittadino straniero riconosciuto da maggiorenne (art. 2 comma 2);
– il cittadino straniero nato in Italia e residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al compimento del 18° anno, può rendere dichiarazione di elezione della nostra cittadinanza tra il 18° e 19° anno di età (art. 4 comma 2);
– il cittadino straniero i cui avi in linea retta erano cittadini italiani e non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (art. 1 comma 1 lettera a) – jure sanguinis;
– il cittadino straniero i cui avi erano cittadini italiani residenti nei territori appartenuti all’ex impero austro-ungarico L. 379 del 14/2/2000;
– il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla.

Documentazione per residenti e comunitari: autocertificabile, ovvero acquisita d’ufficio.

Documentazione per extracomunitari: originali del Paese d’origine tradotti e legalizzati in lingua italiana dalla nostra Ambasciata o Consolato all’estero. Domanda dell’interessato indirizzata al Sindaco del Comune di Potenza con firma, e documento valido da apporre davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

Come

Per l’acquisto della cittadinanza occorre recarsi all’Ufficio di Stato Civile

Documenti da produrre allo sportello:
– documento di riconoscimento valido;
– tutti i documenti, rilasciati da autorità italiane o estere, attestanti l’idoneità all’avvio della pratica di acquisizione della cittadinanza.

Modulistica