Avvisi pagamento TARSU senza applicazione IVA


COMUNE DI POTENZA

Avvisi di pagamento TARSU senza applicazione IVA

Con sentenza n. 233/2009 la Corte Costituzionale ha affrontato e risolto il tema della natura giuridica della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), configurandola quale entrata di natura tributaria. Da ciò ne è derivata la non applicabilità del regime IVA alle richieste di pagamento emesse da quei Comuni che hanno già adottato il regime tariffario per la copertura dei costi riferiti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Il Comune di Potenza, invece, è ancora in regime tributario secondo le disposizioni del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto gli avvisi di pagamento emessi non contengono l’applicazione dell’IVA, bensì le addizionali di legge (addizionale comunale 10% e tributo provinciale 5%), come previste dalla normativa riferita alla tassa (T.A.R.S.U.) e tuttora applicabili.

L’Amministrazione comunale di Potenza invita pertanto i titolari di utenze domestiche (abitazioni) e non domestiche (attività commerciali, artigianali, ecc.) che versano la tassa rifiuti per la Città di Potenza a non presentare istanza di rimborso per l’IVA, in quanto la stessa, come specificato, non è applicata agli avvisi di pagamento emessi a loro carico.

Potenza, 19 aprile 2010