Messa a norma

L’obbligo di mettere in regola gli impianti delle abitazioni risale all’ormai lontano 1990. Le continue proroghe del termine (l’ultima è stata disposta dalla legge 266/97 scaduta il 31 Dicembre 1998) non hanno certo contribuito ad aumentare la sicurezza delle nostre case, d’altro canto esisteva poca chiarezza sulle regole tecniche da utilizzare come riferimento per la messa a norma dei vecchi impianti gas costruiti prima del 1990.
Mancava anche un documento semplice e chiaro che l’installatore potesse rilasciare all’utente per formalizzare non solo l’avvenuta messa in regola del vecchio impianto ma anche semplicemente confermare la adeguatezza di un impianto che, se realizzato secondo le norme tecniche che esistevano dal 1972 risulta ancora perfettamente in regola.
La pubblicazione del DPR 218 del 13 maggio 1999 “disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico” risolve questa situazione costituendo una specie di sanatoria per gli impianti costruiti prima del Marzo ’90 che, evidentemente, sarebbe impossibile adeguare alle norme previste per i nuovi impianti.

Se l’impianto a gas è stato realizzato dopo il Marzo del 1990:

l’installatore doveva seguire le norme tecniche allora vigenti e doveva consegnare al cliente copia della “dichiarazione di conformità” prescritta dalla legge 46/90 (se non l’ha fatto ricordiamoci che dobbiamo richiederla: è un nostro diritto e ci assicura che l’impianto è sicuro ed è stato realizzato a termini di legge).

Se l’impianto a gas è stato realizzato prima del Marzo del 1990 o è stato realizzato secondo le norme tecniche già esistenti dal 1972
o non è stato realizzato a norma.
Nel primo caso basterà che noi chiamiamo un tecnico abilitato, lui verificherà solamente che l’impianto risponda ai cinque requisiti essenziali indicati dal Decreto: in questo caso compilerà la “scheda di verifica delle caratteristiche funzionali di impianto” rilasciandocene una copia. Questo documento dovremo conservarlo per presentarlo agli eventuali controlli o comunque quando servirà dimostrare la regolarità dell’impianto (ad esempio quando venderemo la casa).
Nel secondo caso noi dovremo incaricare un tecnico abilitato ad effettuare le modifiche necessarie per riportare l’impianto a gas a norma; il tecnico, alla fine dei lavori, ci consegnerà sia la consueta “dichiarazione di conformità” già prescritta dalla legge 46/90 che la predetta “scheda di verifica”.

L’adeguamento, secondo il criterio di compatibilità con le caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovrà assicurare i seguenti requisiti essenziali:

L’idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza tecnica degli apparecchi istallatiti, alla tipologia degli apparecchi stessi;
L’idoneità della areazione, negli ambienti dove sono istallati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
L’efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi istallati.
La tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile.
La funzionalità e l’esistenza dei dispositivi di controllo fiamma ove previsti.
Conseguentemente, i criteri di verifica dei requisiti essenziali di sicurezza saranno i seguenti:

Negli ambienti, ove sono istallati ed gli apparecchi, deve essere assicurata la ventilazione in misura adeguata al tipo al numero degli apparecchi utilizzatori, allo scopo di garantire l’alimentazione di aria per la combustione, durante il funzionamento degli apparecchi.
Negli ambienti ove sono istallati gli apparecchi di cottura privi del controllo fiamma o di tipo A deve essere assicurata una adeguata aerazione per garantire il ricambio dell’aria sia per lo smaltimento di prodotti della combustione, sia per evitare la creazione di eventuali miscugli con un tenore pericoloso in gas non combusti.
Gli impianti interni, dal misuratore o dal punto di consegna del GPL fino agli apparecchi utilizzatori, devono essere in grado di superare con esito positivo il controllo di tenuta, ivi comprese le tubazioni, gli accessori ed il collegamento con gli apparecchi istallati. I tubi flessibili devono essere conformi alle norme vigenti ed essere in regola con la data di sostituzione.
Il sistema di evacuazione dei fumi deve essere in grado di superare con esito positivo le verifiche di efficacia, con riferimento al tiraggio dei sistemi fumari e all’assenza di rigurgito dei fumi nei locali di installazione.
Gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che interrompe l’afflusso del gas all’apparecchio stesso, nel caso di spegnimento accidentale delle fiamme dei bruciatori.
Si ricorda che l’eventuale impiego di dispositivi destinati a contribuire con misure aggiuntive ma non sostitutive alla sicurezza di impiego del gas combustibile mediante una funzione di rilevamento ed attivazione dell’intercettazione del gas stesso in eventi eccezionali non intenzionali non esonera dal rispetto di tutti i requisiti sopra richiamati mentre le verifiche ove siano presenti tali dispositivi dovranno essere volte anche all’accertamento materiale della specifica funzione svolta.

Le modalità per effettuare i controlli e le verifiche atte all’accertamento dei requisiti di sicurezza sono indicare nelle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza pubblicate dall’UNI ed approvate dal Ministero dell’Industria, in conformità alla legge 1083/71.
Tenuto conto che prima del 1972 non esisteva la normativa tecnica di riferimento per la costruzione degli impianti a gas, se l’impianto è stato realizzato prima di tale data sarà certamente da mettere a norma.
La scadenza per verificare se i nostri impianti a gas costruiti tra il 1972 ed il 1990 sono a norma oppure per metterli comunque a norma è stata il 31 Dicembre 1998.

A disposizione: il testo della legge 46 (5 marzo 1990) la guida alla compilazione della dichiarazione di conformità il testo del DPR 447, (6 dicembre 1991) Regolamento di attuazione della legge 46/90 il testo della DPR 218, (13 maggio 1998) Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.